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Numero d'incarto:
16.1995.158
Data decisione, Autorità:
19.12.1995, CCC
Incarto n.
16.95.00158
Lugano
19 dicembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 17 ottobre 1995 presentato da
contro
la
sentenza 12 ottobre 1995 del Segretario assessore della Pretura del Distretto
di Lugano, Sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 17 agosto 1995
nei confronti di
__________ rappr. __________
con
la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda respinta dal
primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 17 agosto
1995 la __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dalla __________ al PE sopra menzionato notificatole per il recupero
di fr. 4’653.95 oltre accessori, corrispondenti a contributi AVS dovuti dalla
convenuta per il periodo 1991-93;
che all’udienza di
contraddittorio l’escussa non ha fatto atto di comparsa;
che con il querelato
giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non essendovi agli atti un
valido titolo esecutivo tale da legittimare una procedura esecutiva nei
confronti della convenuta;
che con il presente
tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio
chiedendone l’annullamento per il fatto che il primo giudice avrebbe a torto
negato l’identità tra la __________ e la __________ essendo semplicemente
intervenuta una modifica della ragione sociale;
che la documentazione
prodotta per la prima volta con l’atto ricorsuale deve essere estromessa dall’
incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la
facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni.
che nella procedura di
rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni
stadio di causa il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti
indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.);
che questo esame tende ad
accertare se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati
nel precetto esecutivo e nell’istanza, col creditore, il debitore e il credito
risultanti dalla documentazione prodotta;
che nella concreta
fattispecie, come correttamente concluso dal primo giudice non vi è identità
tra la debitrice indicata nella decisione 21 settembre 1994 della __________
prodotta a valere quale titolo esecutivo (____________________e quella figurante
sul PE, ossia la __________
che l’eccezione sollevata
solo in questa sede dall’istante secondo la quale trattasi della stessa persona
giuridica essendo semplicemente intervenuta una modifica della ragione sociale
da __________ in __________, non può essere considerata in quanto tardiva, ciò
a maggior ragione nell’ipotesi che la modifica della ragione sociale sia
effettivamente avvenuta nel dicembre 1993 quindi ben prima che l’istante desse
avvio alla presente procedura esecutiva;
che di conseguenza la
sentenza impugnata, basata su una corretta interpretazione della documentazione
agli atti, deve essere confermata;
che giusta l’art. 313 bis
CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del
rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve
motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le
osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia:
-
Il ricorso 17 ottobre 1995
__________ è respinto.
-
Tasse e spese del presente
giudizio, per complessivi fr. 100.- sono poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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