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Numero d'incarto:
16.1995.144
Data decisione, Autorità:
12.08.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00144
Lugano
12 agosto 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 13 settembre 1995 presentato da
patr.
dallo studio legale __________
contro
la
sentenza 23 agosto 1995 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 2 nella
causa civile a procedura inappellabile promossa con istanza 10 giugno 1992 da
__________ patr. dall’avv. __________
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’600.- oltre accessori,
domanda accolta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Nel mese di ottobre 1991
, titolare dell’impresa di pulizia “ ” di __________, ha
effettuato su incarico di __________ la pulizia generale in due case site in
Via __________ a __________. A lavori ultimati __________ ha emesso la fattura
16 ottobre 1991 per complessivi fr. 2’600.-. Avendo il committente richiesto
una separata fatturazione per le due case e avendo contestato il lavoro svolto,
__________ è intervenuto una seconda volta, dopo di che ha allestito due
distinte fatture, datate 30 novembre 1991, di pari importo e in sostituzione di
quella originaria.
Stante il diniego di
pagamento del committente, che ha contestato il lavoro svolto, __________ lo ha
convenuto in giudizio con istanza 10 giugno 1992.
Il convenuto, ribadendo
l’esecuzione difettosa dei lavori di pulizia a dipendenza dei quali si sono
formate della macchie bianche sui pavimenti trattati dall’istante ha contestato
il credito di controparte al quale ha opposto in compensazione una pretesa di
risarcimento danni perlomeno di pari importo.
-
Con
il querelato giudizio il pretore ha accolto l’istanza ritenendo tardiva la
notifica dei difetti da parte del convenuto, con la conseguente accettazione
dei lavori di pulizia così come eseguiti dall’istante.
-
Con il presente tempestivo
gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 15 settembre
1995 del presidente di questa Camera, __________ è insorto contro il predetto
giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui
all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il
diritto materiale, in particolare per aver concluso alla tardività della
notifica dei difetti nonostante abbia riconosciuto che l’opera medesima non è
mai stata consegnata, da qui l’impossibilità della decorrenza del termine di
notifica di eventuali difetti. Il ricorrente rimprovera inoltre al pretore di
non essersi pronunciato sulla sua domanda di risarcimento danni formulata sulla
base dell’art. 41 CO, pretesa che dovrebbe in ogni caso essere compensata con
la mercede richiesta da controparte.
Con osservazioni 10
ottobre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327 lett. g
CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando
è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure
in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I
114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Controversa nella concreta
fattispecie è innanzi tutto la tempestività della notifica dei difetti da parte
del committente, questione alla quale il primo giudice ha risposto
negativamente facendo risalire la prima notifica allo scritto 27 gennaio 1992
del convenuto, ossia a più di un mese dalla loro scoperta, almeno sulla base
della segnalazione di un’inquilina che ha occupato un appartamento il 15
dicembre 1991.
Secondo
l’art. 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell’opera, il committente, appena
lo consente l’ordinario andamento degli affari, deve verificare lo stato
dell’opera e segnalare i difetti all’appaltatore. La notifica è tempestiva se
avviene immedia-tamente dopo la scoperta del difetto (Gauch, Der Werkvertrag,
4. edizione, 1996, N. 2112 segg.; DTF 107 II 177). Dall’omissione di una
tale verifica e del relativo avviso deriva la presunzione della tacita
approvazione dell’opera e la liberazione dell’appaltatore da ogni
responsabilità, salvo ovviamente che si tratti di difetti irriconoscibili con
l’ordinaria verifica all’atto del ricevimento o che l’appaltatore li abbia
scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 2 CO; Gauch, op.cit., N. 2148
segg.). La mancata tempestiva notifica dei difetti comporta la perenzione di
tutti i diritti accordati al committente dall’art. 368 CO (DTF 64 II 257
segg.; II CCA 23 giugno 1995 in re C./F.SA).
L’onere
della prova della tempestiva notifica dei difetti spetta al committente sulla
base dell’art. 8 CC (DTF 118 II 147, 107 II 176), il quale deve in
particolare dimostrare quando il difetto gli è divenuto riconoscibile, e come e
a chi ne ha comunicato l’esistenza, ritenuto che se è accertata proceduralmente
l’intempestività il giudice non può ignorare simile circostanza, e questo
nemmeno nel caso in cui l’appaltatore stesso non alleghi tale fatto (ICCTF
6 luglio 1990 in re A./L.; II CCA 25 marzo 1994 in re E.SA e llcc/B.S.).
Secondo il Tribunale federale (DTF 107 II 176) si può pretendere che il
committente segnali i difetti non appena sia in grado di identificarli e
descriverli.
