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Numero d'incarto:
15.2002.158
Data decisione, Autorità:
19.11.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.158
Lugano
19 novembre
2002
B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sul ricorso 8 novembre 2002 di
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e meglio contro il
provvedimento 29 ottobre 2002 emesso nell'ambito dei sequestri n. __________ e
__________/esecuzioni n. __________ e ___________ promossi dal ricorrente
contro
__________ patr. dall’avv. __________
Ritenuto
In
fatto:
A. Sulla base del decreto di sequestro 9 agosto 2002 pronunciato dal
Segretario assessore della Giurisdizione di Locarno-Campagna su istanza di
__________, il 13 agosto 2002 l'UEF di Locarno ha proceduto a sequestrare beni
mobili siti nell'appartamento preso in locazione da __________ e __________ in
via __________ a __________ stimandoli in fr. 4'283.--.
Il
verbale di sequestro risulta essere stato intimato alle parti il 22 agosto
2002.
B. Contro le esecuzioni n. __________ e __________ promosse dal
creditore __________ a convalida dei summenzionati sequestri, sono state
interposte opposizioni. In seguito alla richiesta inoltrata dai debitori con
scritto 25 ottobre 2002, l'UEF di Locarno con provvedimento 29 ottobre 2002 ha
confermato il valore di stima dei beni mobili sequestrati in fr. 4'283.--, in
quanto non contestato entro i termini di legge e ha autorizzato i debitori a
depositare l'importo di fr. 4'283.-- in sostituzione dei beni sequestrati.
C. Contro il provvedimento 29 ottobre 2002 dell'UEF di Locarno si è
aggravato __________ con ricorso 8 novembre 2002. Il ricorrente ha sostenuto
che dopo avere ricevuto il provvedimento 29 ottobre 2002, con cui è stato
concesso ai debitori il diritto di depositare fr. 4'283.-- in sostituzione dei
beni sequestrati, si è reso conto che questi sono stati manifestamente sottovalutati
dall'UEF di Locarno. Secondo il ricorrente la somma depositata è insufficiente
e non corrisponde in alcun modo al reale valore dei mobili inventariati.
__________ ha poi rilevato di non essere stato invitato a partecipare al
sequestro effettuato il 13 agosto 2002. Egli ha poi aggiunto di avere ricevuto
il relativo verbale il 23 agosto 2002.
Considerato
In
diritto:
1.a) Ex
art. 9 cpv. 2 LPR l'autorità di vigilanza, ricevuto un ricorso, può dichiararlo
irricevibile senza ulteriori atti istruttori se lo stesso è infondato o
temerario.
Non
è infrequente il caso in cui l'Autorità cantonale di vigilanza è già in grado -
al momento della ricezione della copia del ricorso per conoscenza - di
determinarsi sul merito del ricorso, benché le altre parti interessate non si
siano ancora espresse con le osservazioni scritte. Nell'ipotesi di un giudizio
di reiezione d'acchito del gravame, non può darsi pregiudizio alcuno a carico
di chi non è stato sentito. Il ricorrente ha invece avuto modo di far valere
compiutamente i suoi diritti processuali (Flavio Cometta, Commentario alla LPR, Collana CFPG, Lugano 1998,
n. 2.2.2.1. ad art. 9 LPR p. 183/184).
b) In casu il ricorso è stato inviato da __________ per errore
direttamente a questa Camera l'8 novembre 2002 invece che all'UEF di Locarno.
Viste le contestazioni sollevate dal ricorrente, il gravame può essere deciso
senza ulteriori atti istruttori.
2.a) Ex art. 274 LEF il giudice del sequestro incarica dell'esecuzione
del sequestro l'ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il
decreto di sequestro. Secondo l'art. 275 LEF gli art. 91 a 109 concernenti il
pignoramento si applicano per analogia all'esecuzione del sequestro.
b) Ex art. 90 LEF il debitore deve essere avvisato del pignoramento
almeno il giorno prima. L'avviso richiamerà le disposizioni dell'articolo 91.
Il creditore viene informato solo con l'atto di pignoramento (art. 112) sul
risultato del pignoramento. Egli non ha in via di principio alcun diritto di
essere precedentemente informato in merito al momento in cui verrà effettuato
il pignoramento oppure di partecipare all'esecuzione del pignoramento. Il suo
diritto di partecipare all'esecuzione del pignoramento è limitato a dare
informazioni al funzionario dell'Ufficio esecuzione riguardanti oggetti
pignorabili (André E. Lebrecht,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 13 ad art. 90
LEF)
c) Contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente il creditore non
aveva quindi alcun diritto di partecipare al pignoramento.
3.a) Ex
art. 97 LEF il funzionario stima gli oggetti facendosi assistere, ove occorra,
da periti. Questa disposizione è applicabile al pignoramento dei beni
patrimoniali del debitore. È applicabile pure nell'esecuzione di un sequestro.
Secondo la prima parte dell'articolo il funzionario deve valutare ogni oggetto
pignorato.
La
valutazione è una questione di apprezzamento, che può portare a discussioni.
Il
funzionario deve indicare quale valore quello di mercato, ossia l'importo che
probabilmente verrà raggiunto al momento della realizzazione nella vendita
all'incanto (Bénédict Foëx,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea/ Ginevra/Monaco, n. 6, 8,9 e10 ad
art. 97 LEF).
Ex
art. 17 LEF contro i provvedimenti decisi dall'Ufficio di esecuzione in
violazione dell'art. 97 LEF può essere presentato ricorso all'Autorità di
vigilanza. In particolare può essere censurato l'ammontare della valutazione
effettuata dall'Ufficio esecuzione.
Legittimati
a presentare ricorso sono il debitore e il creditore. Il termine di ricorso è
di dieci giorni (Foëx, op.
cit. n. 25 e26 ad art. 97 LEF).
b) Con il suo ricorso __________ ha dichiarato di avere ricevuto il
verbale di pignoramento il 23 agosto 2002. Da questo atto si evince che gli
oggetti pignorati sono stati valutati dall'UEF di Locarno in fr. 4'283.--. Non
avendo il creditore presentato alcuna contestazione entro il termine di 10
giorni dal ricevimento del verbale di sequestro, il valore di stima degli
oggetti sequestrati è quello attribuito dall'UEF di Locarno.
4.a) L'art. 277 consente la sostituzione degli oggetti sequestrati -
compresi i beni immobili (DTF 116 III 40 cons. 3b) - dietro una garanzia
pari al loro valore di stima in sede di esecuzione del sequestro.
b) La prestazione di una garanzia in sede di sequestro determina per il
debitore la libera disponibilità dei beni sequestrati con facoltà di usarli,
venderli o portarli all'estero (DTF 116 III 40 cons. 3b con rif.). La
garanzia ex art. 277 LEF non sostituisce i beni sequestrati. Al creditore
spetta unicamente il diritto di essere soddisfatto con la garanzia qualora i
beni sequestrati non fossero più presenti o riportati al momento
dell'esecuzione del pignoramento (DTF 120 III 91 cons. 4a).
c) Il sequestro è una misura urgente di natura conservativa per la
tutela di diritti patrimoniali a rischio (Flavio Cometta, Assistenza giudiziaria internazionale in materia
esecutiva - Fallimento e concordato internazionali, in: Assistenza giudiziaria
internazionale in materia civile, penale, amministrativa ed esecutiva, Collana
CFPG vol. 20, Lugano 1999, p. 157, n. 2.2.a).
Il
pignoramento è per contro una misura di esecuzione definitiva.
Scopo
del pignoramento è il pagamento di un credito, mentre ratio del sequestro è
garantire il pagamento di un credito (DTF 120 III 91 cons. 4b con rif.).
Di
conseguenza, mentre i beni pignorati sono restituiti solo a seguito di
pagamento del debito dedotto in esecuzione, i beni sequestrati sono invece
affidati al debitore non appena fornisca una garanzia ex art. 277 LEF pari al
valore di stima indicato dall'ufficio d'esecuzione (DTF 120 III 91 cons.
4b).
d) Nel caso di specie la liberazione degli oggetti pignorati a favore
dei debitori, trattandosi di sequestro, può quindi avvenire con la dazione di una
garanzia ex art. 277 LEF di pari importo, ossia di fr. 4'283.--, come chiesto
dai debitori con il loro scritto 25 ottobre 2002.
Il
provvedimento 29 ottobre 2002 dell'UEF di Locarno va quindi confermato.
- Ne consegue la reiezione del ricorso 8 novembre 2002 di __________.
Sulle spese occorre ricordare che - benché la gratuità della procedura sia
contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso
secondo l'art. 17 lEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monos, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81,
p. 804) - sifatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo
stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 97 e 277 LEF,
Pronuncia:
-
Il ricorso 8 novembre 2002 __________, è respinto.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera
delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il
tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello, Lugano, in conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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