Realization by public auction of debtor’s inherited share

15.2006.83Outro Tribunal4 de ago. de 2006Granted

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The enforcement office asked the supervisory authority to determine how to realize CO 1’s seized hereditary share in an undivided estate. After a failed conciliation hearing and an uncontested valuation of the share at CHF 200,000, the court held that the share could be sold by public auction under Art. 132 LEF and RDC arts. 9-10. It considered dissolution of the community and liquidation of the estate unsuitable in the concrete circumstances. The application was granted, with no court fees and no compensation.

Sumário Omnilex

Art. 132 SchKG; RDC arts. 9-10: realization of a seized hereditary share in an undivided estate; where the existence of the community and the debtor’s share are undisputed and the share can be valued at least approximately from the seizure and conciliation proceedings, the supervisory authority may order sale by public auction. Dissolution of the community and liquidation of the common assets is only chosen where appropriate in the concrete case; the office must first conduct the conciliation and proposal procedure, and an uncontested valuation supports auction as the regular solution (consid. 3-4).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2006.83

Data decisione, Autorità: 04.08.2006, CEF

Titolo: Richiesta di stabilire il modo di realizzazione dell'interessenza spettante all'escusso in comunione ereditaria.

Incarto n. 15.2006.83

Lugano 4 agosto 2006 EC/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo nella procedura dipendente dall’istanza 5 luglio 2006 dell’IS 1 chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF dell’interessenza spettante all’escusso

CO 1, __________, __________

nell’eredità indivisa ed in comunione relitta dal defunto


composta di

CO 1 CO 2 CO 3 CO 4 CO 5 CO 6

nelle esecuzioni di cui al gruppo di pignoramento n. __________ dell’IS 1 promosse da

PI 1 rappr. da: __________, __________ __________, __________ rappr. da: PI 2 PI 3 rappr. da: RA 1

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito delle procedure esecutive promosse nei confronti di CO 1 e di cui al gruppo di pignoramento n. __________ l’IS 1il 2 giugno 2005 ha pignorato i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria fu __________ composta di CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5, CO 6. L’Ufficio ha indicato quale unico bene appartenente alla comunione la particella __________ RFD di __________. Nel verbale di pignoramento non è stato indicato il valore di quanto pignorato.

B. Il 18 luglio 2005 lo __________, il 19 luglio 2005 la PI 1 e il 29 luglio 2005 il PI 3 hanno presentato le domande di vendita.

C. Il 2 agosto 2005 l’Ufficio ha comunicato all’escusso la presentazione delle domande di realizzazione

D. Il 15 febbraio 2006 l’Ufficio ha convocato l’escusso, tutti gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 2 marzo 2006 alle ore 10.30. All’udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta a causa dell’assenza del debitore e di parte dei creditori. In tale occasione l’Ufficio ha determinato il valore della quota pignorata in Fr. 200’000.--

E. Il 16 marzo 2006, l’Ufficio ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per presentare eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta all’Ufficio.

F. Il 5 luglio 2006 l’IS 1ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei diritti in comunione spettanti a CO 1, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti.

Considerato

in diritto: 1. Dal verbale di pignoramento si evince che sono stati pignorati i diritti spettanti all’escusso nella comunione ereditaria fu __________ composta di CO 1, CO 2, CO 3, CO 4, CO 5 e CO 6.

  1. La procedura e i modi di realizzazione di una quota in un’eredità indivisa dipendono dall’esistenza o no di contestazioni in merito ai diritti dell’escusso.

  2. L’Ufficio ha determinato che il valore della quota parte dell’escusso della comunione ereditaria fu __________ assomma a fr. 200'000.-- (cfr. verbale dell’udienza di conciliazione del 2 marzo 2006 trasmesso a tutti gli interessati unitamente allo scritto 16 marzo 2006 e istanza 5 luglio 2006). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza della comunione ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di conciliazione.

  3. Nel caso di specie l’Ufficio ha preavvisato la vendita a pubblici incanti dei diritti pignorati, precisando che l’intera massa ereditaria è costituita dalla particella n. 843 RFD di Paradiso di un valore approssimativo di fr. 1'400'000.-- e gravata da oneri ipotecari per fr. 295'000.-- (cfr. verbale dell’udienza di conciliazione del 2 marzo 2006). Per questo motivo l’Ufficio ha assegnato all’intera massa il valore di fr. 1’000'000.-- e alla quota pignorata di pertinenza dell’escusso il valore di fr. 200'000.--. Questi dati non sono stati contestati dalle parti interessate. In queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la soluzione alternativa dello scioglimento della comunione e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), appare in concreto inadeguata, visto che l’attivo da realizzare è limitato alla sola quota parte spettante all’escusso nella vendita del fondo di proprietà della comunione ereditaria, fondo anche gravato da un diritto di usufrutto a favore della madre.

  4. L’istanza 5 luglio 2006 dell’IS 1 è pertanto accolta.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Visti gli art. 132 LEF, 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC);

pronuncia:

  1. L’istanza 5 luglio 2006 dell’IS 1 è accolta.

1.1. Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a CO 1 nella divisione della comunione relitta da __________ composta di CO 1 2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  1. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.

  2. Intimazione all'IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

debt enforcementinheritance communityseizurepublic auctionvaluationconciliationsupervisory authoritycosts

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Questão jurídica principal

How should the seized inherited share be realized under Art. 132 SchKG and RDC arts. 9-10?

Decisão extraída

Because the value of the seized share could be sufficiently estimated and no party contested the relevant findings, the share should be sold at public auction.

Fundamentação extraída

Where the existence of the inheritance community and the debtor’s share are undisputed, the office must follow the conciliation and proposal procedure under RDC arts. 9-10, and the supervisory authority then chooses between auction and dissolution of the community. Given the uncontested valuation and the limited asset structure, auction was appropriate; dissolution and liquidation were deemed unsuitable.

Questão jurídica principal

Should court fees or compensation be charged?

Decisão extraída

No court fee is levied and no compensation is awarded.

Fundamentação extraída

The decision expressly applies the fee rules and orders no costs or indemnities.

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