AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.23
Data decisione, Autorità:
01.07.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00023
Lugano
1° luglio
2002/EC/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 febbraio 2002 di
patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Bellinzona e meglio contro il calcolo del minimo d’esistenza del debitore del 6
febbraio 2002 nell’ambito di diverse procedure esecutive promosse contro il
ricorrente da
richiamata
l’ordinanza vicepresidenziale 21 febbraio 2002 di non concessione dell’effetto
sospensivo;
viste
le osservazioni:
4 marzo 2002 del __________
8 marzo 2002 dello __________
11 marzo 2002 della __________
28 marzo 2002 dell’UEF di Bellinzona, Bellinzona;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
A Il 6 febbraio 2002 l’UEF di Bellinzona ha proceduto al
pignoramento del reddito nei confronti di __________ nell’ambito di diverse
esecuzioni promosse nei suoi confronti, stabilendo una trattenuta mensile di
fr. 282.--, determinata come segue:
Introiti:
Debitore fr. 3'000.-- 70%
Coniuge fr. 1’292.-- 30%
Totale
mensile fr. 4'292.-- 100%
Minimo
di esistenza:
Importo
base fr. 1’550.--
affitto fr. 1'300.--
AI,AD,CP fr. 333.--
Cassa
malati fr. 500.--
Assicurazioni
div. fr. 200.--
Totale
fr. 3'883.-- 100% Fr. 2'718.10 70%
Trattenuta Fr.
282.--
B. Con tempestivo ricorso 18 febbraio 2002 __________ è insorto
contro il conteggio allestito dall’UEF di Bellinzona, postulandone la
declaratoria di nullità e l’accertamento dell’inesistenza di un importo
pignorabile, atteso che:
– “il calcolo
dell’importo pignorabile è stato effettuato prendendo in considerazione la
rendita di malattia del debitore e la rendita della moglie”;
– “il debitore dichiara
di vivere separato di fatto dalla moglie oramai da diverso tempo. Tale
circostanza sarà dimostrata mediante l’invio direttamente a questa Camera di
esecuzione e fallimenti di una dichiarazione sottoscritta dalla moglie”;
– “nel calcolo del
minimo di esistenza l’Ufficio esecuzione non avrebbe dunque dovuto prendere in
considerazione la rendita d’invalidità della moglie e l’importo di base avrebbe
dovuto essere fissato in fr. 1'100.-- mensili. Il minimo di esistenza è dunque
pari ad almeno fr. 3'183.-- mensili”.
C. Con
osservazioni 11 marzo 2002 la __________ ha rilevato che dal 1. gennaio 2001 il
debitore non ha versato i premi cassa malati.
D. Delle
osservazioni 4 marzo 2002 del __________ 8 marzo 2002 dello Stato del Cantone
Ticino e 28 marzo 2002 dell’UEF di Bellinzona, si dirà, per quanto necessario,
in seguito.
E. Il
12 marzo 2002 il patrocinatore dell’istante ha trasmesso all’UEF di Bellinzona
uno scritto datato 5 marzo 2002 di __________ nel quale quest’ultima ha
dichiarato di vivere separata di fatto dal marito __________.
Considerato
in diritto:
-
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito le autorità
di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al
momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del
debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21, 108
III 12, 106 III 13; Georges Vonder
Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della
situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(DTF 108 III 13).
-
Nell’esecuzione
del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata
allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi
mensili.
-
ha asseverato di vivere di fatto separato dalla moglie già da diverso tempo.
Nel calcolo del minimo di esistenza l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di
Bellinzona non avrebbe quindi dovuto considerare la rendita d’invalidità della
moglie.
- Interrogato
formalmente il 13 giugno 2002, __________ ha dichiarato che la moglie vive in
Italia presso la sorella circa dal mese di marzo 2001. L’escusso suppone che la
stessa non ritornerà più a vivere con lui perché il 24 maggio 2002 egli ha
avuto un figlio dalla signora __________. A comprova di ciò l’escusso ha
prodotto il certificato di nascita 24 maggio 2002 dei servizi demografici di
__________ (doc. A) e “l’atto di dichiarazione di nascita” del 25 maggio 2002
emesso dal __________ (doc. B).
Il
debitore ha dichiarato di abitare dal 1. aprile 2002 in __________ dapprima da
solo e poi dal 1. giugno 2002 convivendo con la signora __________. Il canone
di locazione di tale appartamento è di fr. 1'300.--, compreso l'acconto spese.
Fino al mese di maggio 2002 egli abitava in un altro appartamento, pagando fr.
1'076.-- mensili tutto compreso.
Il
ricorrente ha dichiarato di ricevere, dal 16 ottobre 2000, un'indennità di fr.
3'000.-- al mese dalla Cassa malati __________ pagando un premio annuo per tale
assicurazione di fr. 3'466.60. Egli ha pure dichiarato di non riuscire a pagare
i premi della cassa malattia e che l'importo di fr. 200.-- per assicurazioni
diverse, indicato nel verbale di pignoramento, viene corrisposto per
l'assicurazione mobilio domestico e responsabilità civile.
- In
base alle risultanze istruttorie la scrivente Camera deve procedere ad una
nuova determinazione dell’importo pignorabile di __________ al 6 febbraio 2002
e in termini validi fino al 31 maggio 2002, con il rilievo che delle modifiche
intervenute dopo tale data dovrà esserne tenuto conto dall’UEF di Bellinzona
nell’ambito di un riesame del pignoramento, che deve essere in concreto
intrapreso dall’Ufficio, a seguito delle comprovate mutate circostanze, non
appena avrà ricevuto questa sentenza.
Nella
determinazione del reddito pignorabile questa Camera terrà conto dell'art. 22
LPR che sancisce il divieto della reformatio in peius che concerne unicamente
l'esito finale del gravame. Le singole poste di reddito o di minimo
esistenziale non sono toccate dal divieto e possono quindi essere modificate
dall'autorità di vigilanza anche a sfavore del ricorrente.
- Dall’interrogatorio
formale di __________ è emerso che il 6 febbraio 2002, giorno dell’avvenuto
pignoramento del reddito, egli viveva solo. La moglie si trovava infatti da
circa un anno in Italia, presso la sorella. Ancora il giorno
dell’interrogatorio formale la signora __________ non aveva fatto ritorno al domicilio
dell’escusso. Dalle risultanze istruttorie emerge che quest’ultima ben
difficilmente ritornerà a vivere con il marito, in quanto questi ha una nuova
relazione sentimentale, dalla quale è nato un figlio, e dal 1. giugno del
corrente anno convive con la nuova compagna.
Nella
determinazione del reddito e del minimo vitale al 6 febbraio 2002 __________
deve dunque essere considerato persona sola. Il suo reddito, come correttamente
accertato dall’UEF di Bellinzona, assomma a fr. 3'000.—mensili, percepiti da
__________.
- La
Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo (in seguito Tabella) nella sua edizione del 1° gennaio 2001 prevede
al punto I.1. che l’importo base mensile per persona che vive da sola ammonta a
fr. 1'100.–.
A
siffatto importo deve essere aggiunta quale ulteriore spesa di __________ la
somma di fr. 289.-- mensili che il ricorrente versa a __________ quale premio
per l’assicurazione malattia e infortuni individuale e l’importo di fr.
1'076.-- mensili per il canone di locazione che ha pagato fino al 31 marzo 2002
per l’appartamento di tre e mezzo locali in __________
- Al ricorrente è stato riconosciuto dall’UEF di Bellinzona l’importo
di fr. 200.-- mensili per assicurazioni diverse. Dall’interrogatorio formale è
emerso che siffatti premi sono dovuti da __________ per l’assicurazione mobilio
domestico e responsabilità civile. Perché si diano privilegi in diritto di
determinati creditori occorre un’espressa norma di legge in tale senso. La giurisprudenza
del Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo
che determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di
pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire
interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in
particolare per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni
indispensabili alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per
il locatore di locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa
dell’escusso (DTF 112 III 18).
