projetos
15.2005.5 ΓÇó Challenge to seizure notice service rejected
15.2005.5Outro Tribunal21 de fev. de 2005Dismissed
The supervisory complaint in debt enforcement was filed by the debtor against seizure notices issued in two enforcement proceedings. He argued that the notices had been served by ordinary mail and were unsigned. The chamber held that the notices had nevertheless reached the debtor on 9 January 2005, well before the seizure date of 26 January 2005, so the notice requirement of Art. 90 SchKG was met. It further held that an irregular notice is only voidable and that the signature defect was immaterial because notice may even be given orally. The complaint was dismissed and no costs or indemnities were awarded.
Art. 90 SchKG; invalidity of seizure notice and requirement of timely notice: a seizure notice that is not formally correct is not void but only voidable. Annulment is possible only if, because of the defective or delayed notification, the debtor was unable to attend the seizure or to assert his rights. Proof that the debtor received notice at least one day before the seizure cures the objection; the absence of a written signature is immaterial, since notice may also be given orally (consid. 2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2005.5
Data decisione, Autorità: 21.02.2005, CEF
Titolo: ricorso contro l'avviso di pignoramento
Incarto n. 15.2005.5
Lugano 21 febbraio 2005 PF/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 9 gennaio 2005 di
RI 1
contro
l’operato dell’
CO 1
nelle esecuzioni n__________ e n. __________ promosse nei confronti del ricorrente da
PI 1 rappr. da RA 1;
richiamata l’ordinanza presidenziale 17 gennaio 2005 con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo;
viste le osservazioni:
28 gennaio 2005 dello PI 1;
8 febbraio 2005 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che lo PI 1 procede nei confronti di RI 1 per l’incasso dei propri crediti;
che in data 3 gennaio 2005 l’CO 1 notificava all’escusso gli avvisi di pignoramento nelle esecuzioni n. __________ e n. __________ promosse nei suoi confronti dal creditore;
che con ricorso 9 gennaio 2005 RI 1 si aggrava contro gli avvisi di pignoramento sostenendo che gli stessi sono stati intimati mediante invio semplice e non risultano firmati;
che delle osservazioni dello PI 1, nonché di quelle dell’CO 1 si dirà, se necessario, in seguito;
che per l’art. 90 LEF il debitore deve essere avvisato del pignoramento almeno il giorno prima;
che, secondo la dottrina un pignoramento non correttamente notificato non è nullo, ma unicamente annullabile (cfr. André E. Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 15 ad art. 90 );
che tuttavia un pignoramento può essere annullato unicamente nel caso in cui a causa di un’errata o ritardata notifica il debitore non ha potuto presenziare al pignoramento o non ha potuto fare valere i propri diritti (cfr. André E. Lebrecht, op. cit., n. 16 ad art. 90);
che nel caso di specie il ricorrente si duole del fatto che gli avvisi di pignoramento gli sono pervenuti mediante invio semplice e non risulterebbero firmati;
che tuttavia a prescindere dalle modalità in cui sono stati
notificati gli avvisi di pignoramento, gli stessi risultano essere pervenuti all’escusso il 9 gennaio 2005,
prova ne è il presente gravame, nonché il fatto che gli atti esecutivi in questione sono stati prodotti dal ricorrente stesso;
che di conseguenza il ricorrente ha avuto notizia del pignoramento, previsto per il 26 gennaio 2005, almeno il 9 gennaio 2005 (data del ricorso) e quindi ben prima del termine previsto dall’art. 90 LEF;
che la censura relativa alla mancata firma degli avvisi di pignoramento si rivela irrilevante, potendo essere l’escusso avvisato del pignoramento anche oralmente (cfr. Lebrecht, op. cit., n. 10 ad art. 90);
che il ricorso va pertanto respinto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 90 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 9 gennaio 2005 di RI 1, , è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: – RA 1;
RA 1,.
Comunicazione all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster