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Numero d'incarto:
15.2003.67
Data decisione, Autorità:
12.05.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.67
Lugano
12 maggio
2003 /CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 aprile 2003 di
patrocinata dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Bellinzona, e meglio contro la decisione 14 aprile 2003 emessa
nell’ambito della procedura di sequestro n. __________ inoltrata dalla
ricorrente contro
patrocinato dallo St. leg. __________
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che ex
art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso
irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o
temerario;
che per
giurisprudenza siffata norma è stata estesa ai ricorsi manifestamente
infondati;
che
nell’ipotesi – in concreto realizzata – di un giudizio di reiezione d’acchito
del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato
sentito (Flavio Cometta,
Commentario alla LPR, CFPG n. 3, Lugano 1998, n. 2.2.2.1 ad art. 9);
che il
ricorso in esame non è pertanto stato notificato alla controparte;
che con
decreto 4 novembre 2002, il Pretore del Distretto di Bellinzona ha ordinato il
sequestro presso la __________ di tutti gli averi patrimoniali di __________ a
concorrenza dell’importo di fr. 14'219.--, oltre interessi al 5% dal 30 agosto
2001;
che il
sequestro è stato notificato alla banca il giorno seguente;
che
l’opposizione interposta dal debitore sequestrato è stata respinta dal Pretore
del Distretto di Bellinzona con sentenza 13 gennaio 2003;
che il 4
aprile 2003, la banca ha confermato di aver bloccato l’importo di fr.
14'219.--, con interessi al 5% dal 30 agosto 2001;
che con
la decisione impugnata, l’UEF di Bellinzona ha confermato al sequestrato la
possibilità di svincolare gli averi patrimoniali sequestrati a condizione di
versargli, quale deposito, l’importo di fr. 25'000.-- a garanzia del credito in
esecuzione (compresi interessi ed eventuali accessori);
che il
ricorrente si oppone al provvedimento, asseverando che “la querelata decisione
costituisce una sorta di dissequestro e di cauzione, per i quali
– non
vi è base legale,
– l’Ufficio
esecuzione e fallimenti non è competente,
– tenuto
conto della notoria lungaggine delle cause civili in Italia, l’effetto di
garanzia del sequestro verrebbe o potrebbe venire scemato,
– si
instaurerebbe un rapporto di natura privatistica tra __________ e l’Ufficio
esecuzione e fallimenti, revocabile da parte di __________ in ogni tempo”;
che
seppur l’Ufficio non lo citi, la base legale del provvedimento è ovviamente
l’art. 277 LEF, secondo il quale “gli
oggetti sequestrati sono lasciati a disposizione del debitore, ove presti
garanzia che in caso di pignoramento o di fallimento presenterà gli identici
oggetti o ne sostituirà altri di egual valore. La garanzia si presta mediante
deposito, fideiussione solidale o un'altra garanzia equivalente”;
che
competente per autorizzare siffatto dissequestro è l’Ufficio che ha eseguito il
sequestro (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6. ed., Berna 1997, n. 76 ad § 51; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz
über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 5 ad art.
277; Hans Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/ Monaco
1998, vol. III, n. 4 ad art. 277);
che in
concreto l’UEF di Bellinzona è pertanto competente;
che la
garanzia ex art. 277 LEF deve ammontare almeno il valore di stima degli oggetti
sequestrati, ma al massimo il valore del credito posto a fondamento del
sequestro (cfr. Reiser, op. cit.,
n. 4 ad art. 277, con rif.);
che nel
caso di specie, è stato sequestrato l’importo di fr. 14'219.--, con interessi
al 5% dal 30 agosto 2001 (cfr. scritto 4 aprile 2003 della la banca);
che,
tenuto conto delle spese relative al decreto e all’esecuzione del sequestro
(circa fr. 100.-- [cfr. art. 48 OTLEF], risp. 110.--), l’importo chiesto
dall’UEF di Bellinzona (fr. 25'000.--) copre oltre al capitale anche gli
interessi al saggio del 5% per quasi 15 anni;
che anche
in considerazione delle asserite lungaggine delle cause civili in Italia la
garanzia fissata dall’Ufficio appare ampiamente sufficiente;
che
infatti tra le spese del sequestro che possono essere prelevate sul ricavo
della realizzazione dell’oggetto sequestrato (art. 281 cpv. 2 LEF) non
rientrano né le spese di convalida del sequestro né quelle riferite alle
procedure di opposizione ex art. 278 LEF (cfr. Jaeger et al., op. cit., n. 7 ad art. 281; Reiser, op. cit., n. 8 ad art. 281);
che il
deposito di una somma presso l’ufficio di esecuzione o l’allestimento di una
garanzia (cauzione, garanzia bancaria, ecc.) – obbligatoriamente a nome
dell’Ufficio (cfr. Jaeger et al.,
op. cit., n. 11 ad art. 277) – a titolo di garanzia ex art. 277 LEF instaura un
rapporto di natura ovviamente pubblica, vista la qualità d’autorità
dell’ufficio, che impedisce qualsivoglia revoca unilaterale da parte del
debitore sequestrato;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che la
domanda volta alla concessione dell’effetto sospensivo diventa quindi priva di
oggetto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 277, 281 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso 23 aprile 2003 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione all’UEF di
Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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