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15.2006.23 ΓÇó Auction sale of inherited co-ownership rights
15.2006.23Outro Tribunal3 de abr. de 2006Granted
The supervisory debt-enforcement chamber of the Ticino appellate court granted IS 1’s request to determine the method of realization of the seized hereditary rights of CO 1 in the individed estate CC 1. After unsuccessful conciliation, the office had estimated the share at CHF 1, considering that the estate asset was a small forest parcel. The court held that the value was sufficiently determined under Art. 10 para. 3 RDC to allow auction sale, even though the estimate had not yet been communicated to the parties. The request was therefore granted, with no fees or indemnities imposed.
Art. 132 LEF; Art. 10 cpv. 3 RDC; realization of hereditary rights in a co-ownership estate by public auction: the auction may be ordered when the seized share can be valued at least approximately on the basis of the information gathered at seizure or during conciliation. The requirement is met where the estate’s sole asset and its official valuation permit a sufficiently reliable estimate, even if the office’s estimate has not yet been communicated to the parties; the latter retain the right to challenge it by complaint upon notification with the auction notice (consid. 3). If the estimated value of the seized asset is insufficient even to cover realization costs, the office must refrain from seizure or realization absent advance payment by a creditor (consid. 4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2006.23
Data decisione, Autorità: 03.04.2006, CEF
Titolo: Vendita all'asta di diritti in comunione.
Incarto n. 15.2006.23
Lugano 3 aprile 2006 CJ/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Jaques
statuendo sull¿istanza 15 febbraio 2006 di
IS 1
chiedente la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell¿art. 132 LEF dei diritti ereditari spettanti a
CO 1, __________
nella Comunione ereditaria CC 1 che l¿escussa forma con il fratello
CO 2
nella procedura esecutiva n° __________ promossa da
CO 3, __________ rappr. dall¿avv. __________, __________
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
Il 20 agosto 2001, l¿IS 1 ha pignorato nell¿esecuzione n° __________ i diritti ereditari spettanti a CO 1 nella comunione ereditaria CC 1, indicando quale substrato della successione il fondo mapp. n° __________ RFD __________. Non è stato indicato alcun valore di stima.
L¿esperimento di conciliazione indetto dall¿Ufficio per il 31 gennaio 2006 si è rivelato infruttuoso. In questa occasione, la quota ereditaria spettante all¿escussa è stata stimata fr. 1.--, tenuto conto del fatto che l¿unico attivo successorio risultava essere il fondo di __________, stimato ufficialmente in fr. 623.--. Lo stesso giorno, è stato assegnato alle parti un termine per presentare eventuali proposte concrete sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuno ha fatto uso di tale facoltà.
L¿Ufficio preavvisa la realizzazione all¿asta dei diritti dell¿escussa nella Comunione ereditaria CC 1.
In concreto, siffatto valore, in considerazione del fatto che l¿unico attivo successorio è un fondo boschivo di circa 2'000 m2, appare sufficientemente determinato ai sensi dell¿art. 10 cpv. 3 RDC perché si possa ordinare la realizzazione a mezzo di pubblici incanti della quota dell¿escussa, sebbene la stima dell¿Ufficio non sia stata ancora comunicata alle parti, alle quali rimane comunque riservata la facoltà d¿impugnarlo con ricorso (art. 17 LEF) quando verrà comunicata loro con l¿avviso d¿incanto.
A titolo indicativo, è opportuno ricordare che se il valore di stima di un oggetto pignorabile (in concreto: una quota successoria) non risulta nemmeno sufficiente a coprire le spese di realizzazione, l¿Ufficio deve rinunciare a pignorarlo (art. 92 cpv. 2 LEF), rispettivamente a realizzarlo, a meno che un creditore ne chieda la realizzazione anticipandone le relative spese (cfr. art. 68 LEF).
L¿istanza va pertanto accolta.
Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 132 LEF nonché 9 e 10 del Regolamento del Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in comunione (RDC),
pronuncia:
1.1. Di conseguenza è ordinata la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell¿interessenza spettante a CO 1, __________, nell¿eredità indivisa CC 1, composta, oltre che dall¿escussa, da CO 2, __________.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in conformità dell¿art. 19 LEF.
Intimazione all¿IS 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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