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Numero d'incarto:
15.2003.40
Data decisione, Autorità:
14.07.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.40
Lugano
14 luglio
2003
CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Chiesa e Giani
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 febbraio 2003 di
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano, e
meglio gli avvisi di pignoramento 29 gennaio 2003 nelle esecuzioni n.
__________ e __________ promosse contro il ricorrente da
viste le
osservazioni 4 marzo 2003 dell’UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che con
sentenza 2 maggio 2003, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accolto
il ricorso 20 febbraio 2003 interposto da __________, accertando una denegata
giustizia da parte della __________ nell’omessa emanazione di decisioni
sull’opposizione (ex art. 85 vLAMal., ora ex art. 52 LPGA) da lui interposta il
7 agosto 2002 alle decisioni 8 e 22 luglio 2002 dell’assicuratore, le quali non
sono pertanto passate in giudicato;
che
siffatta sentenza, notificata il 9 maggio 2003, è passata in giudicato;
che
l’opposizione (ex art. 74 LEF) interposta dal ricorrente non risulta pertanto
essere validamente rigettata dalla cassa;
che
secondo la giurisprudenza di questa Camera (CEF 23 gennaio 2002
[15.2001.232/290]), confermata dal Tribunale federale (STF 7B.29/2002, cons.
2c), la continuazione di un’esecuzione nella quale l’opposizione non sia stata
validamente rigettata o ritirata è da considerare nulla ai sensi dell’art. 22
LEF;
che la
continuazione delle esecuzioni n. __________ e __________ è pertanto da
considerare nulla ai sensi dell’art. 22 LEF;
che il
ricorso va pertanto accolto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 20a, 22 LEF; 85 vLAMal.; 52 LPGA; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
- Il
ricorso 20 febbraio 2003 di __________ è accolto.
1.1. Di
conseguenza, gli avvisi di pignoramento 29 gennaio 2003 emessi nelle esecuzioni
n. __________ e __________ sono dichiarati nulli.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
–
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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