Debt enforcement income garnishment: rent allowance in minimum subsistence

15.2004.172Outro Tribunal26 de out. de 2004Dismissed

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RI1, represented by RA1, complained against CO1's calculation of PI1's minimum subsistence in an income garnishment. The dispute focused on the rent and heating allowance for a four-room apartment. The court held that the housing costs were excessive in light of the debtor's needs and means, but any reduction could not be applied immediately because the lease, concluded for a fixed term, was still running. The complaint was therefore rejected, with no fees or indemnities imposed.

Sumário Omnilex

Art. 93 LEF; minimum subsistence in wage garnishment; housing costs. In determining the attachable income, the enforcement office must establish ex officio the debtor's income and necessary needs at the time of the attachment. Rent must correspond to local customary costs for accommodation that the debtor can reasonably be expected to accept; excessively high housing expenses are to be reduced to a normal level, as a rule only respecting the contractual notice periods. If a fixed-term lease still binds the debtor, an immediate downward adjustment of the rent allowance may be withheld and postponed to future garnishments. Costs may be waived in supervisory complaint proceedings (consid. 1-4).

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2004.172

Data decisione, Autorità: 26.10.2004, CEF

Titolo: pignoramento di reddito

Incarto n. 15.2004.172

Lugano 26 ottobre 2004 PF/sc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser

segretario:

Piccirilli

statuendo sul ricorso 15 settembre 2004 di

RI1 rappr. da RA1

contro

l’operato dell’

CO1

nell’esecuzione n. __________ promossa dal ricorrente nei confronti di

PI1

viste le osservazioni 8 ottobre 2004 dell’CO1

esaminati atti e documenti

ritenuto

in fatto:

A. RI1 procede nei confronti di PI1 per l’incasso del proprio credito.

B. In data 8 settembre 2004 l’CO1 emetteva un attestato di carenza beni nell’esecuzione n. __________ promossa da RI1 nei confronti di PI1, sulla base del seguente calcolo del minimo di esistenza:

Minimo di esistenza

Introito debitore fr. 3’913.45

minimo base fr. 1'550.--

locazione fr. 1’430.--

riscaldamento fr. 80.--

alimenti fr. 564.55

trasferte fr. 150.--

pasti fuori domicilio fr. 220.--

lavori faticosi fr. 140.--

supplemento per pulizia vestiti fr. 60.--

Totale fr. 4'194.--

Nessuna eccedenza pignorabile.

C. Con ricorso 15 settembre 2004 RI1 si aggrava contro tale calcolo contestando l’importo riconosciuto dall’CO1 a titolo di canone di locazione e riscaldamento, ritenendolo elevato per un appartamento situato ad

D. Con osservazioni 8 ottobre 2004 l’CO1 conferma la correttezza del proprio operato e chiede la reiezione del ricorso

Considerando

in diritto:

  1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

  2. Nel determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità (DTF 104 III 38-41, 87 III 102 e 57 III 207; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, p. 40, n. 126). L’importo del canone va messo in relazione con il reddito dell’escusso (CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b).

Il debitore non può essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12-18 cons. 2 e 4; CEF 16 febbraio 1989 su reclamo S. cons. 5b). La decurtazione del quantum può però, di regola, essere operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., p. 41, n.130). Se il debitore vive in casa propria in luogo del canone di locazione si terrà conto degli interessi ipotecari (cfr. Tabella dei minimi di esistenza, punto 2.1.2).

  1. Nel caso in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza venissero considerati a titolo di locazione fr. 1’430.--, nonché fr.80.-- per spese di riscaldamento, per un appartamento di 4 locali che l’escusso occupa ad unitamente alla moglie. Orbene, l’alloggio occupato dall’escusso risulta sproporzionato alle sue effettive esigenze e possibilità, pur tenendo conto che egli ospita saltuariamente il figlio durante l’esercizio del proprio diritto di visita. L’importo riconosciuto dall’CO1 andrebbe quindi ridotto. Una decurtazione in tal senso non viene tuttavia attuata, essendo il contratto di locazione stato stipulato il 10 aprile 2001 per una durata determinata di 5 anni (scadenza il 31 marzo 2006), ma potrà, se del caso, trovare applicazione nel corso di ulteriori pignoramenti a carico dell’escusso.

  2. Il ricorso di RI1 va pertanto respinto.

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF

pronuncia:

  1. Il ricorso 15 settembre 2004 di RI1, , è respinto.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione a: - RA1, ;

PI1,

Comunicazione all’CO1

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

debt enforcementincome garnishmentminimum subsistencerentheating costshousing allowancefixed-term leasesupervisory complaint

Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the enforcement office correctly included the debtor's rent and heating costs in the minimum subsistence calculation.

Decisão extraída

The apartment was disproportionate to the debtor's needs and means, so the rent allowance should in principle be reduced; however, no adjustment was made because the lease was fixed-term until 31 March 2006.

Fundamentação extraída

In income garnishment, the office must determine the debtor's income and necessary needs ex officio. Housing costs must correspond to local customary rent for appropriate accommodation, and excessive costs should normally be reduced only within contractual limits. Here the existing lease prevented an immediate reduction.

Questão jurídica principal

Whether the complaint should be granted because the minimum subsistence calculation left no garnishable surplus.

Decisão extraída

No. The challenged calculation was upheld for this procedure, and the complaint was rejected.

Fundamentação extraída

Although the housing costs appeared excessive, the court deferred any reduction to future garnishments because of the binding lease term.

Questão jurídica principal

Whether court costs and indemnities should be awarded.

Decisão extraída

No court fee and no indemnities were ordered.

Fundamentação extraída

The court expressly waived costs and compensation.

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