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Numero d'incarto:
15.2004.82
Data decisione, Autorità:
23.06.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.82
Lugano
23 giugno
2004
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 20 aprile 2004 di
RICO1
contro
l’operato dell’CON1
- PINT1
- PINT2
- PINT3
viste le
osservazioni 24 maggio 2004 dell’CON1;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il 23
febbraio 2004, l'CON1 ha pignorato l'eccedenza del minimo di esistenza
dell'escussa, determinato in fr. 1'640.-- secondo il calcolo seguente:
Minimo
di base: fr. 1'100.--
Trasferte: fr. 300.--
Pasti
fuori domicilio fr. 240.--
Totale fr. 1'640.--
che la
ricorrente si è aggravata contro tale provvedimento, facendo valere che con
quello che le era stato lasciato non riusciva a mangiare quasi niente,
l'importo di fr. 9.-- al giorno essendo insufficiente siccome non dispone di
una cucina per prepararsi pasti, ed allegando di non più essere in grado di
lavorare, in quanto non ha i mezzi per pagare l'affitto di una macchina;
che
interrogata formalmente da questa Camera il 3 maggio 2004, l'escussa ha dichiarato
di lavorare per l'__________, motivo per il quale le necessita un veicolo,
siccome è chiamata a lavorare in tutto il cantone;
che ha
precisato che affitta una vettura alla società __________ di __________, le cui
rate vengono pagate dal figlio __________, che ha 22 anni;
che la
ricorrente ha affermato di vivere in una camera messale gratuitamente a
disposizione da una zia;
che
siccome quest'ultima non le dà il vitto l'escussa è costretta ad uscire per
mangiare;
che la
ricorrente non paga i premi della cassa malati;
che lo
stesso 3 maggio 2004, questa Camera ha concesso al ricorso effetto sospensivo
parziale, nel senso che il minimo di esistenza dell'escussa è stato determinato
in fr. 2'326.-- (invece di fr. 1'640.--), con effetto dal 1. marzo 2004,
aggiungendo all'importo calcolato dall'Ufficio le spese mensili di noleggio
dell'automobile di fr. 866.--;
che con
ordinanza 28 maggio 2004, rinnovando due inviti verbali precedenti (in
occasione dell'udienza del 3 maggio 2004 e successivamente negli uffici dell'CON1),
questa Camera ha fissato all'escussa un termine di 10 giorni per produrre la
prova dell'effettivo pagamento dei canoni di locazione dell'autovettura presa
in locazione presso la __________;
che
l'escussa, che ha ritirato l'ordinanza il 1. giugno 2004, non ha ottemperato
all'ordine nel termine impartitole;
che
nell'incarto esecutivo figura inoltre un precetto esecutivo notificato il 10
maggio 2004 per conto di __________, che appare riferirsi alla locazione di un
precedente veicolo;
che
nell'ambito di precedenti esecuzioni (gruppo n. 37'888), l'CON1 aveva del
resto, con il consenso dei creditori, versato all'escussa parte del provento
del pignoramento di salario per comprarsi un veicolo della __________, di cui
però non ha mai acquisito la proprietà, siccome non ne ha pagato il prezzo;
che non
vi è pertanto alcuna garanzia che l'importo lasciato a disposizione
dell'escussa per pagare la locazione di un veicolo ad uso professionale sia
effettivamente utilizzato a tale scopo;
che
pertanto non può essere riconosciuto l'importo mensile di fr. 866.-- ammesso da
questa Camera a titolo provvisionale con il decreto 3 maggio 2004 (cfr. Georges
Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n.
25 ad art. 93; Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 106 ad art. 93), sicché il
pignoramento va ristabilito a concorrenza dell'importo eccedente il minimo di esistenza
determinato in fr. 1'640.--, con effetto dal prossimo versamento del datore di
lavoro;
che
l'importo mensile di fr. 240.-- riconosciuto quali spese per i pasti presi
fuori domicilio, pari a fr. 11.--/giorno (cfr. tabella per il calcolo del
minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, n. II/4/b) per 21,66
giorni al mese ([364 giorni - [2 x 52]]/12), contempla solo le spese riferite
ai pasti presi durante gli orari di lavoro fuori casa;
che
l'importo base di fr. 1'100.-- comprende le spese per gli altri pasti (cfr. tabella,
ad I);
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso 20 aprile 2004 di __________ RICO1, __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: – __________ RICO1, __________;
– PINT1,
__________;
– PINT2,
__________;
– PINT3,
__________.
Comunicazione
all’CON1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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