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Numero d'incarto:
16.1995.115
Data decisione, Autorità:
03.06.1996, CCC
Incarto n.
16.95.00115
Lugano
3 giugno 1996/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa,
presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 19 giugno 1995 presentato da
(patrocinata
dall’avv. __________)
contro
la
sentenza 29 maggio 1995 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
nella causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 15 giugno 1994 da
(patrocinata
dall’avv. __________)
con
la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’493.60 oltre accessori,
domanda che il primo giudice ha accolto respingendo la pretesa di fr. 4’350.-
fatta valere in via riconvenzionale dalla convenuta,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
- Nel 1990 la
__________ ha eseguito, per conto della società in nome collettivo __________ -
specializzata nella produzione e vendita di vini e distillati - diversi lavori
grafici, segnatamente la fornitura di etichette adesive per scatole e una
ricerca grafica per delle etichette da apporre su bottiglie di alcolici.
Per le sue prestazioni la
ditta appaltatrice ha emesso in data 12 maggio 1990 diverse fatture per un
totale di fr. 15’713.60 (doc. A-D), importo che la committente non ha
contestato versando a tre riprese acconti per complessivi fr. 11’400.- (fr.
8’000.- il 21 giugno 1990, fr. 2’600.- il 23 luglio 1990 e fr. 800.- il 20
agosto 1990).
Stante il diniego di
pagamento del saldo di queste fatturazioni, con istanza 15 giugno 1994 la ditta
appaltatrice ha convenuto in giudizio la __________ (costituita il 26 marzo
1991 mediante assunzione di attivi e passivi della ditta individuale
__________ formatasi dopo lo scioglimento della società in nome collettivo
____________________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’493.60, corrispondenti
alla differenza fra l’ammontare complessivo delle sue prestazioni (fr.
15’713.60), gli acconti di fr. 11’400.- versati dalla convenuta nonché lo
sconto del 50% concesso a quest'ultima sulla fattura no. __________ di
complessivi fr. 1’640.-, pari a fr. 820.-.
La convenuta si è opposta
alla pretesa avversaria eccependo l’avvenuta estinzione del suo debito
mediante consegna di un buono acquisto del valore di fr. 2'500.- (doc. E),
trasmesso all'istante il 12 maggio 1990 e da questa tacitamente accettato, nonché
con il versamento rateale di complessivi fr. 11’440.-, di cui l'ultima rata di
fr. 800.- pattuita a saldo di ogni e qualsiasi pretesa dell'istante. Essa ha
fatto valere in via riconvenzionale una pretesa di risarcimento danni di fr.
4’350.- (doc. 5), pari ai costi sostenuti per il parziale rifacimento di lavori
per i quali l'istante si è rifiutata di consegnarle il materiale di
progettazione risultato dal lavoro commissionato.
La pretesa riconvenzionale
della convenuta è stata integralmente contestata dall'istante.
- Con il querelato
giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza non avendo la convenuta
comprovato nè l’accettazione da parte dell’istante del buono acquisto merce del
valore di fr. 2’500.- quale modalità di pagamento delle sue pretese, nè
tantomeno che lo sconto del 50% pattuito tra le parti sarebbe da ricondurre
alla liquidazione delle pretese dell'istante piuttosto che al solo
saldo della fattura no.
__________ di fr. 1'640.-. Il pretore ha poi respinto la domanda di
risarcimento danni fatta valere in via riconvenzionale dalla convenuta a dipendenza
del rifiuto dell'istante di consegnarle il materiale di progettazione risultato
dal lavoro commissionato, rifiuto che il giudice ha ritenuto giustificato in
applicazione del principio dell' "exceptio non adimpleti contractus",
non avendo la convenuta ottemperato al suo obbligo di pagamento delle
prestazioni di parte istante (art. 82 CO).
- Con il presente
tempestivo gravame la __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
372 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie: in particolare per non aver
condiviso la sua tesi secondo la quale la pretesa dell’istante sarebbe da considerarsi
estinta sia a dipendenza dell’accettazione tacita da parte di quest’ultima del
pagamento di fr. 2’500.- nella forma del buono di acquisto, sia perché le parti
avrebbero pattuito il versamento di fr. 800.- a saldo delle pretese
dell'istante.
Per quanto attiene alla
domanda riconvenzionale, la convenuta rimprovera al pretore di aver
erroneamente applicato alla concreta fattispecie l’istituto dell' "exceptio
non adimpleti contractus", negandole il diritto alla consegna del
materiale nonostante le prestazioni di controparte fossero state debitamente
onorate.
Con osservazioni 7 agosto
1995 la controparte postula la reiezione del gravame.
- Giusta l’art. 327
lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di atti di causa o di prove.
Per costante
giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola
gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando
contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 119 Ia 32 consid.
3, 119 Ia 117 consid. a).