Per
quanto attiene alle modalità di notifica dei difetti, notifica per la quale non
è prevista una forma particolare, il Tribunale federale ha stabilito che tale
obbligo implica per il committente la necessità di comunicare all’appaltatore i
difetti riscontrati, di manifestare la propria volontà di non considerare
l’opera ricevuta conforme al contratto e di ritenere per questo responsabile
l’appaltatore (DTF 107 II 175). A tal fine non basta un’indicazione
generica che la cosa è difettosa, è necessario che ogni difetto che si intende
far valere sia indicato in modo esatto così da consentire all’appaltatore la
conoscenza dei singoli difetti e della volontà del committente di farli valere,
cioè di non accettare la cosa come fu consegnata (Gauch, op.cit., N.
2130).
- Nel caso di specie, al
ricevimento della fattura 16 ottobre 1991 (doc. B) il convenuto ha inviato
all’istante un fax il 24 ottobre 1991 (doc. C) comunicando che “ i lavori non
sono fatti per niente bene”. Questa lagnanza del convenuto, o meglio
l’espressione della sua insoddisfazione circa il risultato del lavoro svolto
dall’istante, non è tale da poter essere considerata una valida notifica di
difetti ai sensi dei principi sopra esposti non potendosi evincere quale sia il
difetto lamentato. Per contro, è con lo scritto 6 novembre 1991 (doc. D) che il
committente ha sostanziato il difetto, ossia la presenza sul pavimento di una
patina bianca e di impronte di scarpe, manifestando nel contempo la sua
intenzione di non pagare la mercede sino ad eliminazione del difetto.
A seguito di questa
lamentela e al fine di ovviare ai difetti notificati, l’appaltatore si è recato
una seconda volta presso il convenuto nell’intento di porre rimedio al
risultato insoddisfa-cente del lavoro, dopo di che ha emesso le fatture 30
novembre 1991 di cui chiede il pagamento con la presente azione.
Questo secondo intervento
dell’istante evidenzia che i lavori di pulizia commissionatigli non potevano
ritenersi conclusi prima del 30 novembre 1991. A questo proposito la tesi ricorsuale
secondo la quale non vi sarebbe mai stata consegna dell’opera, quindi
decorrenza del termine di notifica dei difetti, non può essere condivisa.
Infatti, né dalla presenza del bigliettino lasciato dall’istante il 28 novembre
1991 con l’indicazione “lavori non terminati” - il cui scopo dichiarato era
quello di impedire l’accesso a terzi - nè dall’accertamento del pretore medesimo
secondo il quale non vi sarebbe stata formale consegna dell’opera, non può
essere dedotta la mancata ultimazione dei lavori. Trattandosi di lavori di
pulizia è pacifico che la loro ultimazione deve pur essere ammessa almeno al
momento della riconsegna delle chiavi al proprietario, la qual cosa, nel caso
di specie, è sicuramente avvenuta al più tardi il 15 dicembre 1991 quando una
delle due case è stata data in locazione (cfr. deposizione __________).
In
considerazione del tipo di difetto lamentato (presenza di macchie bianche sui
pavimenti), non solo la sua constatazione poteva essere immediata, ma
altrettanto tempestiva doveva essere la notifica all’istante, nel senso che la
stessa doveva avvenire attorno allo stesso 15 dicembre 1991 ritenuta la presenza
del convenuto alla consegna della casa all’inquilina __________ (teste
La
contestazione del lavoro avvenuta con scritto 17 gennaio 1992 è quindi tardiva;
né può essere considerata alla stregua di un richiamo della notifica di difetti
del 6 novembre 1991 dal momento che a quella segnalazione aveva fatto seguito
un intervento correttivo nell’impresa.
Stando così le cose non è possibile rimproverare al pretore una manifesta
violazione del diritto sostanziale, né conclusioni contrarie alle risultanze
istruttorie.
-
Per quanto attiene alla
domanda di risarcimento danni basata sull’art. 41 CO, a prescindere dalla sua
improponibilità in quanto formulata per la prima volta in sede di conclusioni (Cocchi/
Trezzini, CPC, ad art. 74, n. 12), il pretore non l’ha a giusta ragione
ammessa non essendone dati i presupposti. Infatti, secondo dottrina e
giurisprudenza non rientrano nella definizione di atti illeciti le violazioni
che si ripercuotono sul patrimonio e che, come nella fattispecie, hanno la
loro origine in una violazione contrattuale. In simili casi la violazione è
sanzionata dalle norme specifiche del contratto che vincola le parti, in via
subordinata da quelle generali di cui agli art. 97 segg. CO (Keller/Gabi,
Haftpflichtrecht, Band II, 1985, p. 37).
-
Anche alla luce di questi
motivi il ricorso, nel quale non sono ravvisabili gli estremi del rimedio di
cassazione invocato, deve quindi essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per
le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per cassazione
13 settembre 1995 __________ è respinto
-
Le spese del presente
giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr.
50.-
fr.
200.-
già anticipate dal
ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 2
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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