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15.2002.176 ΓÇó Proceedings struck out as moot after UEF officials lost status
15.2002.176Outro Tribunal21 de jul. de 2003Dismissed
The supervisory chamber of the Ticino Court of Appeal examined a complaint filed on 11 December 2002 concerning the Riviera debt-enforcement office's refusal to pursue recovery of CHF 181,836.20 paid by mistake to a creditor in a bankruptcy matter. It held that the office officials concerned no longer held the status of enforcement officers from 1 January 2003 onward, so Art. 14(2) SchKG could no longer serve as a basis for disciplinary action. The proceedings were therefore struck out as moot. The court also ordered that no court fees and no compensation be charged.
Art. 14 cpv. 2 LEF; applicabilità ai soli organi d’esecuzione forzata in carica; effetti della perdita della qualità d’ufficiale. L’art. 14 cpv. 2 LEF presuppone che la persona destinataria della vigilanza rivesta ancora la funzione di organo dell’esecuzione forzata; una volta cessata tale qualità, non può più essere pronunciata alcuna misura disciplinare. Se, per sopravvenuto mutamento dell’assetto dell’ufficio, la controversia perde il proprio oggetto, il procedimento va stralciato dai ruoli. In materia di tasse e ripetibili, il giudice applica gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 OTLEF secondo le condizioni indicate dalla normativa speciale.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2002.176
Data decisione, Autorità: 21.07.2003, CEF
Incarto n. 15.2002.176
Lugano 21 luglio 2003/FP/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Chiesa e Giani
segretario:
Cassina
statuendo sulla segnalazione 11 dicembre 2002 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera nell’ambito del fallimento decretato nei confronti di
esaminati atti e documenti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con decisione 2 giugno 1998 la CEF ordinava all’UEF di Riviera di procedere al recupero dell’importo di fr. 181'836.20 versato erroneamente ad un creditore della debitrice __________, in seguito fallita;
che l’11 dicembre 2002 l’UEF di Riviera, dopo aver ricevuto la decisione 1° novembre 2001 del Tribunale federale con la quale si concludeva l'iter processuale, ha comunicato a questa Camera di non procedere ad ulteriori atti tendenti al recupero della somma in oggetto;
che sulla base di tale segnalazione la CEF ha aperto un procedimento tendente ad accertare eventuali violazioni LEF da parte dei funzionari dell’UEF di Riviera;
che tuttavia tali funzionari, segnatamente l’Ufficiale ed il supplente Ufficiale a far tempo dal 1° gennaio 2003, a seguito della creazione della Pretura penale e la conseguente riorganizzazione degli UEF, non rivestono più la qualifica di organi di esecuzione forzata;
che di conseguenza, non essendo più sottoposti all’art. 14 cpv. 2 LEF, applicabile unicamente agli organi d'esecuzione forzata in carica (cfr. Frank Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998 n. 7 ad art. 14), nei loro confronti non può essere presa alcuna misura disciplinare;
che quindi la presente procedura va stralciata dai ruoli, poiché divenuta priva di oggetto;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 14 cpv. 2 LEF, art. 61 e 62 OTLEF
pronuncia: 1. La procedura di cui alla segnalazione 11 dicembre 2002 dell’UEF di Riviera, Biasca, è stralciata dai ruoli.
Non si prelevano tasse né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
– __________
Divisione della giustizia, Bellinzona;
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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