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Numero d'incarto:
15.2003.89
Data decisione, Autorità:
28.08.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.89
Lugano
28 agosto 2003
FP/fp/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretario:
Cassina
statuendo sul ricorso 4 giugno 2003 di
Contro
l’operato dell'
Ufficio esecuzione e fallimenti di __________
nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del
ricorrente da
del __________ __________
rappr. da __________ __________ e
__________, __________
__________, __________
rappr da __________, __________
__________,
rappr da __________ __________ __________
__________, __________
__________, __________
patr. dall’avv. __________ __________,
Comune di
rappr. da __________, __________
rappr da __________ __________ __________
__________ , __________
rappr. da __________ __________, __________
viste le osservazioni
3 luglio 2003 di __________ __________
4 luglio 2003 della __________ __________ e dello
__________ del __________ __________
10 luglio 2003 del Comune di __________
7 agosto 2003 dell’UEF di __________
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Diversi
creditori procedono nei confronti di __________ __________ per l’incasso dei
propri crediti.
B. Il
17 maggio 2003 l’UEF di __________ allestiva il seguente calcolo del minimo di
esistenza a carico di __________ __________:
Introito
debitore fr. 3’200.--
Minimo di
esistenza
minimo
base fr. 1'100.--
locazione
fr. 700.--
riscaldamento fr.
70.--
trasferte fr.
80.--
pasti
fuori domicilio fr. 220.--
assicurazioni
diverse fr. 100.--
Totale fr.
2'565.--
Eccedenza
pignorabile fr. 635.--
C. Con
ricorso 4 giugno 2003 __________ __________ si aggrava contro tale calcolo sostenendo
che nel minimo di esistenza andrebbe inserito l’importo mensile di fr. 170.--
relativo ad un debito contratto con il proprio datore di lavoro. Egli chiedi
inoltre di sospendere il pignoramento per poter far fronte al pagamento delle
targhe e dell’assicurazione della propria autovettura.
D. Delle
osservazioni della altre parti coinvolte nella procedura e di quelle dell’UEF
di __________ si dirà, se del caso, in seguito.
Considerando
in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le
autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia
il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112
III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(DTF 108 III 13).
- Il
ricorrente chiede che nel calcolo del minimo di esistenza venga inserito
l’importo relativi ad un debito contratto con il proprio datore di lavoro.
Perché si
diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma
di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il
rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono
privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di
redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie
obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il
venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza
o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali
indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112
III 18; Guidicelli/Piccirilli, Il
pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n.
218, p. 67).
Siffatto
indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare
all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.
92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
È di
tutta evidenza che la deduzione prospettata dal ricorrente per il pagamento del
debito contratto non può entrare in linea di conto per il calcolo del minimo
vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica
il privilegio che il debitore pretende sia concesso a tale creditore.
Abbondanzialmente
si rileva altresì che, pur seguendo la tesi del ricorrente secondo cui tale
importo servirebbe all’acquisto di abiti da lavoro, la deduzione massima
ammonta a fr. 60.-- mensili ed è già compensata con l’importo di fr. 100.--
riconosciuto alla voce “assicurazioni diverse”. Tale voce di spesa non è
infatti contemplata dalla Tabella dei minimi di esistenza edita da questa
Camera ed andrebbe quindi decurtata dal minimo vitale del ricorrente, sennonché
alla presente fattispecie torna applicabile l’art. 22 LPR che sancisce il
divieto della reformatio in peius.
-
Al
ricorrente è stato riconosciuto nel minimo vitale l’importo di fr. 295.-- a
titolo di premi della cassa malati. Orbene ritenuto che possono essere
riconosciuti soltanto gli importi effettivamente pagati ( cfr. DTF 121 III 22
seg.; Guidicelli/Piccirilli,
op. cit., n.125, p. 39) e che nel caso di specie risulta che l’escusso non paga
il premio della cassa malati __________, essendo quest’ultima tra i creditori
pignoranti, tale importo andrebbe stralciato dal minimo di esistenza. Tuttavia
anche in tal caso giunge in soccorso dell’escusso l’art. 22 LPR. (divieto delle
reformatic…..
-
È
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3
LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione
(cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; guidicelli/piccirilli, op.cit., n.171 ss.51, p). In
concreto il ricorrente chiede il riconoscimento delle spese connesse con
l’utilizzo della propria autovettura (assicurazione RC e imposta di
circolazione). Orbene tale richiesta non può essere accolta, il debitore
esercitando la propria attività lucrativa a Bellinzona ed abitando a poche
centinaia di metri dal luogo di lavoro. Inoltre l’escusso abita in una zona ben
servita dai mezzi pubblici a cui può far capo per i propri spostamenti.
-
Il
ricorso di __________ __________ va pertanto respinto
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 93 LEF, 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
-
Il
ricorso 4 giugno 2003 di __________ __________, __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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