Minimum existence calculation in wage garnishment complaint

15.2003.89Outro Tribunal28 de ago. de 2003Dismissed

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A debtor complained about the enforcement office's calculation of his minimum existence in ongoing wage garnishments. He sought recognition of a monthly employer debt and car-related expenses, and also asked for suspension of the garnishment. The supervisory court held that the employer debt was not a legally privileged item, that vehicle expenses were not justified because the debtor lived near his workplace and could use public transport, and that any reduction based on insurance premiums was in any event barred by the prohibition of reformatio in peius. The complaint was therefore dismissed, with no costs or indemnity awarded.

Sumário Omnilex

Art. 17 LEF, Art. 93 LEF; minimum existence in wage garnishment and admissibility of claimed expenses. Only amounts objectively necessary for the debtor's subsistence or family maintenance, or exceptionally work-related costs protected by law or settled case law, may be included in the minimum-existence calculation. Debts owed to third parties are not privileged absent a statutory basis. Vehicle-related costs are recognized only where the vehicle is indispensable for the debtor's professional activity. In supervisory complaint proceedings, the prohibition of reformatio in peius may prevent a correction detrimental to the debtor even if an expense item appears unwarranted (consid. 1-4).

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2003.89

Data decisione, Autorità: 28.08.2003, CEF

Incarto n. 15.2003.89

Lugano 28 agosto 2003 FP/fp/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, vicepresidente, Chiesa e Giani

segretario:

Cassina

statuendo sul ricorso 4 giugno 2003 di

Contro

l’operato dell'

Ufficio esecuzione e fallimenti di __________

nelle diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da




del __________ __________

rappr. da __________ __________ e __________, __________




__________, __________

rappr da __________, __________

__________,


rappr da __________ __________ __________ __________, __________




__________, __________

patr. dall’avv. __________ __________,


Comune di


rappr. da __________, __________



rappr da __________ __________ __________


__________ , __________

rappr. da __________ __________, __________

viste le osservazioni

3 luglio 2003 di __________ __________

4 luglio 2003 della __________ __________ e dello __________ del __________ __________

10 luglio 2003 del Comune di __________

7 agosto 2003 dell’UEF di __________

esaminati atti e documenti

ritenuto

in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ __________ per l’incasso dei propri crediti.

B. Il 17 maggio 2003 l’UEF di __________ allestiva il seguente calcolo del minimo di esistenza a carico di __________ __________:

Introito debitore fr. 3’200.--

Minimo di esistenza

minimo base fr. 1'100.--

locazione fr. 700.--

riscaldamento fr. 70.--

trasferte fr. 80.--

pasti fuori domicilio fr. 220.--

assicurazioni diverse fr. 100.--

Totale fr. 2'565.--

Eccedenza pignorabile fr. 635.--

C. Con ricorso 4 giugno 2003 __________ __________ si aggrava contro tale calcolo sostenendo che nel minimo di esistenza andrebbe inserito l’importo mensile di fr. 170.-- relativo ad un debito contratto con il proprio datore di lavoro. Egli chiedi inoltre di sospendere il pignoramento per poter far fronte al pagamento delle targhe e dell’assicurazione della propria autovettura.

D. Delle osservazioni della altre parti coinvolte nella procedura e di quelle dell’UEF di __________ si dirà, se del caso, in seguito.

Considerando

in diritto: 1. Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13).

  1. Il ricorrente chiede che nel calcolo del minimo di esistenza venga inserito l’importo relativi ad un debito contratto con il proprio datore di lavoro.

Perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tal senso. La giurisprudenza del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III 18; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 218, p. 67).

Siffatto indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art. 92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

È di tutta evidenza che la deduzione prospettata dal ricorrente per il pagamento del debito contratto non può entrare in linea di conto per il calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso a tale creditore.

Abbondanzialmente si rileva altresì che, pur seguendo la tesi del ricorrente secondo cui tale importo servirebbe all’acquisto di abiti da lavoro, la deduzione massima ammonta a fr. 60.-- mensili ed è già compensata con l’importo di fr. 100.-- riconosciuto alla voce “assicurazioni diverse”. Tale voce di spesa non è infatti contemplata dalla Tabella dei minimi di esistenza edita da questa Camera ed andrebbe quindi decurtata dal minimo vitale del ricorrente, sennonché alla presente fattispecie torna applicabile l’art. 22 LPR che sancisce il divieto della reformatio in peius.

  1. Al ricorrente è stato riconosciuto nel minimo vitale l’importo di fr. 295.-- a titolo di premi della cassa malati. Orbene ritenuto che possono essere riconosciuti soltanto gli importi effettivamente pagati ( cfr. DTF 121 III 22 seg.; Guidicelli/Piccirilli, op. cit., n.125, p. 39) e che nel caso di specie risulta che l’escusso non paga il premio della cassa malati __________, essendo quest’ultima tra i creditori pignoranti, tale importo andrebbe stralciato dal minimo di esistenza. Tuttavia anche in tal caso giunge in soccorso dell’escusso l’art. 22 LPR. (divieto delle reformatic…..

  2. È principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile ex art. 92 n. 3 LEF, ossia se il veicolo è necessario al debitore per l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III 73, 97 III 52; guidicelli/piccirilli, op.cit., n.171 ss.51, p). In concreto il ricorrente chiede il riconoscimento delle spese connesse con l’utilizzo della propria autovettura (assicurazione RC e imposta di circolazione). Orbene tale richiesta non può essere accolta, il debitore esercitando la propria attività lucrativa a Bellinzona ed abitando a poche centinaia di metri dal luogo di lavoro. Inoltre l’escusso abita in una zona ben servita dai mezzi pubblici a cui può far capo per i propri spostamenti.

  3. Il ricorso di __________ __________ va pertanto respinto

Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art. 17 e 93 LEF, 61 e 62 OTLEF

pronuncia:

  1. Il ricorso 4 giugno 2003 di __________ __________, __________, è respinto.

  2. Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.

  3. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.

  4. Intimazione a:

__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il vicepresidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether a monthly debt to the debtor's employer must be included in the minimum-existence calculation.

Decisão extraída

No. Such a debt does not qualify for privileged treatment in the minimum-existence calculation.

Fundamentação extraída

Only claims expressly privileged by law, or exceptionally treated as de facto privileged under case law for essential goods or work-related necessities, may be fully paid despite garnishment. A debt to the employer does not fall into that category.

Questão jurídica principal

Whether garnishment should be suspended so the debtor could pay vehicle plates and insurance.

Decisão extraída

No. The requested suspension was not justified.

Fundamentação extraída

Car-related running costs are included in the minimum existence only if the vehicle is indispensable for the debtor's profession. Here the debtor lived close to work and could use public transport.

Questão jurídica principal

Whether the insurance-premium item included in the minimum existence had to be removed as not actually paid.

Decisão extraída

Even if the item should have been removed, the complaint still failed because reformatio in peius was barred.

Fundamentação extraída

The court noted that only actually paid amounts may be recognized, but the prohibition of reformatio in peius under Art. 22 LPR prevented reducing the minimum existence to the debtor's detriment in this complaint procedure.

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