AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.123
Data decisione, Autorità:
21.05.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00123
Lugano
21 maggio 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 5 luglio 1995 presentato da
patr.
dall’avv. __________
Contro
la
sentenza 19 giugno 1995 del Segretario assessore della Pretura del distretto di
Bellinzona nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza
26 settembre 1994 da
patr.
dallo studio legale __________
con
la quale l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento
di fr. 4’942.- oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice che ha
respinto la richiesta di pagamento di fr. 2’080.50 formulata in via riconvenzionale
dai convenuti,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- La presente vertenza
trae origine da un incidente della circola-zione avvenuto in territorio di
__________, in Via __________ all’altezza del distributore __________, in data
2 aprile 1994.
La collisione -che ha
causato solo danni materiali- è avvenuta tra il veicolo guidato da __________,
assicurato per la RC presso la __________, e quello condotto da __________.
Con istanza 26 settembre
1994 __________ ha chiesto il pagamento di fr. 4’942.- oltre accessori, importo
corrispondente al danno complessivo subito.
La dinamica dell'incidente
può essere così descritta.
L'area di servizio
__________ si trova lungo la strada cantonale che congiunge il bivio per
__________ con l'abitato di __________. In direzione __________, essa si trova
sul lato destro della strada e sulla stessa si trovano i distributori di
benzina e più avanti, all'estremità dell'area, un edificio adibito a chiosco.
Il convenuto, parcheggiato
vicino a questo chiosco, stava per abbandonare l'area di servizio per
immettersi nella circolazione procedendo poi verso __________; la sua
attenzione era rivolta esclusivamente al traffico procedente da __________.
L'attore invece proveniva
da __________; giunto all'altezza dell'area di servizio, stava accedendovi,
dopo aver attraversato la corsia di contromano, quando si avvedeva che il
veicolo di controparte procedeva verso di lui senza scorgerlo. Il segnale
acustico non è bastato per evitare la collisione, avvenuta quasi frontalmente,
all'altezza del marciapiede che separa la strada dall'area di servizio.
- Con il querelato
giudizio il primo giudice, accertata l’applicabilità della Legge sulla
circolazione stradale all’incidente che ci occupa dovendosi considerare l’area
sulla quale lo stesso è avvenuto quale strada pubblica ai sensi dell’art. 1
cpv. 1 LCS, ha accolto l’istanza. Il primo giudice ha addebitato la
responsabilità dell’incidente alla manovra di immissione nella circolazione
posta in atto dal convenuto il quale, siccome proveniente da un'area di
servizio, avrebbe dovuto prestare attenzione e concedere la precedenza a tutti
i veicoli e non solo a quelli provenienti dalla sua sinistra.
Il giudice di prime cure
non ha per contro individuato nel modo di guida dell'istante alcuna infrazione
alle norme della circolazione, in particolare non ha ritenuto provato
l'addebito mosso a quest'ultimo di aver superato la linea di sicurezza per
accedere alla stazione di servizio, addebito che comunque non sarebbe stato
atto ad interrompere il nesso causale tra la manovra del convenuto e l'evento
dannoso.
- Con il presente
tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 7
luglio 1995 del presidente di questa Camera, __________ e la __________ sono
insorti contro il predetto giudizio postu-landone l’annullamento sulla base del
titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.
I ricorrenti rimproverano
al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in
particolare per non aver riconosciuto nel modo di guida del conducente
__________ la causa dell’incidente o quantomeno una concolpa.
Con osservazioni 4
settembre 1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non
sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia
32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
- Secondo l’art. 61
cpv. 2 LCS in presenza di un incidente della circolazione con soli danni
materiali, il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l’onere processuale
di provare la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del detentore
dell’altro veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile o un
difetto del veicolo della controparte.
Sulla base di questa
regola fondamentale spettava quindi all’istante provare la responsabilità del
conducente __________ per essersi immesso nella circolazione senza prestare la
necessaria attenzione alla circolazione, in particolare al suo veicolo che,
proveniente dalla strada principale, stava per accedere alla stazione di
servizio.
La conclusione del primo
giudice secondo la quale l'istante ha apportato la prova della colpevolezza del
convenuto deve essere condivisa.
- L’art. 36 cpv. 4 LCS
impone al conducente che vuole immettersi nella circolazione di accordare la
precedenza ad ogni veicolo (poco importa che giunga da destra o da sinistra) e
questo su tutta la superficie della carreggiata (DTF 102 IV 261).
Chi si immette in una
strada principale o secondaria uscendo da parcheggi, da stazioni di servizio e
simili deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade. Se
questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi; se necessario
deve chiedere ad una persona di controllare la manovra (art. 15 cpv. 3 ONC).
