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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.63
Data decisione, Autorità:
13.06.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00063
Lugano
13 giugno
2002/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sull'istanza 26 aprile 2002 di restituzione
del termine ex art. 33 cpv. 4 LEF presentata da
nell'esecuzione n. __________ dell'UEF di Locarno
promossa contro l'istante da
patr. dall'avv. __________
ritenuto
In fatto:
A. Il
__________ procede contro l'avv. __________ con PE n. __________ dell'UEF di
Locarno notificato per via rogatoriale il 26 febbraio 2002.
B. Con lettera datata 28 marzo 2002, inviata per posta all'UEF di
Locarno, che l'ha ricevuta l'8 aprile 2002, l'avv. __________ ha interposto
opposizione.
C. L'UEF di Locarno con scritto 9 aprile 2002 ha comunicato all'avv.
__________ di non accettare la sua opposizione, in quanto non pervenuta entro
il termine di 20 giorni dalla notifica del precetto esecutivo avvenuta il 26
febbraio 2002.
D. Con atto 22 aprile 2002 l'avv. __________ ha chiesto la restituzione
del termine per poter far opposizione, confermando di avere ricevuto il PE il
26 febbraio 2002. L'istante ha sostenuto che intendeva accordarsi per definire
il modo di procedere con la sua condebitrice solidale __________, la quale era
però in vacanza fino al 12 marzo. Inoltre la sua traduttrice di fiducia era
pure in vacanza.
considerato
In diritto:
a) Secondo
l'art. 74 cpv. 1 LEF se l'escusso intende fare opposizione, deve dichiararlo
verbalmente o per scritto, immediatamente a chi gli consegna il precetto o,
entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio esecuzione.
b) Ex art. 33
cpv. 2 LEF un termine più lungo o una proroga possono essere concessi alla
parte interessata nel procedimento, se abita all'estero o se deve essere
avvisata mediante pubblicazione.
c) Ex art. 33
cpv. 4 LEF chi è stato impedito ad agire entro il termine stabilito da un
ostacolo non imputabile a sua colpa può chiedere all'autorità di vigilanza o
all'autorità giudiziaria competente la restituzione del termine. Egli deve,
entro il medesimo termine dalla cessazione dell'impedimento, inoltrare la
richiesta motivata e compiere presso l'autorità competente l'atto omesso.
d) In casu
l'avv. __________ ha confermato con la sua istanza di avere ritirato il PE in
oggetto presso __________ il 26 febbraio 2002. Di conseguenza il termine di 10
giorni risp. di 20 giorni, che può essere concesso dall'Ufficio esecuzione in
caso di notifica di un PE all'estero (art. 33 cpv. 2 LEF), erano già
abbondantemente scaduti, allorquando l'istante con scritto datato 28 marzo
2002, inviato per posta all'UEF di Locarno, ha comunicato la sua opposizione al
PE in oggetto. Le motivazioni circa la sua intenzione di accordarsi con la
condebitrice solidale __________ e di farsi tradurre il documento ricevuto
dall'UEF di Locarno dalla sua traduttrice di fiducia sono irrilevanti e non
possono venire accolte, atteso che il ritardo è comunque da ascrivere a sua
colpa, non essendosi determinato con la tempestività necessaria, facendo capo
ad altri o comunque facendo un'opposizione cautelativa in attesa di ulteriori
accertamenti.
L'istanza
di restituzione del termine va pertanto respinta.
d) Nel caso in
cui ne fossero adempiuti i presupposti, si rinvia l'istante all'azione di cui
all'art. 85a LEF.
- Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si
assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 33 cpv. 2 e 4, 74 cpv. 1 LEF
pronuncia
-
L'istanza
22 aprile 2002 __________ è respinta.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro 10 giorni alla Camera delle esecuzioni e
dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in conformità
dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione: -
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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