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15.2004.174 ΓÇó Complaint against bankruptcy warning dismissed for lack of jurisdiction
15.2004.174Outro Tribunal26 de out. de 2004Dismissed
The debtor filed a timely supervisory complaint against a bankruptcy warning issued for CHF 1,357.35, arguing that part of the claimed amount was not owed because it had already been verbally disputed. The supervisory authority held that such a complaint can be used only for formal defects, not to contest the merits of the underlying debt. Since the complaint raised exclusively substantive objections, it was dismissed for lack of material jurisdiction. The court waived costs and denied indemnities.
Art. 17 cpv. 2 LEF; contestazione della comminatoria di fallimento mediante ricorso all’autorità di vigilanza: la via di vigilanza è aperta soltanto per vizi formali dell’atto esecutivo, non per far valere eccezioni di merito circa l’esistenza o l’ammontare del credito posto in esecuzione. Le doglianze relative all’inesistenza del credito, alla sua contestazione o a rapporti contrattuali sottostanti esulano dalla cognizione dell’autorità di vigilanza e vanno fatte valere nelle sedi di diritto materiale. In assenza di censura formale, il ricorso è infondato e dev’essere respinto (consid. 1-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2004.174
Data decisione, Autorità: 26.10.2004, CEF
Titolo: ricorso contro la comminatoria di fallimento
Incarto n. 15.2004.174
Lugano 26 ottobre 2004 PF/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 16 settembre 2004 di
RI1
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona
CO1
nell’esecuzione n.__________ promosso nei confronti della ricorrente da
PI1 rappr. da: RA1
viste le osservazioni
28 settembre 2004 della PI1;
11 ottobre 2004 dell’CO1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n____________________ il 26 agosto 2004 l’CO1 ha emesso, su richiesta __________ella PI1, contro RI1 la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 1'357.35 oltre accessori.
L’atto esecutivo è stato notificato alla debitrice l’8 settembre 2004.
B. Con tempestivo atto 16 settembre 2004 RI1 ha interposto ricorso contro l’emissione della comminatoria di fallimento, contestando parte del credito posto in esecuzione. La ricorrente sostiene che l’importo di fr. 730.55 non sarebbe da lei dovuto alla PI1, in quanto già oggetto di contestazione verbale.
C. Delle osservazioni della PI1 e dell’CO1 si dirà, per quanto necessario ai fini del giudizio, nei seguenti considerandi.
Considerato
in diritto: 1. Per ragioni formali vi è la possibilità di formulare ricorso all'Autorità di vigilanza contro la notifica della comminatoria di fallimento, ad es. quando (cfr. Ottomann, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, 1998, n. 6 ad art. 160; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1997/99, n. 3 all'art. 160 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF):
– l'escusso reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40 LEF);
– l'esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto provvisorio dell'opposizione;
– la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora esecutoria;
– l'escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio d'esecuzione incompetente ratione loci (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
La debitrice allega unicamente questioni di merito, riferite alla presunta inesistenza del credito della PI1, perché quest’ultima avrebbe effettuato delle riparazioni ad un impianto di riscaldamento noleggiato all’escussa, addebitando tali costi alla ricorrente. Il ricorso deve quindi essere respinto per carenza di competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza.
Il ricorso 16 settembre 2004 di RI1 va pertanto respinto.
Non si prelevano spese (art. 62 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17 cpv. 2, 39, 40, 43, 159 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 16 settembre 2004 di RI1, è respinto.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
Intimazione:
RI1,
RA1,
Comunicazione all'CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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