In altre parole, incombe
al conducente che vuole immettersi nella circolazione l'obbligo di assumere
tutte le precauzioni imposte dalle circostanze e dalla visibilità per evitare
di ostacolare o mettere in pericolo i veicoli prioritari che si stanno
avvicinando. Benché quello di precedenza non sia un diritto assoluto, la
sicurezza del diritto, ma ancor più la sicurezza della circolazione impongono
un certo rigore nell'ammettere deroghe alle regole sulla precedenza. La
giurisprudenza tende pertanto a interpretare queste norme con rigore (DTF
93 IV 32, 91 IV 10; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière
annoté, 1984, n. 3.4.2 ad art. 36 LCS).
Di conseguenza e secondo
il principio dell'affidamento (art. 26 LCS) chi beneficia della precedenza deve
poter contare sul rispetto della medesima, a meno che situazioni particolari
risultanti da indizi concreti lascino presagire l'inosservanza di tale diritto
(DTF 104 IV 30 consid. 3 e riferimenti, 106 IV 393 consid. 1, 107 IV 45 consid.
2; Rep 1985 27 segg.; Bussy/Rusconi, op. cit., n. 3.5.4 ad art.
36 LCS). Riservato tale caso egli non è perciò tenuto ad adottare misure
particolari (DTF 118 IV 281; II CCA 18 gennaio 1995 in re C./M.).
Da parte sua, anche il
conducente senza precedenza deve poter supporre, in difetto di segni contrari,
che l'utente con diritto di precedenza rispetterà le norme della circolazione
(DTF 99 IV 175 consid. 3c).
Egli è comunque tenuto a
non ostacolare chi beneficia della precedenza. In primo luogo egli deve
dirigere il proprio sguardo in tutte le direzioni dalle quali potrebbe
sopraggiungere un veicolo prioritario e non deve venir meno a questa
accresciuta attenzione durante l'esecuzione della manovra di immissione sul
campo stradale (DTF 85 IV 146).
- Per sua stessa
ammissione, il convenuto, durante tutta la manovra di immissione nella
circolazione, ossia dal momento in cui è ripartito dall’area di servizio per
accedere alla strada cantonale che conduce a __________, sino al momento della
collisione non ha mai rivolto il suo sguardo verso la circolazione proveniente,
come l’istante, da destra. Non prestando la necessaria attenzione alla
circolazione e mettendosi comunque in moto, il convenuto ha così ostruito la
via al veicolo dell’istante, beneficiario della precedenza.
È comunque fuori di dubbio
e pacifico in questa sede che egli
-nei confronti di
__________- non godeva di un diritto di precedenza.
È invece oggetto di
censura la sentenza pretorile laddove giudica il comportamento dall'istante, in
particolare sul rimprovero di aver superato la linea di sicurezza continua
(ininterrotta) per attraversare la corsia di contromano e portarsi sul piazzale
dell'area di servizio. Sennonché su questo fatto -che potrebbe invero essere
determinante- non v'è prova certa. Da un lato la documentazione fotografica
(doc. 2) mostra come, in corrispondenza dell'accesso all'area di servizio, la
linea di sicurezza sia interrotta (cfr. anche sopralluogo); dall'altro non v'è
constatazione del percorso seguito dall'istante per accedere al piazzale. Le
testimonianze assunte appaiono infatti discordanti, mentre la versione fornita
dalla teste __________ non corrisponde esclusivamente alla prova del
superamento della linea di sicurezza, ma semmai della circostanza per cui
__________ sarebbe acceduto all'area di servizio sopraggiungendo dalla corsia
di contromano.
Si tratta tuttavia di
fragili elementi di giudizio, nemmeno confortati dallo schizzo (allegato al
rapporto di polizia) che non indica, con riferimento alla direzione dell'auto
dell'istante, se la linea di sicurezza sia o no stata superata, né sembra
concordare con la tesi secondo cui questi stesse percorrendo la corsia di
contromano.
La ricostruzione dei fatti
su cui si fonda il ricorso -che potrebbe essere verosimile- non è tuttavia
sostenuta da prove convergenti, onde non si può rimproverare con successo il
primo giudice, posto di fronte a risultanze istruttorie di questo tipo, di aver
deciso diversamente: in altre parole, le sue conclusioni non appaiono in urto
manifesto col materiale probatorio, considerato nel suo complesso.
Detto questo appare invero
solo un dettaglio di poca rilevanza come le vetture si siano urtate,
rispettivamente quale sia stata la direzione seguita dal veicolo dell'istante
(punto 9).
Non v'è pertanto spazio
per l'invocata applicazione dell'art. 327 lett. g CPC.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 5 luglio 1995 __________ e della __________ è respinto.
-
Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
fr. 250.-
già anticipate dai
ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo di rifondere alla controparte
fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione a: - __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster