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Numero d'incarto:
15.2004.91
Data decisione, Autorità:
25.05.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.91
Lugano
25 maggio
2004
FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Piccirilli
statuendo sull’istanza 13 maggio 2004 di
ISTA1
chiedente
la determinazione della rimunerazione per
l’attività svolta dal defunto avv.
__________ in seno alla delegazione dei creditori nel fallimento PINT1
esaminati
atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che
il 1° luglio 1986 la prima assemblea dei creditori del fallimento PINT1
nominava una delegazione dei creditori nelle persone degli avvocati __________,
__________ e __________;
che
essendo deceduto l’avv. __________, il collega di studio avv. __________ ISTA1
con istanza 13 maggio 2004, ha chiesto il riconoscimento di 10 ore di lavoro
per prestazioni effettuate nel fallimento PINT1 dal 26 ottobre 1988 al 4 giugno
1997;
che per
l’art. 46 cpv. 3 OTLEF l’indennità per i membri della delegazione dei creditori
che non fungono da segretari, è di fr. 50.-- per ogni mezz’ora di seduta;
che
se la procedura richiede indagini approfondite della
fattispecie
o giuridiche, si dovrà tener conto in particolare delle
difficoltà
e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del
tempo
impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF);
che
per queste procedure si potrà aumentare la tariffa delle
indennità
dell'amministrazione sia ordinaria che speciale, come
pure
dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2
OTLEF);
che
nel caso di specie si tratta di procedura complessa e tale da richiedere
indagini defatiganti sul piano dei diritti e dei fatti (cfr. DTF 114 III 44
cons. 1);
che
i valori indicati in termini di tempo appaiono congrui, avuto riguardo alle
peculiarità della liquidazione fallimentare PINT1
che
per consolidato principio giurisprudenziale (cfr. DTF 108 III 68 ss. e 103 III
65 ss.) le funzioni di membro della delegazione dei creditori del fallimento
costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le
prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività
dedotto dall’art. 1 OTLEF;
che
siffatte prestazioni vanno rimunerate non in funzione di tariffe calcolate su
base commerciale bensì con emolumenti di diritto amministrativo volti a
procurare solo un equo indennizzo (cfr. DTF 103 III 67) nell’ossequio del
carattere sociale della normativa dedotta dalla OTLEF (cfr. DTF 3 settembre
1998 in re Afs E. A. B. c. Cassa S. cons. 3; DTF 120 III 100 cons. 2; DTF 108
III 69 cons. DTF 103 III 68 n. 4; Lettera 30 novembre 1977 della Camera delle
esecuzioni e dei fallimenti all'Autorità di vigilanza del Cantone Ginevra; CEF
6 maggio 1998 in re Cassa S. c. Afs E. A. B. cons. 2; CEF 10 gennaio 1989 in re
S. B.; CEF 20 aprile 1988 in re R. B. e G. F. cons. 7a; Michel Ochsner / Jacques
Reymond, La saisie et la réalisation, in: La LP révisée, Collana CEDIDAC vol.
35, Losanna 1997, p. 89; Léon Strässle, Der neue Gebührentarif, in: BlSchK
1971, p. 130–132);
che
de lege ferenda sarebbe opportuno modificare la OTLEF nel senso di prevedere
l’applicazione della tariffa sociale solo nel caso di amministrazione
fallimentare ordinaria, ritenuto che per quella straordinaria si dovrebbe far
capo alle tariffe professionali di chi è stato designato dall’assemblea dei
creditori;
che
non si vede infatti, dal profilo della politica del diritto, il motivo di
imporre tariffe sociali quando i creditori deliberano – a maggioranza
qualificata ed in piena autonomia – di far capo all’amministrazione
fallimentare straordinaria (di regola un libero professionista), invece di
ricorrere a quella ordinaria (funzionari dello Stato);
che
questa Camera non può comunque prescindere de lege lata dall’applicazione della
OTLEF quale tariffa sociale, ritenuto che l’Autorità cantonale di vigilanza è
chiamata a vegliare affinché si dia corretta attuazione della normativa
tariffale federale in materia di esecuzione e fallimento ( cfr. DTF 108 III
69);
che
viste le peculiarità delle liquidazione fallimentare _PINT1 appare adeguato
applicare alle prestazioni dei membri della delegazione dei creditori una
tariffa oraria di fr. 120.--;
che
di conseguenza l’onorario spettante all’avv. __________ per le prestazioni
effettuate nell’ambito del fallimento PINT1 durante il periodo dal 26 ottobre
1988 al 4 giugno 1997 è fissato in fr. 1'200.-- (10 h per fr. 120.--):
richiamati
gli art. 1 ss. e 47 OTLEF
pronuncia: 1. L’istanza
13 maggio 2004 dell’avv. _________ISTA1 Lugano, è accolta.
-
La
rimunerazione dell’avv. __________ per l’attività svolta quale membro della
delegazione dei creditori nell’ambito del fallimento PINT1, Lugano, dal 26
ottobre 1988 al 4 giugno 1997 è determinata in fr. 1'200.--
-
Non
si prelevano spese.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF
-
Intimazione
a:
–
avv. __________ ISTA1, __________;
Comunicazione __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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