AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1995.122
Data decisione, Autorità:
15.05.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00122
Lugano
15 maggio 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 3 luglio 1995, erroneamente presentato
nella forma dell’appello, da
(patr.
dall’avv. __________)
Contro
la
sentenza 21 giugno 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5, nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con
istanza 21 giugno 1994 da
(patr.
dall’avv. __________)
con
la quale si chiedeva il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal
primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Con istanza 21
giugno 1994 __________ e __________ hanno chiesto il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole
per il recupero di fr. 2’400.- oltre accessori, importo corrispondente alla
differenza di pigione dovuta per il periodo dal 1° febbraio al 30 settembre
Quale titolo di rigetto
dell’opposizione gli istanti e proprietari dell’ente locato hanno prodotto il
formulario ufficiale per la notifica dell’aumento di pigione del 12 giugno 1991
(doc. B), notifica che la conduttrice non ha contestato.
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria contestando l’esistenza di un valido titolo di rigetto
definitivo dell’ opposizione.
-
Con il querelato
giudizio il primo giudice, facendo propria la tesi di parte istante secondo la
quale il formulario per la notifica dell’ aumento di pigione non contestato
dalla convenuta costituisce valido titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF,
ha accolto l’istanza.
-
Con il presente
tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in
virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________
postula l’annullamento
della decisione pretorile
rimproverando al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto
materiale attribuendo al formulario ufficiale per la notifica dell’aumento di
pigione la qualifica di titolo esecutivo.
Con osservazioni 26 luglio
1995 la controparte chiede la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente fonda implicitamente il proprio
gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di
prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid.
3, 119 Ia 117 consid. a).
- Nella procedura di
rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni
stadio di causa se il titolo prodotto dall’ istante possiede tutti i requisiti
indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.).
Questo esame tende ad
accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione
prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di eventuali obiezioni
opposte dall’ escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 LEF.
In particolare, l’esame
inteso ad accertare se la documentazione prodotta può essere parificata a
sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti: regolarità ed autenticità
della forma del titolo, regolarità della sua intimazione, sua forza di cosa
giudicata.
- Secondo
l’enumerazione esaustiva di cui all’art. 80 LEF, sono titoli esecutivi le sentenze
passate in giudicato, le transazioni e le ricognizioni giudiziali come pure, entro
il territorio del Cantone, i decreti e le decisioni delle autorità
amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico a cui il
Cantone attribuisca forza esecutiva (Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs
und Konkursrechts, 1993, n. 17, p. 132).
Nel caso concreto
l’istante intende equiparare la notifica di aumento della pigione rimasta incontestata
dinanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione, a una per altro
non avvenuta transazione giudiziale, il cui verbale - se esistesse - costituirebbe
titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 LEF.
Simile argomentazione non
può essere condivisa.
La transazione giudiziale
è l’accordo che le parti siglano davanti al giudice allo scopo di porre fine
alla lite (Fritzsche/Walder-Bohner, Schuldbetreibung und Konkurs nach schw.
Recht, 1984, n. 6, p. 234).
Contrariamente alla tesi
di parte istante, condivisa a torto dal pretore, non è possibile assimilare una
notifica di aumento della pigione rimasta incontestata dal conduttore a una
transazione giudiziale.
La prima costituisce
infatti un atto unilaterale con il quale il locatore manifesta la sua
intenzione di modificare il contratto aumentando la pigione inizialmente
pattuita. La mancata contestazione dell’aumento dinanzi all’Ufficio di
conciliazione equivale semplicemente ad accettazione tacita dello stesso (Lachat/Micheli,
Le nouveau droit du bail, 1992, n. 2.2.3, p. 193; SVIT- Kommentar Mietrecht,
1991, n. 11 ad art. 270b CO), ma non può in alcun modo far assurgere la notifica
medesima a titolo esecutivo. D’altra parte, una transazione giudiziale esiste
solo qualora vi sia una vertenza che possa essere composta bonalmente. Nel
concreto non esiste nulla di tutto ciò. Né va dimenticato che una transazione
giudiziale dev’essere esplicita (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition,
1980, § 104, n. 4): quindi non può semplicemente essere supposta.
Con le osservazioni al
ricorso gli istanti, pur non facendola loro, riferiscono la tesi esposta dal
primo giudice secondo cui la fattispecie litigiosa sarebbe analoga alla
procedura di sfratto dove a una disdetta ordinaria rimasta incontestata non
potrebbe che far seguito una decisione di sgombero dei vani locati. Anche a prescindere
dalle precisazioni in punto all’efficacia della disdetta non contestata di cui
alla DTF 129 III 156 tale paragone, già prima facie, appare fuori luogo a
dipendenza della natura estranea degli istituti in discussione: sostanziale
quella legata all’applicazione dell’art. 273 CO, procedurale (in senso lato)
quella legata all’applicazione delle norme sul rigetto dell’opposizione.
Ne discende che la
decisione pretorile, frutto di un’errata applicazione del diritto materiale,
deve essere annullata.
Accogliendo il ricorso e
ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è
tenuta a decidere il merito della controversia.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
pronuncia: I. Il ricorso per
cassazione è accolto.
Di conseguenza la sentenza
21 giugno 1995 del Pretore del distretto di Lugano, Sezione 5 è annullata e
sostituita dalla seguente pronuncia:
-
L’istanza
è respinta.
-
La
tassa di fr. 80.-, da anticipare dalla parte istante,
rimane a suo carico con l’obbligo di ri- fondere alla convenuta
fr. 200.- a titolo di ripe- tibili.
II. Tasse e spese del
presente giudizio, per complessivi fr. 150.-, già anticipati dalla ricorrente,
vanno poste a carico di __________ e __________ i quali rifonderanno in solido
a __________ l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster