projetos
15.2002.74 ΓÇó Appeal struck as moot after administrative reconsideration
15.2002.74Outro Tribunal29 de jul. de 2002Dismissed
A debtor challenged several enforcement actions before the Ticino supervisory chamber. Before the chamber ruled, the Bellinzona enforcement office reconsidered its measure and on 13 June 2002 ordered closure of the enforcement proceedings and issuance of certificates of unpaid debts, thereby granting the request in full. Because no appeal was filed against the reconsideration decision, the original recourse became moot and was struck from the docket. The chamber also held that no court fees or indemnities were to be levied.
Art. 17 cpv. 4 LEF; moot supervisory complaint after reconsideration by the enforcement office. If, before the response is sent, the office reconsiders the challenged measure and replaces it with a new decision that fully satisfies the complainant, the original complaint becomes devoid of object and is struck from the docket if the substitute decision is not itself challenged. In enforcement-supervision proceedings, gratuitousness and the exclusion of indemnities follow from the express statutory regime (Art. 20a cpv. 1 LEF; Art. 61 cpv. 2 lett. a and Art. 62 cpv. 2 OTLEF).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2002.74
Data decisione, Autorità: 29.07.2002, CEF
Incarto n. 15.2002.00074
Lugano 29 luglio 2002 /EC/fc/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 maggio 2002 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________, __________, __________ e __________ promosse contro il ricorrente da vari creditori
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che giusta l'art. 17 cpv. 4 LEF l'Ufficio può in caso di ricorso riconsiderare il provvedimento impugnato fino all'invio della sua risposta;
che in tal caso l'Ufficio deve notificare senz’indugio la nuova decisione alle parti e deve darne conoscenza all'autorità di vigilanza (art. 17 cpv. 4 LEF);
che il nuovo provvedimento dell'organo di esecuzione forzata, sostitutivo del precedente, se non impugnato cresce in giudicato formale nella procedura in corso (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.c ad art. 11, pag. 205);
che se il nuovo provvedimento accoglie integralmente le richieste del ricorrente, l'autorità di vigilanza stralcia il ricorso dai ruoli (DTF 126 III 86 cons. 3);
che nel caso in esame l'UEF di Bellinzona, con la sua riconsiderazione del 13 giugno 2002, decidendo “la chiusura delle procedure esecutive” e il rilascio degli attestati di carenza beni, ha in sostanza integralmente accolto le richieste formulate dal ricorrente __________ con l’atto di ricorso del 23 maggio 2002;
che nessun gravame è stato interposto contro il provvedimento di riconsiderazione del 13 giugno 2002;
che di conseguenza il ricorso 23 maggio 2002 è così divenuto privo d’oggetto e va stralciato dai ruoli;
che sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a);
che per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 cpv. 4 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 23 maggio 2002 __________, è stralciato dai ruoli poiché divenuto privo d’oggetto.
Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster