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Numero d'incarto:
15.2002.170
Data decisione, Autorità:
10.01.2003, CEF
Incarto n.
15.2002.170
Lugano
10 gennaio 2002 /CJ/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani
segretario:
Jaques,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso per denegata giustizia 25
novembre 2002 di
contro
l’inazione dell’Ufficio esecuzione di Lugano, e
meglio contro il mancato pagamento del credito vantato dalla ricorrente nelle
esecuzioni n. __________ e __________ (gr. __________) dirette avverso
viste le
osservazioni 29 novembre 2002 dell’UE di Lugano;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che ex
art. 9 cpv. 2 LPR, l’autorità di vigilanza può dichiarare il ricorso
irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o
temerario;
che tale
disposizione va intesa in realtà in un senso più largo corrispondente a quanto
disposto dall’art. 36a OG, il quale, oltre a permettere all’organo giudicante
di dichiarare irricevibili i ricorsi e le azioni fondati su modi di procedere
da querulomani o altrimenti abusivi (cpv. 2), autorizza pure la reiezione senza
deliberazione pubblica di ricorsi manifestamente infondati (cpv. 1 lett. b)
(cfr. CEF 5 settembre 2001 [15.2001.252]);
che il
ricorso in esame, manifestamente infondato, non è quindi stato intimato alle
controparti;
che oltre
agli importi di fr. 210.--, 146,35 (e non 126,35, cfr. doc. D) e fr. 133,65
ricevuti dalla ricorrente – come essa ammette – il 9 settembre 2002, risp. per
gli altri due il 16 settembre 2002, in pagamento delle esecuzioni n. __________
(primi due), risp. n. __________ (l’ultimo), un ulteriore importo di fr. 474,40
è stato girato sul conto della ricorrente il 21 novembre 2002, verosimilmente a
sua insaputa al momento della redazione del ricorso (datato 25 novembre 2002);
che le
due esecuzioni risultano pertanto ora interamente estinte, posto che il credito
dedotto nella prima esecuzione ammontava a fr. 356,35 (fr. 215.-- + 30.--
[spese di PE] + 35.-- [spese rigetto] + 52.-- [spese pignoramento] + fr. 24,35
[interessi]) e quello dedotto nella seconda esecuzioni a fr. 608,05 (fr. 556,05
- 52.-- [spese pignoramento]), ricordato che quest’ultima è stata promossa
senza preventiva esecuzione sulla scorta di un attestato di carenza beni del 31
ottobre 2001, di modo che non si poteva imporre all’escutente il pagamento di
un interesse moratorio (cfr. art. 149 cpv. 4 LEF);
che poiché
l’importo complessivo dei crediti facenti parte del gruppo n. __________ era di
fr. 3'241.-- (interessi esclusi), la trattenuta di reddito mensile di fr.
500.--, iniziata il 1° aprile 2002, doveva essere effettuata fino al mese di
ottobre 2002 per coprire interamente gli importi posti in esecuzione;
che la
ripartizione dell’ultima rata, eseguita il 21 novembre 2002, non appare
pertanto tardiva;
che il
ricorso è quindi da respingere;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art.
81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a), con l’eccezione di cui all’art. 20a cpv. 1, 2. periodo
LEF, secondo il quale la parte che agisce in modo temerario o in mala fede può
essere condannata a una multa sino a 1'500 franchi, nonché al pagamento di
tasse e spese;
che per
lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
Richiamati
gli art. 17, 144 LEF; 9 LPR; 61 OTLEF;
pronuncia:
Il ricorso 25 novembre 2002 __________, è
respinto.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a __________
Comunicazione
all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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