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Numero d'incarto:
15.2004.129
Data decisione, Autorità:
06.08.2004, CEF
Incarto n.
15.2004.129
Lugano
6 agosto 2004 FP/fp/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Walser
segretario:
Piccirilli
statuendo sul ricorso 2 luglio 2004 di
RI1
rappr. dall’ RA1
contro
l’operato dell’
CO1
nell’esecuzione n.
__________ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI1
viste le osservazioni 22 luglio 2004 dell’CO1
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. RI1
procede nei confronti di PI1 per l’incasso di un credito di fr. 43’116.60 per
alimenti scaduti a favore della figlia __________, nata dall’unione fra la
creditrice e il debitore.
B. In
data 22 giugno 2004 l’CO1 emetteva, nell’esecuzione n. __________ promossa da RI1
nei confronti di PI1, un attestato di carenza di beni sulla base del seguente
calcolo del minimo di esistenza del debitore:
Introito fr. 8'167.95
Minimo di esistenza
minimo
base fr. 1’100.--
alimenti fr. 4’100.--
alimenti
per la figlia __________ fr. 1'000.--
locazione fr. 1'390.--
spese
accessorie fr. 75.--
cassa
malati fr. 440.50
Totale
deduzioni fr. 8’105.50
C. Con
ricorso 2 luglio 2004 la creditrice si è tempestivamente aggravata contro
l’emissione dell’attestato di carenza di beni sostenendo che lCO1 avrebbe
commesso diversi errori di apprezzamento e violazioni di norme di diritto
nell’allestimento del verbale di pignoramento.
D. L’CO1,
nelle osservazioni 22 luglio 2004, si è limitato a confermare l’atto impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Nell’esecuzione
per crediti relativi a contributi per il mantenimento, per determinare il
salario pignorabile le autorità d’esecuzione devono esaminare d’ufficio se il
contributo alimentare sia indispensabile per il titolare del credito. Se ciò
non è il caso, il pignoramento del salario non può incidere nel minimo
d’esistenza del debitore, atteso che una decisione in senso contrario sarebbe
nulla (DTF 111 III 20 cons.7). Viceversa, qualora gli alimenti dedotti in
esecuzione fossero necessari al mantenimento del creditore, il debitore le cui
risorse non bastino a coprire il proprio minimo vitale - ivi compresi gli
alimenti necessari al mantenimento del creditore - deve tollerare che il
proprio minimo vitale sia intaccato in una misura che comporti sia per il
creditore che per il debitore la stessa limitazione proporzionale rispetto al
corrispondente fabbisogno vitale (DTF 105 III 48). In altri termini il rapporto
tra la quota pignorabile e il credito d’alimenti (nella misura in cui
quest’ultimo è indispensabile al creditore per coprire il proprio minimo
d’esistenza) dev’essere uguale a quello esistente tra i redditi del debitore e
il totale delle spese necessarie al mantenimento suo e delle persone a suo
carico - tra cui vi è il creditore per l’importo del credito d’alimenti
indispensabile - (DTF 111 III 16, 87 III 9, 71 III 177, 67 III 138; Vonder
Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.38
ss. ad art. 93 LEF), e meglio secondo la seguente formula:
Redditi
del Quotaparte
debitore X credito
per alimenti
(Alimenti
necessari)
Quota = ________ ___
pignorabile
Minimo
esistenziale Quotaparte
debitore
(senza il + credito per alimenti
debito
per alimenti) (Alimenti necessari)
Per
“quotaparte credito per alimenti” si intende la differenza (negativa) tra i
redditi del creditore di alimenti (escluso il credito per alimenti) e il suo
minimo di esistenza; se invece i redditi sono maggiori del suo minimo
d’esistenza la formula sopraindicata non va applicata, il credito per alimenti
non essendo indispensabile (cfr. DTF 111 III 20 cons. 7). Va tuttavia rilevato
che la possibilità di intaccare il minimo di esistenza del debitore di alimenti
è data unicamente per i crediti maturati nell’anno precedente la notifica del
precetto esecutivo (DTF 111 III 15 cons.5 e rif.). Riservata tale limitazione
temporale, nell’ambito di un’esecuzione per alimenti il minimo esistenziale del
debitore può senz’altro essere intaccato se le sue risorse non bastano a
coprire il suo minimo vitale comprensivo degli alimenti necessari al creditore,
siffatta costante prassi esecutiva non essendo stata modificata in particolare
dalla recente giurisprudenza del giudice del merito, che lascia invece al
coniuge esercitante un’attività lucrativa e debitore del contributo in ogni
caso il minimo vitale previsto dalla LEF (cfr. DTF 123 III 332).
- Per l’art. 21 cpv. 4 LPR la sentenza che ammette il ricorso può
riformare il provvedimento impugnato o annullarlo con rinvio all’organo di
esecuzione e fallimento per un nuovo giudizio.
Se
il provvedimento impugnato contiene accertamenti di fatto sufficienti
l’Autorità di vigilanza riforma il pregresso giudizio; in caso contrario la
vertenza è rinviata all’organo di esecuzione affinché completi gli accertamenti
ed emani un nuovo provvedimento.
La
decisione sulla specie di effetto rientra nel potere discrezionale
dell’Autorità (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n.2 ad art.
21, p. 260).
- In
concreto l’CO1 non ha accertato la situazione reddituale e il minimo
esistenziale delle parti in causa, in modo tale da poter calcolare l’eccedenza
pignorabile a carico dell’escusso. In particolare non è stato accertato il
reddito della creditrice del contributo alimentare di fr. 1'000.-- versato
dall’escusso per la figlia __________. L’oggetto del contendere non è infatti
l’importo di fr. 4'100.-- versato dall’escusso all’ex moglie, la quale non
procede nei confronti dell’escusso, in quanto unicamente chi ha diritto alle
prestazioni alimentari e promuove personalmente l’esecuzione può eventualmente
far pignorare beni del debitore oltre il minimo vitale del medesimo (cfr. DTF
106 III 18 consid. 1). Soltanto una volta conosciuto il minimo di esistenza
della creditrice del contributo alimentare, in casu la ricorrente, si potrà
procedere al calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso.
LCO1
dovrà inoltre tener conto nella determinazione del minimo vitale del fatto che
dagli atti risulta che il debitore ha notificato la disdetta del proprio
contratto di locazione per il 31 maggio 2004. Quindi in futuro a titolo di
canone locatizio potrà essere riconosciuto unicamente l’importo di fr.
1'000.--, spese comprese, per un alloggio confacente alle effettive necessità e
possibilità economiche dell’escusso. Inoltre l’importo mensile di fr. 440.50
riconosciuto a titolo di premio della cassa malati appare eccessivo, potendo
essere riconosciuto unicamente il premio per la copertura di base secondo la
LaMal. L’CO1 dovrà quindi accertare, previa produzione del certificato di
assicurazione, l’ammontare di tale premio.
Di
conseguenza l’attestato di carenza beni nell’esecuzione n. __________ deve
essere annullato e l’incarto viene e retrocesso all’CO1 per esperire i
necessari accertamenti atti a determinare l’eccedenza pignorabile.
- Il
ricorso va pertanto accolto.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 93 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia: 1. Il
ricorso 2 luglio 2004 di RI1, , è accolto.
1.1. Di conseguenza e annullato l’attestato di carenza di beni
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di Graziano PI1, , da RI1,.
1.2. Gli
atti sono retrocessi all’CO1 affinché abbia a determinare l’eccedenza
pignorabile a carico di
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
avv. RA1,
PI1,
Comunicazione
all’CO1
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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