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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.145
Data decisione, Autorità:
17.03.2003, CEF
Incarto n.
15.2002.145
Lugano
17 marzo 2003
FP/fp/fc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini vicepresidente,
Chiesa e Giani
segretario:
Cassina
statuendo sul ricorso 24 ottobre 2002 di
CE fu __________ composta da:
Patrocinata dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio fallimenti di Lugano e meglio
contro le condizioni d’asta 14 ottobre 2002 depositate nel fallimento
procedura concernente pure
rappr. da __________
richiamata l’ordinanza presidenziale 25 ottobre 2002
con la quale al ricorso è stato concesso effetto sospensivo
viste le osservazioni 21 gennaio 2003 dell’UF di
Lugano
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il 14 ottobre 2002 l’UF di Lugano
depositava per dieci giorni le condizioni d’incanto relativie alla
part.__________ RFD di __________ di proprietà della fallita __________ e della
CE fu __________.
B. Le
condizioni d’incanto prevedono al punto 18 la messa all’incanto del fondo
mediante doppio turno d’asta tendente alla cancellazione dei diritti di
superficie gravante la part. __________ RFD di __________.
C. Con
ricorso 24 ottobre 2002 la comunione ereditaria fu __________, titolare del
dritto di superficie, si aggrava contro le condizioni d’incanto sulla base
dell’art. 140 LEF, postulando lo stralcio dalle stesse del punto 18 relativo al
doppio turno d’asta.
D. Delle
osservazioni 21 gennaio 2003 dell’UF di Lugano si dirà, se del caso, in
seguito.
considerando
in diritto:
- Giusta
l’art. 134 cpv. 2 LEF, applicabile anche alla procedura di fallimento per il
rinvio dell’art. 259 LEF, le condizioni d’incanto sono esposte nell’ufficio
esecuzione e fallimenti almeno dieci giorni prima dell’incanto, perché ognuno
possa prenderne cognizione.
Il
deposito ha quale scopo di portare a conoscenza degli interessati le condizioni
d’incanto, dando loro la possibilità d’impugnarle mediante ricorso all’Autorità
di vigilanza. Tuttavia la giurisprudenza e la dottrina hanno stabilito che ove
la graduatoria e l’elenco oneri siano cresciuti in giudicato, l’amministrazione
del fallimento deve attenersi a tali documenti, in particolare per quanto
concerne il credito ivi determinato. Un ricorso presentato contro le condizioni
d’incanto, con doppio turno d’asta preteso da un creditore iscritto nella
graduatoria, non può rimettere in discussione il grado dei creditori (cfr. DTF
112 III 33; Markus Häusermann/Kurt Stöckli/Andreas Feutz, Basler Kommentar zum
SCchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.13 ad art. 142)
-
Orbene,
nel caso in esame, con pubblicazione sul FUSC e sul FUC del __________, veniva
comunicato agli interessati che l’elenco oneri del fallimento __________
sarebbe stato depositato presso l’UF di Lugano a partire dal 15 febbraio 1999.
Dallo stesso si evince che il creditore __________, il quale ha richiesto la
messa all’incanto della part. __________ RFD di __________ mediante doppio
turno d’asta, è detentore di una cartella ipotecaria di I rango iscritta in
data 19 luglio 1982. Il diritto di superficie a favore della comunione
ereditaria fu __________ risulta essere stato iscritto pure in data 19 luglio
-
Tuttavia essendo l’elenco oneri della part. __________ RFD di __________
cresciuto in giudicato senza provocare contestazioni, il rango del creditore
__________ non può più essere messo in discussione. La ricorrente avrebbe
dovuto, al momento del deposito dell’elenco oneri, promuovere l’azione di
contestazione ex art. 250 LEF.
-
Ne
consegue la reiezione del ricorso.
Sulle
tasse occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,
n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
Richiamati gli art. 17,
134, 140, 250 e 259 LEF
Pronuncia:
- Il
ricorso 24 ottobre 2002 della comunione ereditaria fu __________, è respinto.
2.Non si prelevano spese, né si
assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all’UF di Lugano, Viganello
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il vicepresidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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