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15.2004.132 ΓÇó Proper service of payment order on debtor’s adult family member
15.2004.132Outro Tribunal15 de set. de 2004Dismissed
The cantonal supervisory chamber of execution and bankruptcy dismissed a debtor’s complaint against the service of a payment order. The debtor argued that he had not been personally served and that the deadline for objection should be restored. The court held instead that the filing concerned the validity of service and had to be examined as a complaint under Art. 17 LEF. On the basis of the file, no further investigation was needed. Since the payment order had been delivered at the debtor’s residence to his adult father living there, service complied with Art. 64(1) LEF. No court fees or indemnities were charged.
Art. 17, 64 LEF; Art. 9 LPR: a challenge to the service of a payment order is to be brought by supervisory complaint, not as a request for restoration of the objection period. Where the file suffices, the supervisory authority may decide without further instruction and may dismiss the complaint forthwith. Under Art. 64(1) LEF, service at the debtor’s domicile is valid when the debtor is absent and the act is handed to an adult family member living in the same household. A summary dismissal causes no prejudice to the unheard party when no additional fact-finding is required.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2004.132
Data decisione, Autorità: 15.09.2004, CEF
Titolo: notifica di atti giudiziari
Incarto n. 15.2004.132
Lugano 15 settembre 2004 PF/sc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Pellegrini e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 5 agosto 2004 di
RI1
contro
l’operato dell’
CO1
nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti del ricorrente da
PI1
viste le osservazioni 30 agosto 2004 CO1
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che ilPI1 procede nei confronti di RI1 per l’incasso del proprio credito;
che il 25 marzo 2004 veniva spiccato nei confronti del debitore il precetto esecutivo n. __________ dellCO1;
che tale precetto veniva notificato il 26 marzo 2004 a __________
che in data 5 agosto 2004 RI1 formula “istanza di opposizione al precetto esecutivo” sostenendo di essere giunto solo oggi a conoscenza del precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare nei suoi confronti dal PI1;
che egli sostiene che il precetto esecutivo non gli sarebbe stato notificato personalmente e di conseguenza non avrebbe potuto formulare opposizione in tempo utile;
che egli postula quindi la restituzione del termine per formulare opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’CO1;
che con osservazioni 30 agosto 2004 l’CO1 comunicava che il precetto esecutivo in oggetto era stato notificato al padre dell’escusso presso il domicilio del debitore in via;
che nel caso in esame non si tratta, come erroneamente indicato dall’escusso, di una restituzione del termine per fare opposizione secondo l’art. 33 cpv. 4 LEF, ma di una contestazione concernente la notifica del precetto esecutivo n.__________ da sollevare mediante ricorso secondo l’art. 17 LEF;
che di conseguenza l’CO1 dovrebbe compiere gli incombenti istruttori previsti dall’art. 9 LPR;
che per l’art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o temerario (cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]; 30 luglio 2002 [15.2002.89/96], cons. 1);
che non occorrono ulteriori atti istruttori anche nel caso di un ricorso non temerario né infondato – tanto ove sia stato sottoposto sulla base dell’art. 10 cpv. 1 LPR all’Autorità di vigilanza per il giudizio sull’effetto sospensivo, quanto nell’ipotesi che il gravame sia solo stato portato a conoscenza della CEF in applicazione dell’art. 9 cpv. 1 LPR – quando non ve ne sia la necessità, ad esempio se l’esame giudiziale è limitato a una questione di diritto che non richieda altri accertamenti fattuali, come pure quando il ricorso può essere respinto già sulla base dei documenti prodotti;
che nell’ipotesi di un giudizio di reiezione d’acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);
che nel caso in esame, vista la documentazione agli atti non è necessario procedere ad ulteriori accertamenti ;
che per l’art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione;
che quando non vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua famiglia o ad uno dei suoi impiegati;
che dall’esame degli atti si evince che il precetto esecutivo n. __________ dell’CO1 risulta essere stato notificato a __________, padre dell’escusso, che vive con il figlio in via a;
che di conseguenza la notifica del precetto esecutivo è avvenuta correttamente secondo i disposti dell’art. 64 cpv. 1 LEF;
che il ricorso va pertanto respinto
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17, 20a, 64 LEF; 9 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 5 agosto 2004 di RI1, , è respinto.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: – RI1;
– PI1
Comunicazione all’CO1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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