Siffatto
indirizzo giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare
all’escusso e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile ex art.
92 e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’
di tutta evidenza che la deduzione prospettata dal ricorrente e riconosciutagli
dall’UEF di Bellinzona per il pagamento dei premi di assicurazione mobilio
domestico e responsabilità civile non può entrare in linea di conto per il
calcolo del minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati,
nulla giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso alle
compagnia di assicurazione per il pagamento di siffatta polizza assicurativa
riferita ad assicurazione non obbligatoria.
Abbondanzialmente
si rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che l’importo di cui si
chiede la deduzione venga effettivamente versato alla creditrice.
- A
__________ è stato riconosciuto dall’UEF di Bellinzona quale spesa agli effetti
del calcolo del minimo d’esistenza l’importo mensile di fr. 500.-- (per lui e
per la coniuge) per i premi della cassa malattia.
Oltre alla prova dell’esistenza e del carattere indispensabile delle
spese da prendere in considerazione nel calcolo del minimo di esistenza,
l’ufficio deve anche accertare che l’escusso effettivamente le paghi (cfr. Vonder Mühll, op. cit., n. 25 ad
art. 93; Gilliéron, op.
cit., n. 106 ad art. 93). Dalla documentazione agli atti e per stessa ammissione
di __________ emerge che quest’ultimo non paga i premi della propria cassa
malattia. Per questo motivo quindi al ricorrente non può essere riconosciuto
alcunché a tal riguardo.
- Dai doc. A e B, prodotti dall’escusso in sede di interrogatorio
formale, risulta che __________ è padre di __________ nato il 24 maggio 2002.
Secondo il punto I.4. della Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del
diritto esecutivo del 1. gennaio 2001 l’importo base mensile per il
mantenimento di figli fino a sei anni di età ammonta fr. 250.--. Questo importo
non può comunque essere considerato nel calcolo del minimo vitale del
ricorrente riferito al 6 febbraio 2002, ritenuto che a quel tempo il figlio non
era ancora nato.
Solo
nell’ambito del riesame del pignoramento, che dovrà essere intrapreso
dall’Ufficio a seguito delle mutate circostanze, sarà tenuto conto di questa
circostanza.
- Sulla
base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di
esistenza di __________ si presenta come segue:
Introiti:
Debitore fr. 3'000.--
Totale
mensile fr. 3'000.--
Minimo
di esistenza:
Importi
di base fr. 1’100.--
affitto fr. 1'076.--
AI,AD,CP fr.
289.--
Totale
fr. 2'465.—
Trattenuta fr. 535.--
Ne
consegue dunque che l’UEF di Bellinzona avrebbe dovuto trattenere siffatto
importo. Una modifica in tal senso non può tuttavia essere ordinata dalla
scrivente Camera, ostandovi il divieto della reformatio in peius sancito
dall’art. 22 LPR.
- Il
ricorso 18 febbraio 2002 di __________ è quindi respinto.
Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (cfr. Jean–François Poudret/Suzette Sandoz–Monod, Commentaire de la loi
fédérale d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81,
p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
per questi motivi,
richiamati gli art. 17,
92, 93 LEF; 22 LPR;
pronuncia:
- Il ricorso 18 febbraio 2002 __________ è respinto.
1.1 Di
conseguenza l'eccedenza pignorabile è determinata in fr. 282.-- fino al 31
maggio 2002.
1.2 L'UEF
di Bellinzona si determinerà in sede di riesame per il periodo successivo al 1°
giugno 2002 nel senso dei considerandi.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona, con copia del verbale dell'interrogatorio formale del 13
giugno 2002, affinché si determini come al dispositivo n. 1.2.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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