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Numero d'incarto:
15.2002.36
Data decisione, Autorità:
30.10.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00036
Lugano
30 ottobre
2002B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 febbraio 2002 di
patr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e
meglio contro il provvedimento 15 febbraio 2002 nell'esecuzione n. __________
promossa dalla ricorrente contro
patr. dall’avv. __________
viste
le osservazioni 7 marzo 2002 dell'Ufficio esecuzione di Lugano;
completata
l'istruttoria;
ritenuto
In
fatto:
A. Con PE n. __________ del 2 agosto 2001 dell'UE di Lugano la
__________ (in seguito: __________) procede contro __________ per l'incasso di
fr. 11'210.80 oltre interessi e fr. 3'371.70 oltre interessi. L'8 agosto 2001
il PE è stato notificato al marito dell'escussa __________ in via __________ a
__________. Lo stesso giorno __________ ha interposto opposizione. Con
decisione 16 novembre 2001 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione.
Con
domanda 2 gennaio 2002 __________ ha chiesto la prosecuzione dell'esecuzione.
Con provvedimento 15 febbraio 2002 l'UE di Lugano ha comunicato alla creditrice
di non poter dar seguito alla domanda di prosecuzione, risultando la debitrice
regolarmente domiciliata in __________ in __________ come risulta dalla
conferma 1. febbraio 2002 dell'Amministrazione di __________.
B. Contro il citato provvedimento si è tempestivamente aggravata
__________ argomentando che la debitrice non ha mai contestato la legittimità
del foro esecutivo. Il PE è stato regolarmente notificato così come la
citazione all'udienza di rigetto, alla quale è comparso il marito. Questi ha
affermato che l'escussa non poteva presentarsi, in quanto ammalata. La
ricorrente ha sostenuto che __________ in __________ ha solo un domicilio fittizio,
per cui la procedura esecutiva in oggetto è stata avviata in base al foro
esecutivo del luogo di dimora riconosciuto dall'art. 48 LEF.
C. Delle osservazioni dell'UE di Lugano si dirà, se del caso, in
seguito.
D. L'interrogatorio formale di __________ ha permesso di accertare
quanto segue:
ha dichiarato che suo marito abita a __________ in via __________, ma è
domiciliato in __________ a . Suo figlio ha un permesso di soggiorno
e studia all' di __________. Per quel che la concerne l'escussa ha
prodotto un attestato datato 16 settembre 2002 dell'Amministrazione di
__________, da cui risulta che __________ si è annunciato a __________, in
__________, dove sono annunciati pure la moglie __________ ed il figlio __________.
L'escussa ha dichiarato di spostarsi dalla __________ al Ticino e viceversa
con il marito e di trascorrere da 4 a 6 mesi all'anno a __________.
Quando
si recano a __________ hanno a disposizione gratuitamente una stanza in casa di
__________. Non sono né proprietari né locatari di un appartamento in
__________. __________ ha poi aggiunto che essendo suo marito ammalato non
pagano tasse in __________ e nemmeno le pagano in __________. Quando
soggiornano in Ticino il loro figlio rientra a domicilio per il pranzo e per il
fine settimana, mentre quando sono assenti resta a scuola.
Considerato
In
diritto:
1.a) Secondo l'art. 46 cpv. 1 LEF il debitore deve essere escusso al suo
domicilio.
b) Il concetto di domicilio della persona che ha la capacità civile
coincide sia nella LDIP che nel CCS (art. 20 cpv. 1 lett. a LDIP e art. 23 cpv.
1 CCS). Per determinare il domicilio e pertanto il foro ordinario d'esecuzione
deve essere fissato il luogo dove una persona risiede con l'intenzione di
stabilirvisi durevolmente in modo oggettivo e riconoscibile per terzi e che è
diventato il centro delle sue relazioni personali e dei suoi interessi.
Normalmente il domicilio si trova nel luogo dove si alloggia, si trascorre il
tempo libero e dove si trovano gli effetti personali. Secondo la prassi
determinante non è la volontà interna della persona, bensì le circostanze
oggettive riconoscibili per terzi. Dove si trova il luogo di domicilio di una
persona non è significativo solo per essa stessa, ma soprattutto per terze
persone e per le autorità e deve quindi poter essere determinato secondo
criteri riconoscibili da terzi. Per la determinazione del domicilio
fondamentale non è il luogo dove viene svolta la professione, bensì il luogo
dove vengono intrattenute le relazioni familiari e sociali (Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 33, 35 e 36 ad art. 46 LEF).
c) Dalle
sue dichiarazioni emerge che __________ in __________ non dispone di
un'abitazione in proprietà o locazione, dove possa disporre dei suoi effetti
personali, ma è ospitata da certo __________, il quale mette a disposizione dei
coniugi __________, quando si recano in __________, una stanza nella sua
abitazione. Nell'ambito di una procedura volta ad ottenere in __________ il
pagamento della pretesa vantata dalla __________, l'usciere del tribunale
competente si è recato in __________ a __________, ossia all'indirizzo di
__________ in __________. In questo luogo si trova l'abitazione del
summenzionato __________. La debitrice non c'era. __________ ha dichiarato
all'usciere che __________ abita per motivi di salute a . Circa 4-5
volte all'anno essa si reca in __________ e soggiorna con il marito presso di
lui. __________ ha poi affermato che non vi erano oggetti pignorabili della
debitrice (cfr. istanza 4 aprile 2002 dell' e dichiarazione 26 aprile
2002 dell'Obergerichtsvollzieher __________). Secondo le sue dichiarazioni
__________ abita da 4 a 6 mesi all'anno a __________, attualmente in via
__________ in seguito al trasferimento da via __________. In questo
appartamento, dove vive con il marito, essa dispone ovviamente dei suoi effetti
personali, visto che quando si reca in __________ utilizza unicamente una
camera messale a disposizione dal summenzionato . A __________
inoltre abita il figlio della debitrice che frequenta l'.
Quest'ultimo pranza e trascorre i fine settimana presso i genitori, quando essi
si trovano a __________. Pertanto il fatto che i coniugi __________ dispongano
di un'abitazione a __________ e non in __________, che a Lugano essi
trascorrano almeno da 4 a 6 mesi all'anno e che in questa città il loro figlio
frequenti la scuola, indica l'intenzione della famiglia __________ di risiedere
a __________ durevolmente e che __________ rappresenta il centro delle loro
relazioni familiari e sociali.
Sulla
base delle precedenti considerazioni può pertanto oggettivamente essere
affermato che, nonostante le due attestazioni di domicilio 1. febbraio risp. 16
settembre 2002 dell 'Amministrazione di __________, __________ è il luogo di
domicilio di __________.
Il
provvedimento 15 febbraio 2002 dell'UE di Lugano va quindi annullato.
All'UE
di Lugano va pertanto ordinato di proseguire la procedura esecutiva n.
__________ notificando l'avviso di pignoramento a __________ presso il suo
domicilio a __________ in __________.
-
Il ricorso 26 febbraio 2002 della __________ va quindi accolto.
-
Sulle tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura
sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l’art. 17 LEF (cfr. Jean–François Poudret/Suzette
Sandoz–Monod, Commentaire de
la loi fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all’art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 17 e 46 LEF
pronuncia:
- Il ricorso 26 febbraio 2002 della __________, è accolto.
1.1. Il provvedimento 15 febbraio 2002 dell'UE di Lugano è annullato.
1.2. All'UE di Lugano è ordinato di proseguire l'esecuzione n. __________
promossa dalla __________ notificando a __________ l'avviso di pignoramento
presso il suo domicilio di __________.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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