AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2005.31
Data decisione, Autorità:
31.03.2005, CEF
Titolo:
Ricorso rinviato all'UEF per completare istruttoria
Incarto n.
15.2005.31
Lugano
31 marzo 2005
PF/sc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 6 marzo 2005 di
RI 1
contro
l¿operato dell¿
CO 1
nell¿esecuzione n.
654990 promossa nei confronti della ricorrente da
PI 1
Viste le osservazioni:
16 marzo 2005 di PI 1;
21 marzo 2005 dell¿CO 1;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Le
cassa malati PI 1 procede nei confronti di RI 1 per l¿incasso dei propri
crediti.
B. In
data 2 marzo 2005 l¿CO 1 allestiva il seguente calcolo del minimo di esistenza
a carico di RI 1:
Introito
debitrice fr. 3¿709.--
Minimo
di esistenza
minimo
base fr. 1'250.--
locazione
fr. 1¿220.--
Totale fr.
2'470.--
C. Con
ricorso 6 marzo 2005 RI 1 si aggrava contro tale calcolo sostenendo che nel
minimo di esistenza andrebbero inseriti i seguenti importi mensili:
fr.1'280.-
canone di locazione;
fr.
700.-- cassa malati;
fr.
394.-- leasing autovettura;
fr.
330.-- credito privato.
La
debitrice postula inoltre il riconoscimento delle spese di riscaldamento, luce
e telefono. Sostiene inoltre di provvedere al mantenimento agli studi dei due
figli, di cui uno minorenne.
D. Con
osservazioni 16 marzo 2005 la cassa malati PI 1 produce la distinta dei premi
impagati dalla ricorrente, mentre l¿CO 1 chiede la reiezione del ricorso ,
ribadendo la correttezza del proprio operato.
Considerando
in diritto: 1. Nel
procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d¿ufficio le circostanze determinanti al momento
dell¿esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12;
106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108
III 13).
-
La
ricorrente pretende il riconoscimento nel minimo vitale degli importi di fr.
700.-- a titolo di premio della cassa malati. Orbene ritenuto che possono
essere riconosciuti soltanto gli importi effettivamente pagati ( cfr. DTF 121
III 22 seg.; Guidicelli/Piccirilli,
Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002,
n.125, p. 39) e che nel caso di specie risulta che l¿escussa non paga il premio
della cassa malati __________, essendo la stessa creditrice pignorante, non vi
è spazio per la deduzione richiesta.
-
Sennonché,
in virtù dell¿art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può
riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all¿organo di
esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio. Se il provvedimento impugnato
contiene accertamenti di fatto sufficienti l¿Autorità di vigilanza riforma il
giudizio: in caso contrario la vertenza è rinviata all¿organo di esecuzione
affinché completi gli accertamenti ed emani un nuovo provvedimento. Nel caso di
specie, dall¿esame degli atti risulta che CO 1 ha omesso di compiere i
necessari accertamenti atti a determinare il minimo di esistenza dell¿escussa,
in particolare per quanto attiene l¿ammontare del canone di locazione e la
necessità di possedere un¿autovettura. Inoltre non è stato considerato alcun
importo per il mantenimento del figlio minorenne. L¿incarto viene quindi
retrocesso all¿CO 1 per esperire i necessari accertamenti atti a determinare il
minimo di esistenza e la conseguente eccedenza pignorabile a carico di RI 1.
-
Il
ricorso va pertanto accolto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17 e 93 LEF, 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
- Il
ricorso 6 marzo 2005 di RI 1, è parzialmente accolto.
1.1 Gli
atti sono retrocessi all¿ CO 1 per esperire i necessari accertamenti atti a
determinare il minimo di esistenza e la conseguente eccedenza pignorabile a
carico di RI 1.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello, in
conformità dell¿art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
RI 1, ;
PI 1, ;
Comunicazione all¿CO 1.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d¿appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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