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Numero d'incarto:
16.1994.19
Data decisione, Autorità:
07.04.1995, CCC
Incarto n.
16.94.00019
Lugano
7 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, vicepresidente,
Giani e Zali in
sostituzione del presidente Chiesa escluso
segretaria:
Petralli,
vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 12 dicembre 1994 presentato da
patr.
dall' avv. __________
contro
la
sentenza 1° dicembre 1994 del Giudice di pace del circolo di Mendrisio nella
causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti dipendente da
istanza 8 luglio 1994 promossa da
rappr.
dall' __________
con
la quale si chiedeva il rigetto definitivo dell’opposizione interposta
dall’escusso al PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domanda accolta dal
primo giudice,
letti
ed esaminati gli atti,
considerato
in
fatto e in diritto:
che con istanza 8 luglio 1994 lo __________ ha chiesto il rigetto dell’opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per il recupero
di fr. 660.- oltre accessori, importo corrispondente alla multa inflitta
all’escusso con risoluzione 17 settembre 1993 dell’Ufficio giuridico della
circolazione;
che in sede di contraddittorio l’escusso ha mantenuto la propria opposizione
contestando l’esistenza di un valido titolo esecutivo, in particolare egli
contesta la crescita in giudicato della risoluzione di multa alla base della
procedura esecutiva in considerazione del fatto che con scritto 25 novembre
1993 la Sezione della circolazione ha formalmente sospeso il procedimento contravvenzionale;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’esistenza di un
valido titolo esecutivo nella decisione di multa 17 settembre 1993
regolarmente cresciuta in giudicato a dipendenza della reiezione del ricorso
contro la stessa interposto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, ha
accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ chiede l’annullamento della
decisione del giudice di pace rimproverando a quest’ultimo di aver erroneamente
concluso all’esistenza di un valido titolo esecutivo legittimante il rigetto
definitivo dell’opposizione;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda
implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di
pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di
diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente
erronea di atti di causa o di prove;
che secondo dottrina e giurisprudenza è arbitrario ciò che è manifestamente
insostenibile, contrario alla logica ed in palese contrasto con gli atti, non è
pertanto arbitraria la valutazione del giudice che sia giustificabile e si
possa sostenere alla luce di un comune criterio di ragione seppure sia dubbia o
opinabile (Rep 1983 9, 1989 158; DTF 109 II 171, 113 Ia 20, 114 Ia
27, 116 Ia 88 consid. 2b, 119 Ia 32 consid. 3);
che nella procedura di rigetto definitivo dell'opposizione il giudice accerta
d'ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall'istante
possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto
carattere esecutivo (DTF 113 III 9; CEF 13.3.1990 in re S.AG/B.)
così da permettere il rigetto in via definitiva dell'opposizione;
-
che
questo esame tende ad accertare: l'identità tra il titolo indicato nel precetto
e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il ben fondato di
eventuali obiezioni opposte dall'escusso nei limiti di quelle proponibili in
base all'art. 81 LEF;
-
che
in particolare, l'esame inteso ad accertare se la documentazione prodotta può
essere parificata a sentenza esecutiva si estende ai seguenti requisiti:
regolarità ed autenticità della forma del titolo, regolarità della sua
intimazione, sua forza di cosa giudicata;
che l’eccezione sollevata dall’escusso in prima sede e riproposta nell’ambito
ricorsuale circa la mancata crescita in giudicato della risoluzione di multa è
infondata;
che la decisione di un’autorità amministrativa, quale quella che ci occupa,
acquista autorità di cosa giudicata quando è stata regolarmente notificata
all'interessato e questi ha rinunciato a contestarla oppure la sua
contestazione è stata dichiarata infondata (Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
1980, § 133; DTF 115 III 43);
che nella concreta fattispecie dalla documentazione agli atti si evince che a
dipendenza dell’infrazione accertata il 25 giugno 1993 in territorio di _________
sono state avviate nei confronti del ricorrente due distinte procedure, una di
carattere amministrativo sfociata nella decisione di revoca della licenza di
condurre del 17 novembre 1994 impugnata dal ricorrente il 5 dicembre 1994, e
una di carattere penale sfociata nella risoluzione di multa 17 dicembre 1993
dell’Ufficio giuridico della circolazione e sulla quale si basa la procedura di
rigetto dell’opposizione che ci occupa;
che quest’ultima decisione, impugnata dall’interessato con un ricorso tardivo
come accertato dal Tribunale cantonale amministrativo con sentenza 1° dicembre
1993, è regolarmente cresciuta in giudicato;
che il richiamo alla sospensione della procedura amministrativa effettuato
dal ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva (punto 5 del ricorso) è
inopportuno e ininfluente: la sospensione della decisione di revoca della
licenza di condurre non esplica infatti nessun effetto sulla procedura contravvenzionale,
che nel caso concreto si è conclusa con la decisione di multa prodotta quale
titolo esecutivo, trattandosi di due provvedimenti di diversa natura e
indipendenti l’uno dall’altro;
che quindi la decisione impugnata con la quale il primo giudice ha concluso
all’esistenza di un valido titolo esecutivo, deve essere confermata;
che alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non
vengono assegnate ripetibili;
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente TarLEF
dichiara:
-
Il
ricorso 12 dicembre 1994 di __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-
già
anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico.
- Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Mendrisio
Per
la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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