- Relativamente al
buono per acquisti di fr. 2’500.-- dev’essere anzitutto osservato che, di
principio il debitore si libera nei confronti del suo creditore nel momento in
cui quest'ultimo riceve la prestazione pattuita (Gauch/Schluep, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Band II, 6. Auflage, 1995, N. 2293).
Costituisce un’eccezione a questo principio la “datio in solutum”, ossia la
possibilità concessa al debitore, al momento dell’esecuzione o anche
anteriormente, di liberarsi offrendo una cosa o un servizio diverso dalla
prestazione inizialmente pattuita (Engel, Traité des obligations en droit
suisse, 1973, p. 419, n. 167).
Come qualsiasi modifica
contrattuale, questa presuppone il consenso di entrambe le parti, che può
essere esplicito o tacito ma in ogni caso chiaro (Gauch/Schluep, op.cit.,
Band I, N. 445). L’onere della prova compete alla parte che sostiene
l’intervenuta modifica contrattuale (Gautschi, Beweislast und Beweiswürdigung,
1913, p. 117, § 31).
Nella fattispecie, la
convenuta non ha provato l’accettazione da parte dell’istante del buono
acquisto merce del valore di fr. 2’500.- in sostituzione del pagamento in contanti.
In particolare il fatto
che l’istante non ha immediatamente rinviato il buono controverso non può
assurgere ad accettazione del medesimo. ll silenzio non equivale infatti ad
accettazione - neppure nelle relazioni commerciali - eccezion fatta per la
fattispecie di cui all’art. 6 CO (Gauch/Schluep, op.cit., Band I, N.
451), non realizzata nel caso in esame, tant’è che il buono è stato restituito
alla convenuta il 10 settembre 1990 con la chiara menzione della non
accettazione (doc. F e deposizione __________ nel verbale 29 novembre 1994).
Ciò è tutto quanto si
possa dire per respingere la censura ricorsuale su questo punto. Irrilevante,
di fronte al dissenso dell’istante, appare infatti che controparte le abbia
nuovamente inviato il buono acquisti, così come il tentativo di __________ di
acquistare prodotti della ditta __________ usando il medesimo buono ben tre
anni più tardi: questo atteggiamento infatti può essere considerato come una
nuova offerta e non dev’essere messo in relazione alla mancata pattuizione del
1990 sulle modalità di pagamento del debito principale.
- Per quanto attiene
alla pattuizione di uno sconto del 50% l’unico documento che vi fa riferimento
è la fattura di cui al doc. 2 che reca la menzione “a liquidazione”.
L’accertamento pretorile secondo il quale quest’accordo interessa unicamente questa
fattura e non anche le altre pendenze in sospeso tra le parti, non è
suscettibile di censura alcuna poichè trova il giusto riscontro nelle tavole
processuali. Infatti: lo sconto del 50%, pari a fr. 820.- poi di fatto ridotti
a fr. 800.-, rappresenta esattamente la metà dell’importo fatturato (fr.
1’640.-); inoltre il teste __________ ha riferito della concessione di questo
sconto unicamente sulla fattura in questione e non su tutte le relazioni
d’affari sospese tra le parti (cfr. verbale 29 novembre 1994).
D’altra parte, a questi
accertamenti del primo giudice la convenuta si limita a contrapporre la propria
personale versione dei fatti, senza dimostrare che quella fornita dal pretore
sarebbe arbitraria.
- Sulla censura
relativa alla domanda riconvenzionale, va preliminarmente rilevato che la nuova
versione dei fatti circa i tempi e le modalità di pagamento della fattura di
cui al doc. B, non può essere esaminata in quanto proposta per la prima volta
in questa sede ricorsuale (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Si tratta oltretutto
di una versione aliena alla lite così come dibattuta in prima sede poiché
fondata sul presupposto che “l’opera non è mai stata consegnata”.
Nel merito della domanda riconvenzionale
va rilevato inoltre che la convenuta non ha fatto fronte all’onere della prova
che le competeva circa la pretesa violazione di un obbligo contrattuale da
parte dell’istante. Dagli atti di causa non emerge infatti nessuna pattuizione
secondo la quale l’istante si sarebbe impegnata a consegnare alla convenuta -
oltre alle prestazioni elencate nelle fatture - anche il materiale grafico utilizzato
per la realizzazione dell’opera commissionata.
Per quanto concerne poi il
rimprovero mosso al primo giudice di aver dedotto delle conclusioni errate da
un disposto di legge giustamente richiamato - ossia l’art. 82 CO - la censura ricorsuale
si basa sull’errata presunzione della prova da parte della convenuta
dell’adempimento del suo obbligo di pagamento, pagamento che, come esposto ai considerandi
precedenti, non è avvenuto se non in parte.
Anche su questo punto la
decisione pretorile, nella quale non è ravvisabile arbitrio alcuno, deve quindi
essere confermata.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg.
CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia:
-
Il ricorso per
cassazione 19 giugno 1995 __________ è respinto.
-
Le spese del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.-
b) spese
fr. 50.-
fr. 250.-
già anticipate dalla
ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla __________
l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetili di questa sede.
- Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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