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Numero d'incarto:
15.2003.7
Data decisione, Autorità:
05.02.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.7
Lugano
5 febbraio
2003
CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 gennaio 2003 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
e meglio contro l’avviso di pignoramento 13 gennaio 2003 emesso nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
viste le
osservazioni 24 gennaio 2003 del Giudice di pace del Circolo di Lugano e 30
gennaio 2003 dell’UE di Lugano;
preso atto
che l’escutente non ha presentato osservazioni;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che la
ricorrente contesta il provvedimento impugnato, asserendo di non essere stata
citata personalmente “all’eventuale udienza dell’opposizione al PE no
__________”;
che dagli
atti prodotti dal Giudice di pace del Circolo di Lugano risulta che non sono
state ritirate né la raccomandata contenente la citazione, per il 18 settembre
2002, all’udienza di discussione dell’istanza promossa dal procedente in via
ordinaria, né quella contenente la sentenza 18 dicembre 2002 che condanna la
ricorrente a pagare al procedente fr. 332,70 e rigetta l’opposizione al PE n.
__________ nella medesima misura;
che la
notifica delle sentenze di rigetto dell’opposizione così come la citazione
all’udienza di rigetto sono rette dal diritto cantonale, tali atti non essendo
né atti esecutivi ai sensi dell’art. 64 LEF né comunicazioni degli uffici di
esecuzione e fallimenti ai sensi dell’art. 34 LEF (cfr. CEF 15 maggio
2000 __________, cons. 1a);
che per
il diritto ticinese, la notificazione degli atti giudiziari avviene, di regola,
mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in
conformità dei regolamenti postali (art. 124 CPC, applicabile in materia di
rigetto dell’opposizione in virtù dell’art. 25 LALEF);
che
secondo la giurisprudenza cantonale, l’invio giudiziario a mezzo raccomandata è
reputato notificato quando viene ritirato all’ufficio postale oppure, se ciò
non avviene, il settimo ed ultimo giorno di giacenza (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano
2000, n. 1 ad art. 124);
che tale
pratica è ammessa dal Tribunale federale a condizione che un avviso di ritiro
ai sensi dell’art. 157 OSP (disposizione ora abrogata dalla legge 30 aprile
1997 sulle poste – LPO; il punto 2.3.7 delle condizioni generali “Servizi
postali” della Posta [ed. gennaio 2001] prevede però tuttora l’allestimento di
un “invito di ritiro”) sia stato lasciato nella cassetta delle lettere (o nella
casella postale) del destinatario (DTF 116/1990 III 61 c. 1b);
che la prova
del deposito dell’avviso di ritiro spetta all’autorità notificatrice (cfr. DTF
122 I 100, cons. 3b; 114 III 51, cons. 3c; 105 III 45,
cons. 2a; CEF 5 ottobre 2001 __________, cons. 3; TRAM 28 maggio 1971
in re B., GAT, 139; Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 3 ad art. 120 nonché 6 e 7 ad art. 124, con rif.; Yves Donzallaz, La notification en droit
interne suisse, Berna 2002, n. 1230 s., con rif.; cfr. pure Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP,
vol. I, Losanna 1999, n. 194 ad art. 17);
che quindi
se il destinatario della raccomandata contesta di avere ricevuto tale avviso e
la prova del contrario non può essere portata, la notifica va considerata non
avvenuta (TF 1.5.1944 ric. Boldi in Rep.
1944, 356; CEF 26.4.1991 in re __________ c/ di Bari e figli,
consid. 1f; 15 maggio 2000 __________, cons. 1b; 23 gennaio 2002 __________,
cons. 1b; Donzallaz, op.
cit., n. 1250 s., con rif.);
che nel
caso concreto non risulta dagli atti trasmessi dal giudice di pace che un
avviso di ritiro sia stato effettivamente depositato nella cassetta delle
lettere della ricorrente, prova che appare comunque impossibile da recare vista
la dimensione degli ufficiali postali di Lugano;
che la
sentenza del giudice di pace, in quanto non notificata, è da considerare nulla;
che una
sentenza o una decisione amministrativa non comunicata alle parti non esiste
(“Nichturteil”, cfr. DTF 122 I 99-100, cons. 3a bb; Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts, 6a ed., Berna 1999, n. 25
ad cap. 9), recte è inopponibile ai destinatari cui non è stata intimata,
poiché non è necessario emanare una nuova decisione per (ri)notificarla
correttamente (cfr. Pierre Moor,
Droit administratif, vol. II, 2. ed., Berna 2002, n. 2.3.2.4);
che la
ricorrente non essendo vincolata dalla sentenza del giudice di pace per la sua
mancata notifica, l’opposizione al PE n. __________ deve essere considerata
come tuttora esistente, di modo che l’avviso di pignoramento avversato è nullo
(cfr. art. 78 cpv. 1 e 88 cpv. 1 LEF);
che
pertanto il ricorso va accolto;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II,
Berna 1990, n. 2.10 ad art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato
per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61
cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per
lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 78, 88, 90 LEF; 124 CPC; 25 LALEF; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 21 gennaio 2003 __________ è
accolto.
1.1. Di
conseguenza, è annullato l’avviso di pignoramento 13 gennaio 2003 emesso
dall’UE di Lugano nell’ambito dell’esecuzione n. __________.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all’UE di Lugano e al Giudice di pace del Circolo di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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