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Numero d'incarto:
16.1995.130
Data decisione, Autorità:
28.05.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00130
Lugano
28 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 23 agosto 1995 presentato da
patr.
dallo studio legale __________
contro
la
sentenza 10 agosto 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 3, nella
causa a procedura speciale per azioni derivanti dal contratto di lavoro
promossa con istanza 17 novembre 1993 nei confronti di
rappr.
dal __________
con
la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr.
4’271.90 oltre accessori, domanda respinta dal primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- In
data 16 marzo 1993 la società __________ ha assunto alle proprie dipendenze
__________ in qualità di laboratorista chimica (doc. D).
Le
condizioni di lavoro prevedevano un impiego a tempo pieno e un salario lordo
mensile di fr. 3’650.-.
Il
rapporto di lavoro, che ha avuto inizio il 1° aprile 1993, si é concluso il 10
giugno 1993 a seguito della disdetta notificata dalla datrice di lavoro con
lettera 27 maggio 1993 (doc. F), per l'incapacità della dipendente di
assicurare lo svolgimento della sua attività lavorativa a tempo pieno così come
pattuito, e ciò già a far tempo dal 6 aprile 1993 data dalla quale la dipendente
ha lavorato solo al 50% causa malattia.
Rimproverando
alla lavoratrice di aver dolosamente sottaciuto al momento della sua assunzione
l'esistenza di questa incapacità lavorativa - il cui inizio risale al 28
gennaio 1993 come attesta il certificato medico 21 aprile 1993 (doc. E)
trasmesso solo in un secondo tempo alla datrice di lavoro - quest'ultima, con
istanza 16 novembre 1993, ha promosso un'azione giudiziaria tendente alla
condanna della dipendente alla restituzione di fr. 4’271.90 corrispondente allo
stipendio indebitamente percepito dalla lavoratrice durante la sua assenza per
malattia.
La
convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di aver indotto
l’istante a credere che ella fosse in grado di lavorare al 100 % già al momento
della sua assunzione. Al contrario, sostiene che già al momento della
conclusione del contratto di lavoro l'istante era a conoscenza del fatto che
ella si stava sottoponendo a delle cure, e che solo in un secondo tempo sarebbe
stata in grado di prestare la propria attività a tempo pieno.
-
Con
il querelato giudizio il primo giudice, valutate le risultanze istruttorie, in
particolare le deposizioni testimoniali dalle quali ha dedotto che al momento
dell’assunzione della convenuta l’istante era al corrente della sua parziale
incapacità lavorativa, ha respinto l’istanza non ravvedendo nell’agire della
convenuta nessun comportamento contrario alle regole della buona fede.
-
Con il presente tempestivo
gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato
le risultanze istruttorie, in particolare le deposizioni del Dott. __________ e
Dott. __________, dalle quali emerge che la garanzia di un impegno a tempo
pieno era condizione essenziale per l’assunzione della convenuta, la quale ha
dolosamente sottaciuto la sua parziale inabilità lavorativa.
Al ricorso la controparte
non ha formulato osservazioni.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
-
A fondamento del proprio
gravame la ricorrente invoca l'arbitraria valutazione delle prove ad opera del
primo giudice, con particolare riferimento alle conclusioni che questi ha dedotto
dalle deposizioni dei testi dott. __________ e dott. __________ in relazione alla conoscenza o meno da parte
sua della parziale incapacità lavorativa della convenuta al momento dell'assun-zione.
Mentre il primo giudice ha risposto positivamente a questa questione, secondo
l'insorgente una corretta interpretazione di queste testimonianze avrebbe
dovuto condurre a un esito diverso, ossia al riconoscimento di un comportamento
doloso da parte della convenuta per aver sottaciuto, al momento della
conclusione del contratto di lavoro, di non essere pienamente abile al lavoro,
circostanza questa indispensabile per la sua assunzione.
-
Orbene, l'interpretazione
delle risultanze istruttorie fornita dalla ricorrente con il proprio gravame
rappresenta semplicemente una diversa versione dei fatti a lei più favorevole,
senza che ciò basti a dimostrare che quella fornita dal primo giudice sia
errata o insostenibile.
A tal proposito non va
dimenticato che non è compito di questa Camera mettere in discussione la valutazione
di prove e testimonianze da parte del pretore effettuate secondo il suo libero
apprezzamento (art. 90 CPC) soprattutto quando questa valutazione non è
contraddetta da alcun atto istruttorio (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art.
327 n. 5).
Nella concreta fattispecie,
la conclusione del primo giudice secondo la quale già al momento in cui sono
intervenute le trattative che hanno condotto all'assunzione di __________,
l'istante era a conoscenza del fatto che quest'ultima era solo parzialmente
abile al lavoro a causa di malattia - ciò che esclude che le possa essere
addebitato un qualsiasi comportamento doloso - trova il giusto riscontro nelle
tavole processuali, in particolare nelle deposizioni testimoniali.
I testi dott. __________ e
dott. __________, che si sono occupati per conto dell'istante dell'assunzione
della convenuta, confermano infatti di essere stati a conoscenza del fatto che
al momento di iniziare la sua attività presso l'istante la convenuta aveva
problemi di salute, tant'è che ella si è presentata con un braccio steccato e
che alla sua collega __________ è stata richiesta un'adeguata collaborazione
proprio in considerazione del suo stato di salute (cfr. deposizione
__________). Essi erano pure a conoscenza del fatto che la neo assunta si stava
sottoponendo a un trattamento fisioterapico al termine del quale ella avrebbe
iniziato a lavorare a tempo pieno. Di fatto, questa parziale incapacità
lavorativa della convenuta, indipendentemente dal fatto di sapere se sia
iniziata il 6 aprile 1993 come sostiene l'istante o già il primo giorno come
argomenta la convenuta, si è protratta perlomeno sino al 10 giugno 1993, data
per la quale le è stato notificato il licenziamento.
Ora, il fatto per
l'istante di aver assunto la convenuta nonostante la sua parziale, e come visto
riconosciuta incapacità lavorativa, non può nuocere a quest'ultima alla quale
non può essere rimproverata la violazione di un obbligo di informazione su una
circostanza nota ed accettata dalla datrice di lavoro (Rehbinder, OR
320, N. 32). L'istante non può quindi che addebitare a sé stessa il fatto di
non aver chiesto maggiori ragguagli circa lo stato di salute della convenuta e
il probabile perdurare dell'incapacità lavorativa (Streiff/von Känel, Arbeitsvertrag,
1992, N. 10 ad art. 320).
D’altra parte, le
spiegazioni fornite sulla fattispecie dallo specialista che ha curato e operato
__________ (attestato 7 aprile 1994 dott. __________: doc. 2), ne rendono
ulteriormente verosimile la versione dei fatti.
A titolo abbondanziale si può
rilevare che l'istante, se da un lato rimprovera alla dipendente un
comportamento di una gravità tale da indurla a ritenere il contratto nullo,
d'altro canto non si è neppure avvalsa dell'art. 337 CO che regola il
licenziamento in tronco per cause gravi.
- Alla luce di quanto sopra
esposto il gravame, di natura sostanzialmente appellatoria in quanto si limita
a fornire una diversa interpretazione delle emergenze processuali più
favorevole alla ricorrente senza poter dimostrare l'arbitrio imputato al primo
giudice, deve essere respinto.
Alla convenuta, che non ha
formulato osservazioni al gravame, non vengono riconosciute ripetibili di
questa sede.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
-
Il
ricorso per cassazione 23 agosto 1995 __________ è respinto.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 3
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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