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Numero d'incarto:
16.1994.22
Data decisione, Autorità:
08.09.1995, CCC
Incarto n.
16.94.00022
Lugano
8 settembre 1995/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli,
vicecancelliera
sedente per giudicare il
ricorso per cassazione 13 dicembre 1994 presentato da
Contro
la
sentenza 25 novembre 1994 del Giudice di pace del circolo di Carona nella
causa a procedura ordinaria inappellabile promossa con istanza 10 giugno 1994
nei confronti di
con
la quale si chiedeva la condanna della convenuta al pagamento di fr. 1’000.-
oltre accessori nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione da questa
interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande respinte dal primo
giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
Con istanza 10 giugno 1994 __________, titolare di una ditta di
serramenti, cancelli e ringhiere ha convenuto in giudizio __________ al fine di
ottenere il pagamento di fr. 1’000.- a saldo della fattura emessa il 30 giugno
1990 nei confronti del marito __________ e relativa alla fornitura e posa di un
cancello.
In
sede di contraddittorio la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria
contestando di dover pagare un cancello rivelatosi difettoso.
Con il querelato giudizio il Giudice di pace del circolo di Carona ha
respinto l’istanza sostenendo di aver già giudicato sulla pretesa dell’ istante
in una precedente sentenza che vedeva quale convenuto __________.
Con il presente tempestivo ricorso, al quale è stato concesso effetto
sospensivo con decreto 20 dicembre 1994 del presidente di questa Camera,
__________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento
sulla base dei titoli di cassazione di cui agli art. 327 lett. e), f) e g) CPC.
Al
ricorso la controparte non ha presentato osservazioni.
Preliminarmente, per quanto attiene ai motivi di cassazione indicati, occorre
rilevare che il ricorrente non ha sostanziato in che cosa consisterebbero
queste violazioni; egli non ha infatti specificato dove e come il giudice di
pace avrebbe violato il suo diritto di essere sentito, né tantomeno a che cosa
si riferisce l’accenno all’art. 327 lett. f CPC. Per questi motivi queste
censure non possono essere esaminate in questa sede.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto
materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente erronea di
atti di causa o di prove.
Secondo
dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente insostenibile,
contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è pertanto
arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si possa
sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o
opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia
27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3).
Esaminata alla luce dei principi sopra enunciati la decisione del giudice
di pace appare arbitraria essendo il frutto di un’errata applicazione del
diritto formale e in particolare dell’art. 98 CPC. Secondo questo disposto,
l’eccezione di cosa giudicata non rientra tra i presupposti processuali che il
giudice deve esaminare d'ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 CPC), ma è
un’eccezione proponibile unicamente dalle parti.
Va
comunque rilevato che la forza di cosa giudicata di una sentenza concerne il
suo dispositivo e non include le motiva- zioni che hanno condotto a tale
risultato.
Ciò
significa, nel caso di specie, che l’eccezione di cosa giudicata sarebbe in
ogni caso destinata all'insucceso, ritenuto che il primo giudizio è stato prolato
nei confronti del marito mentre quello che ci occupa vede coinvolta la
convenuta in qualità di proprietaria dell’opera della casa cui il cancello era
destinato (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 98, n. 2, 6 e 8).
Vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse
né spese di giustizia né si assegnano ripetibili di questa sede.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 147 CPc e la vigente LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 13 dicembre 1994 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 25 novembre 1994 del Giudice di pace del circolo di Carona
è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinchè proceda
all’emanazione di un nuovo giudizio.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Non
si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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