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Numero d'incarto:
16.1995.153
Data decisione, Autorità:
15.07.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00153
Lugano
15 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 26 settembre 1995 presentato da
contro
la
sentenza 22 settembre 1995 del Segretario assessore della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura speciale in materia di
locazione promossa con istanza 23 marzo 1995
nei confronti di
rappr.
con
la quale gli istanti hanno chiesto che venisse fatto obbligo alla convenuta di
garantire nel periodo dal 1° novembre al 28 febbraio di ogni anno il
funzionamento di due radiatori siti nel vano scale, domanda respinta dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che i coniugi __________ e
__________ hanno sottoscritto con la __________, proprietaria di uno stabile a
__________, un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di 3
locali e ½;
che tra le parti sono
sorte divergenze in merito al riscaldamento del vano scale, insufficiente a
dire dei signori __________ con il conseguente calo di temperatura nel loro
appartamento;
che la questione è stata
portata a due riprese dinnanzi al competente Ufficio di conciliazione in
materia di locazione di Mendrisio con istanze 28 dicembre 1993 e 10 gennaio
1995, senza che le parti siano giunte a un’intesa;
che con istanza 23 marzo
1995 i signori __________ hanno sottoposto la questione al Pretore chiedendo
che venisse fatto obbligo alla __________ di garantire il funzionamento nel
periodo invernale dei due termosifoni siti nel vano scale;
che con il querelato
giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali è
emerso che la mancata accensione dei due termosifoni controversi non comporta
una diminuzione di temperatura nell’appartamento degli istanti - ciò che
permette di escludere l’esistenza di un difetto nell’ente locato - ha respinto
l’istanza;
che con il presente
tempestivo gravame __________ e __________ sono insorti contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. g CPC; rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente
valutato le risultanze istruttorie nonchè di aver riconosciuto a controparte un
importo sproporzionato a titolo di ripetibili;
che al ricorso la
controparte non ha formulato osservazioni;
che per quanto attiene al
rimprovero mosso al segretario assessore di non aver considerato in modo
adeguato i certificati medici di cui ai doc. H e I, va rilevato che il giudice
ha competenza di valutare le prove secondo il suo apprezzamento (art. 90 CPC),
mentre non tutte le prove hanno rilevanza ai fini del processo;
che i certificati medici nulla dicono di particolare se non che le condizioni
di salute degli istanti consigliano di mantenere un adeguato riscaldamento
della casa e dell’appartamento da loro occupato, ciò che per altro vale per
ogni contratto di locazione a prescindere dalla salute degli inquilini;
che per quanto attiene
alla valutazione delle ulteriori emergenze processuali, i ricorrenti si limitano
a riproporre la loro personale versione dei fatti senza dimostrare che quella
fornita dal primo giudice sarebbe arbitraria;
che, in ogni caso, dalle
risultanze istruttorie non emerge né che l’appartamento da loro occupato sia
riscaldato insufficientemente, né che il vano scale risulti freddo per il
mancato funzionamento dei termosifoni, né che questa pretesa situazione
comprometta il loro stato di salute;
che il “leggero spiffero d’aria” verificato nei pressi della porta d’entrata,
rispettivamente dei serramenti (doc. L), non può essere considerato come
difetto dell’ente locato, né gli istanti stessi lo pretendono;
che anche il rimprovero
mosso al primo giudice di non essersi attenuto all’impegno assunto dalla
convenuta di garantire il funzionamento dei termosifoni controversi, si rileva
infondato, non risultando dagli atti nessun accordo incondizionato in tal senso
ma semmai una proposta conciliativa (verbale 2 maggio 1995) alla quale la
convenuta non ha aderito (cfr. lettera 17 maggio 1995);
che per contro il ricorso
merita di essere accolto nella misura in cui gli insorgenti lamentano il
riconoscimento a controparte di ripetibili eccessive;
che secondo l’art. 414
cpv. 1 CPC il giudice decide secondo il suo prudente criterio sulle spese e le
ripetibili;
che pur considerando
questo ampio margine di apprezzamento di cui gode il giudice nella fissazione
delle ripetibili a carico della parte soccombente (art. 148 cpv. 1 CPC), e che
alla parte non patrocinata da un legale deve essere corrisposta un’equa
indennità per compensare il suo dispendio di tempo (Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 150, n. 6), il riconoscimento alla convenuta di un’indennità di
fr. 200.- appare adeguato, mentre si può ben considerare eccessiva la somma di
fr. 600.-
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione
26 settembre 1995 di __________ __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza
22 settembre 1995 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio nord, limitatamente al dispositivo no. II sulle spese e ripetibili, è
annullata e sostituita dalla seguente pronuncia:
II. Le spese e la tassa
di giustizia di fr 400.- sono a carico degli
istanti in solido i
quali, sempre solidalmente, verseranno alla
controparte la
somma di complessivi fr. 200.- a titolo di
indennità.
II. Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 100.-
b)
spese fr. 20.-
fr. 120.-
già anticipate dai
ricorrenti, rimangono a loro carico.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio nord
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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