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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2003.53
Data decisione, Autorità:
28.05.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.53
Lugano
28 maggio
2003
CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 marzo 2003 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
e meglio il pignoramento 28 febbraio 2003 nell’esecuzione n.__________ promossa
contro il ricorrente da
viste le
osservazioni 24 marzo 2003 dell’UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il
ricorrente si aggrava contro il provvedimento impugnato, allegando di aver
avuto notizia dell’esecuzione per la prima volta solo il 28 febbraio 2003
quando suo padre l’ha avvisato che un cursore dell’UE di Lugano stava
procedendo a un pignoramento al suo domicilio;
che
stando al ricorrente il precetto esecutivo sarebbe stato notificato con
pubblicazione ai sensi dell’art. 66 LEF, in violazione dei presupposti
stabiliti da tale norma;
che dalla
copia del precetto esecutivo figurante agli atti si evince come il precetto
esecutivo sia stato notificato al ricorrente dalla polizia di ________ l’11
novembre 2002;
che con
scritto 13 marzo 2003 indirizzato all’UE di Lugano, il __________ della Polizia
comunale di __________ ha confermato che il precetto esecutivo n. __________
era stato ritirato l’11 novembre 2002 da __________, madre del ricorrente;
che ex 64
cpv. 1 LEF, quando l’escusso non si trova nella sua abitazione al momento della
notifica, essa può essere fatta a persona adulta della sua famiglia, in
particolare ai propri genitori (cfr. Paul Angst,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 19 ad art. 64);
che non è
d’altronde necessario che il destinatario dell’atto da notificare eserciti
l’autorità domestica, è sufficiente che faccia parte della comunione domestica
(cfr. Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 24 ad art. 64);
che in
concreto risulta dallo stesso atto ricorsuale che il ricorrente risiede presso
i suoi genitori;
che la
notifica 11 novembre 2002 è quindi regolare;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 64 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso 10 marzo 2003 di _______, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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