Complaint against distribution schedule dismissed for lack of standing and motivation

15.2005.97Outro Tribunal27 de set. de 2005Dismissed

Abrir fonte

Extraído pela Omnilex

Resumo Omnilex

RI 1 challenged the bankruptcy distribution schedule deposited on 19 August 2005, arguing that certain creditor positions were missing. The supervisory chamber of the Ticino Court of Appeal held that the complaint lacked adequate reasoning and was in substance manifestly unfounded. The ranking list had already become final, so it could no longer normally be altered at the distribution stage; in addition, some contested claims were listed at zero and others corresponded to the renewed ranking list. A separate dispute had already been settled before the district judge. The complaint was dismissed insofar as admissible, with no court costs or indemnities.

Sumário Omnilex

Art. 7 cpv. 3 lett. b and cpv. 5 LPR; Art. 9 cpv. 2 LPR; contestation of a distribution schedule in bankruptcy proceedings. A supervisory complaint is inadmissible where it does not satisfy the reasoning requirement; the supervisory authority may reject it summarily if it is manifestly unfounded. Once the ranking list has entered into force, it is in principle no longer open to modification at the distribution stage, save in exceptional cases. Lack of legal interest also excludes admissibility where the contested allocation causes the complainant no prejudice. If the complaint is dismissed summarily, no prior hearing of the opposing parties is required (consid. 1).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2005.97

Data decisione, Autorità: 27.09.2005, CEF

Titolo: ricorso. Esigenza di motivazione. Contestazione dello stato di riparto

Incarto n. 15.2005.97

Lugano 27 settembre 2005 CJ/sc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Jaques

statuendo sul ricorso 27 agosto 2005 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro lo stato di riparto depositato il 19 agosto 2005 (fino al 31 agosto 2005) nella procedura di liquidazione n° __________ relativa al fallimento del ricorrente;

viste le osservazioni 1° settembre 2005 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che in virtù dell'art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile (recte: respingerlo) senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002 [15.2002.89/96], cons. 1);

che nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);

che il ricorso in esame non è pertanto stato notificato alle controparti;

che il ricorrente censura il fatto che nell’atto impugnato siano sempre presenti le “postazioni” C__________ e D__________, mentre mancherebbero quelle dell’AVS;

che la censura è irricevibile, poiché disattende l’esigenza di motivazione posta all’art. 7 cpv. 3 lett. b LPR;

che a prescindere dalla questione di sapere se tale carenza possa giustificare la fissazione al ricorrente di un termine per completare il ricorso ai sensi dell’art. 7 cpv. 5 LPR, si evince comunque dagli atti il carattere manifestamente infondato delle censure;

che infatti, fatta salva la facoltà d'insinuare (nuovi) crediti fino alla chiusura del fallimento (art. 251 LEF), una volta cresciuta in giudicato, la graduatoria non può più di regola essere modificata allo stadio del riparto (cfr. DTF 56 III 22; Matthias Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 ad art. 261), salvo casi eccezionali non realizzati in concreto;

che pertanto sarebbero in ogni caso tardive le censure sollevate dal ricorrente;

che in effetti le insinuazioni n° 15 e 16 dei coniugi C__________ e n° 17, 18 e 19 di D__________ sono state riportate nello stato di riparto così come risultano dalla graduatoria (cfr. posizioni 9 a 13), ossia per un importo di 0.-- (ciò che d’altronde costituisce un ulteriore motivo d’irricevibilità del ricorso, siccome al ricorrente difetta ogni interesse a contestare una decisione che non gli arreca nessun pregiudizio);

che per quanto concerne le insinuazioni n° 13 (di C__________) e 14 (di C__________ e M__________), per le quali lo stato di riparto prevede il versamento di fr. 2'559,25, rispettivamente di fr. 3'174,70, esse corrispondono pure esattamente a quelle riportate nella graduatoria ridepositata il 31 gennaio 2005;

che per chiarezza, occorre precisare che le liti relative al credito insinuato sotto la cifra 14 – credito iscritto “pro memoria” nella prima graduatoria depositata l’11 giugno 2004 –, esse sono state stralciate dai ruoli in seguito all’accordo intervenuto tra le parti l’8 luglio 2005 davanti al Pretore __________ (inc. __________), il quale prevede l’ammissione definitiva della pretesa appunto per l’importo di fr. 5'000.--;

che dall’incarto non risulta che l’AVS abbia insinuato alcun credito nel fallimento in oggetto;

che nella misura in cui è ricevibile, il ricorso va pertanto respinto;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17, 20a, 264 LEF; 7, 9 LPR; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

  1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso 27 agosto 2005 di RI 1, __________, è respinto.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione a RI 1, __________.

Comunicazione all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Palavras-chave

bankruptcydistribution scheduleadmissibilityreasoning requirementstandingranking listsupervisory complaintcosts

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the complaint against the distribution schedule was sufficiently reasoned and admissible

Decisão extraída

The complaint was inadmissible insofar as it failed to meet the statutory reasoning requirement and, in any event, was manifestly unfounded and untimely in substance.

Fundamentação extraída

The appellant did not explain a legally relevant defect in the challenged distribution schedule. Once the distribution quota has entered into force, the ranking list is generally no longer modifiable at the distribution stage, except in exceptional cases not present here. The contested claims were either shown at zero or matched the renewed ranking list, and one dispute had already been settled before the district judge.

Questão jurídica principal

Whether the appellant had any interest in contesting the distribution schedule

Decisão extraída

No interest existed to challenge entries that caused him no detriment, which provided an additional reason for inadmissibility.

Fundamentação extraída

Several claims were entered at 0.--, so the distribution schedule did not prejudice the appellant in that respect.

Questão jurídica principal

Court costs and party compensation

Decisão extraída

No court fee was charged and no compensation was awarded.

Fundamentação extraída

The chamber applied the rules on costs under the enforcement statutes and chose not to levy justice fees or award indemnities.

Continue sua pesquisa no ChatGPT ou Claude

Conecte o Omnilex para pesquisar o corpus jurídico pelo seu assistente de IA.