AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2003.39
Data decisione, Autorità:
07.04.2003, CEF
Incarto n.
15.2003.39
Lugano
7 aprile 2003
/FP/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Baur-Martinelli
statuendo sull’istanza 18 febbraio 2003 di
restituzione del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF presentata da
nell’esecuzione n. __________ dell’UE di Lugano
promossa contro l’istante da
completata l’istruttoria;
ritenuto
in fatto: A. La __________ procede contro __________ con PE n. __________ dell’UE
di Lugano.
B. Con atto 18 febbraio 2003 __________ ha chiesto la restituzione del
termine per poter far opposizione dichiarando di aver ricevuto, direttamente
nella propria bucalettere, il PE in questione non il 16 gennaio 2003, come
indicato sull’atto esecutivo, bensì il 23 gennaio 2003. Egli assevera inoltre
di aver interposto opposizione e di aver rispedito il giorno stesso il PE al
Municipio di __________, il quale lo avrebbe rispedito all’escusso quando ormai
il termine di dieci giorni per interporre opposizione era ormai scaduto.
C. Interrogato formalmente, l’escusso ha dichiarato di aver ricevuto un
avviso con l’invito a recarsi in Municipio per ritirare degli atti esecutivi.
Dopo aver parlato con l’usciere comunale di __________, __________, __________
ha affermato di aver detto a quest’ultimo di lasciare il PE nella bucalettere,
dove in effetti è stato rinvenuto. L’escusso ha quindi dichiarato di aver
rispedito il PE al Municipio senza fare opposizione. Le modalità di notifica
del PE in oggetto sono state confermate dal teste , il quale ha
inoltre affermato di aver retrocesso il PE n. a __________ lasciandoglielo
nella bucalettere con la seguente indicazione: “Deve fare opposizione scritta
all’ufficio esecuzioni entro 10 giorni dalla notifica”.
Considerato
in diritto: 1. Per
l’art. 33 cpv. 4 LEF chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito
da un ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all’autorità di
vigilanza o all’autorità giudiziaria competente la restituzione del termine.
Egli deve, entro il medesimo termine dalla cessazione dell’impedimento,
inoltrare la richiesta motivata e compiere presso l’autorità competente l’atto
omesso.
Ex
art. 64 cpv. 1 LEF gli atti esecutivi si notificano al debitore nella sua
abitazione o nel luogo in cui suole esercitare la sua professione. Quando non
vi si trovi, la notificazione può essere fatta a persona adulta della sua
famiglia o ad uno dei suoi impiegati. Secondo la giurisprudenza del Tribunale
federale non è considerata corretta la notifica mediante deposizione del PE
nella bucalettere dell’escusso (DTF 17 III 7).Tuttavia anche una notifica che
non adempie i requisiti formali, ad esempio un PE lasciato nella bucalettere,
può essere ritenuta valida, se la stessa è avvenuta con l’accordo del debitore.
La successiva censura relativa ad eventuali vizi di notifica è quindi da
ritenere abusiva e non è atta ad invalidarla (cfr. Paul Angst, Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.23 ad art. 64LEF). Di conseguenza la
notifica del PE n. __________ a __________ è avvenuta correttamente, avendo
quest’ultimo espressamente richiesto che il PE in oggetto fosse lasciato nella
propria bucalettere (cfr. verbale di interrogatorio 18 marzo 2003 pag. 3).
- Secondo l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione,
deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna
il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all’ufficio
d’esecuzione. Nel caso di notifica tramite impiegato postale o funzionario
incaricato dall’ufficio di esecuzione, l’opposizione può essere interposta
unicamente durante la notifica del PE. Una volta terminata la notifica
l’opposizione può essere indirizzata unicamente all’ufficio di esecuzione.
(cfr. DTF 85 III 165; Balthasar Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 9 ad art. 74 LEF).
Interrogato
formalmente sotto la comminatoria delle conseguenze penali di una falsa
dichiarazione (art. 306 CP), __________ ha affermato di avere rispedito il PE
n. __________ al Municipio di __________ senza interporre opposizione (cfr.
verbale di interrogatorio 18 marzo 2003, p. 3).Il Municipio, per il tramite del
proprio usciere comunale, ha retrocesso il PE n.__________ all’escusso
lasciandoglielo nella bucalettere con la seguente indicazione: “Deve fare
opposizione scritta all’ufficio esecuzioni entro 10 giorni dalla notifica”.
3.Orbene dalle dichiarazioni
dell’escusso e dall’esame degli atti si evince che egli non ha interposto
opposizione al PE in esame, malgrado la cessazione dell’impedimento,
limitandosi a formulare istanza di opposizione tardiva. __________ avrebbe
dovuto, una volta ricevuto di ritorno il PE nella propria bucalettere,
interporre immediatamente opposizione e quindi formulare istanza di
restituzione del termine. Tanto più che egli pare essere persona cognita della
portata di tali atti esecutivi, avendo ricevuto a partire dall’anno scorso una
decina di altri PE (cfr. deposizione teste __________, 18 marzo 2003 ,p.2).
Di
conseguenza l’istanza di restituzione del termine è respinta, con il rilievo
che l’escusso è rinviato se del caso all’azione di cui all’art. 85a LEF
- Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
20a cpv. 1 primo periodo LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF.
Richiamati gli art. 17, 20a, 33 cpv. 3, 64 e 74
cpv. 1 LEF
pronuncia:
-
L'istanza
di restituzione del termine 18 febbraio 2003 di __________, è respinta.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione: -
Comunicazione
all’Ufficio esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il Presidente La
Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster