AIUTO
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Numero d'incarto:
15.2002.142
Data decisione, Autorità:
30.10.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00142
Lugano
30 ottobre
2002
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 23 settembre 2002 di
rappr. dall’avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera,
Biasca, e meglio contro la decisione 10 settembre 2002 di riparto
dell’indennità dovuta al ricorrente dalla __________ scadente nel settembre
2002 nell’ambito del gruppo composto in particolare (i crediti oggetti delle
esecuzioni n. __________ e __________ sono già stati pagati) delle esecuzioni promosse
contro il ricorrente da
viste le osservazioni 16 ottobre 2002 dell'UE di Blenio;
ritenuto
in fatto:
A. Diversi
creditori, formanti due gruppi di esecuzione (qui di seguito: “gruppo X” –
purtroppo non numerato – composto delle esecuzioni n. __________, __________,
__________, __________ e __________, risp. “gruppo Y”, composto delle
esecuzioni n. __________, __________ e __________), procedono contro il
ricorrente. Le rendite di invalidità mensili di fr. 6'118.-- versate
trimestralmente da __________ sono state pignorate dal 1. gennaio 2002 a favore
del gruppo X e dal 1. gennaio 2003 dal gruppo Y. Il minimo di esistenza
dell’escusso è stato stabilito in un primo tempo in fr. 5'372.--, sotto
“riserva di riconsiderare, a far tempo dal prossimo termine di disdetta
contrattuale, il canone locatizio ritenuto nel minimo vitale”; tenuto conto
della rendita AI (fr. 4'221.--/mese) percepita dal medesimo, è stata ordinata a
__________ una trattenuta mensile di fr. 4'967.--.
B. Con decisione
15 maggio 2002, l’UEF di Riviera ha aumentato l’eccedenza pignorabile a fr.
5'800.-- con effetto dal 1. ottobre 2002, considerando che il canone di
locazione preso in conto all’inizio del pignoramento (fr. 2'150.--) fosse
eccessivo e, scaduto il termine contrattuale di disdetta, dovesse essere
ridotto a fr. 1'500.--, mentre le spese di riscaldamento andavano limitate
all’importo mensile di fr. 150.-- invece di quello di fr. 333.-- finora
riconosciuto.
C. Addita da
ricorso 25 maggio 2002 di __________, questa Camera, con decisione 26 agosto
2002 (inc. 15.2002.92), ha ridotto a decorrere dal 1. ottobre 2002 l’eccedenza
mensile pignorabile da fr. 5'800.-- a fr. 5'720.--, ammettendo nel calcolo del
minimo di esistenza quale canone locativo l’importo mensile di fr. 1'625.--
effettivamente pagato dall’escusso e stralciando l’importo di fr. 45.--
indicato alla posta “acqua potabile”, in quanto già contemplato nell’importo
del minimo di base.
D. Accogliendo
l’istanza 20 agosto 2002 dell’escusso tendente alla revisione del calcolo del
minimo di esistenza in funzione del decreto “superprovvisionale” 14 agosto 2002
del Pretore del distretto di Riviera, che stabilisce che l’escusso deve alla
moglie ed ai due figli un contributo alimentare mensile di fr. 6'500.-- dal 1.
agosto 2002, l’UEF di Riviera, con decisione 5 settembre 2002, ha stabilito
l’eccedenza mensile pignorabile a contare dal 1. agosto 2002 in fr. 600.--.
E. Con decisione
10 settembre 2002, l’UEF di Riviera ha stabilito che il trimestre d’indennità
(fr. 14'901.-- = 3 x fr. 4'976.--) da versare da __________ alla fine del mese
di settembre 2002 era da ripartire nella misura di fr. 6'167.-- (= fr. 4'967.--
[luglio ‘02] + fr. 600.-- [agosto ‘02] + fr. 600.-- [settembre ‘02]) a favore
dei creditori e di fr. 8'734.-- (= fr. 4'367.-- [agosto ‘02] + fr. 4’367.--
[settembre ‘02]) a favore dell’escusso.
F. Con il
ricorso in esame, __________ chiede, oltre che ad essere ammesso al totale
gratuito patrocinio, il rimborso da parte dell’UEF di Riviera di parte del
trimestre ricevuto da __________ a fine giugno 2002, e più precisamente
dell’importo di fr. 8'734.--, pari alla differenza tra fr. 4'967.-- e fr.
600.-- per i mesi di agosto e settembre 2002. Il ricorrente allega infatti che
i trimestri vengono pagati da __________ anticipatamente e non alla fine dei
tre mesi, di modo che l’importo versato a fino giugno 2002 si riferisce ai mesi
da luglio a settembre 2002.
G. Nelle sue
osservazioni, l’UEF di Riviera rileva di aver saputo del fatto che __________
versa le indennità anticipatamente la prima volta il 12 settembre 2002. In
precedenza, e in particolare per la determinazione del periodo del pignoramento
di 12 mesi, si era ritenuto che i pagamenti fossero effettuati a posteriori.
Conferma quindi la regolarità del proprio operato, osservando come nel
frattempo abbia già proceduto a rimborsare all’escusso l’importo di fr.
8'734.-- stabilito nella sentenza impugnata, prelevandolo sull’indennità
ricevuta a fine settembre 2002.
H. Sulle
osservazioni di __________ si rinvia al considerando 1 che segue.
Considerato
in diritto:
-
Le
osservazioni 4 ottobre 2002 di __________, creditore del gruppo Y, in quanto
non redatte in lingua italiana (cfr. art. 7 cpv. 2 LPR per rinvio dell’art. 9
cpv. 4 LPR), sono irricevibili. La fissazione di un termine perentorio ai sensi
dell’art. 7 cpv. 5 LPR si rivela peraltro nel caso di specie inutile, in
considerazione dell’esito del ricorso e del principio di celerità.
-
È indiscusso
il fatto che __________ versa all’escusso le indennità d’invalidità
anticipatamente per i tre mesi seguenti quello in cui interviene il pagamento.
È quindi erroneamente – ma in modo scusabile vista l’assenza d’indicazioni e di
reazione delle parti – che l’UEF di Riviera, nella notificazione 13 dicembre
2001 del pignoramento a __________, ha autorizzato quest’ultima a versare
l’eccedenza pignorata alla fine di ogni trimestre, la prima volta alla fine di
marzo 2002, sebbene l’inizio del pignoramento fosse stato fissato nel gennaio
2002 (cfr. verbale di pignoramento 13 dicembre 2001 relativo al gruppo X). Tale
decisione non è tuttavia stata contestata ed è quindi cresciuta in giudicato.
Il ricorso in esame è da questo profilo ovviamente tardivo. Il primo versamento
di __________ per il gruppo X (nonché per un residuo di fr. 640.-- a favore del
gruppo precedente) è stato effettuato il 28 marzo 2002 e contabilizzato per il
trimestre precedente (da gennaio a marzo 2002). Il ricorrente non allega che da
questo modo di procedere sia insorta per lui una qualsivoglia lesione del suo
minimo di esistenza, che potesse giustificare la nullità dei procedimenti
adottati dall’Ufficio. Al contrario, visto che quest’ultimo ha sempre pignorato
le indennità di __________ secondo il presupposto che fossero pagate a
posteriori, si può dedurre che all’inizio non è stato pignorato l’importo
corrispondente al versamento trimestrale che invece sarebbe potuto essere
pignorato. A fronte dell’importo di fr. 8'734.--, di cui il ricorrente chiede
il rimborso sull’indennità versata il 1. luglio 2002, si deve quindi
contrapporre quello di fr. 14'901.--, pari al trimestre versato a fine dicembre
2001, che nel sistema del ricorrente sarebbe dovuto essere pignorato a favore
del gruppo X. Decisivo è che con quanto ricevuto il ricorrente è sempre stato
in grado di coprire il proprio minimo di esistenza così come accertato
dall’Ufficio.
-
Richiamato
l’obbligo delle autorità di esecuzione forzata di controllare d'ufficio il
rispetto delle norme sulla determinazione del minimo di esistenza la cui
lesione è costitutiva di nullità (Georges vonder
Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol.
II, n. 16 e 65 s. ad art. 93),
occorre del resto osservare che
la decisione 5 settembre 2002, con la quale l’UEF di Riviera ha stabilito l’eccedenza mensile pignorabile a contare dal 1.
agosto 2002 in fr. 600.--, appare erronea.
3.1. Dalla
giurisprudenza federale si evince che solo la parte veramente necessaria al
sostentamento del creditore di alimenti può essere presa in considerazione
(cfr. ad es. DTF 89 III 67 cons. 1; 107 III 77, cons. 1). Anche se nelle
decisioni più recenti è stata posta la presunzione che il credito per alimenti
accertato giudizialmente corrisponda al minimo di esistenza del creditore (cfr.
DTF 71 III 177 cons. 3; nelle sentenze successive non vi è nemmeno più
il riferimento esplicito al carattere giudiziale del credito, cfr. DTF 107
III 77 cons. 1), va ricordato che secondo la giurisprudenza e la dottrina (cfr.
DTF 57 III 208; 68 III 28, 106; 71 III 177; 74 III 47; 105 III 55; cons.
5; 111 III 19 cons. 6a; CEF 3 luglio 2002 [15.2002.70], cons. 2.4; Michael
Pierre Storner,
Unterhaltsbeiträge in der Zwangsvollstreckung, tesi Zurigo 1979, p. 44 s.; Jean-Claude
Mathey, La saisie de salaire
et de revenu, tesi Losanna 1989, n. 152-153) l’importo deciso dal giudice
civile che ha fissato il contributo alimentare costituisce solo un limite
massimo per le autorità di esecuzione, le quali sono libere di esaminare se
tale importo va o no oltre il minimo indispensabile del creditore. Infatti, la
ratio legis del computo degli alimenti nel minimo di esistenza va ricercata
nell’art. 93 cpv. 1 LEF, che dichiara impignorabile quanto assolutamente
necessario al sostentamento del debitore “e della sua famiglia”. Quindi,
logicamente, soltanto la parte degli alimenti corrispondente al minimo di
esistenza del creditore ai sensi dell’art. 93 LEF può essere considerata. Non
si vedono d’altronde motivi per privilegiare i membri della famiglia
dell’escusso che vivono fuori dalla comunione domestica rispetto a quelli che
vivono assieme all’escusso: in entrambi i casi, il fabbisogno vitale va
calcolato secondo la Tabella dei minimi di esistenza. I costi supplementari
connessi alla separazione vanno considerati tramite il computo di un minimo di
base più elevato (fr. 1'250.-- [cifra I.2] invece di fr. 1'100.-- [cifra I.1]).
Infine, va notato
che il criterio sul quale deve fondarsi il giudice civile chiamato a
pronunciare su alimenti chiesti con istanza di misure a tutela dell’unione
coniugale non è (solo) il fabbisogno vitale del creditore d’alimenti: l’intero
reddito della famiglia va infatti ripartito tra i coniugi – di regola per metà
–, dopo copertura del loro fabbisogno, che si calcola secondo regole in parte
diverse da quelle del diritto esecutivo (ad es. si tiene conto dell’onere
fiscale e, per determinare il fabbisogno dei figli minorenni, delle
raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù e dell’orientamento
professionale del Canton Zurigo), sotto riserva dei casi di situazione
economica molto agiata, in cui il sostentamento conveniente viene determinato
in base al (precedente) tenore di vita della comunione domestica (cfr. Emanuela
Epiney-Colombo, Prime
esperienze nel nuovo diritto del divorzio, Lugano 2002, p. 5 ss.). L’ufficio di
esecuzione non può quindi essere vincolato dalla decisione del giudice civile,
a fortiori in casi come quello in esame in cui il giudice di merito ha
omologato la convenzione pattuita tra i coniugi.
L’UEF di Riviera
avrebbe quindi dovuto determinare il minimo di esistenza della moglie
dell’escusso e dei figli – che sicuramente sarebbe risultato inferiore a fr.
6'500.-- – e prendere in considerazione nel minimo di esistenza del marito solo
tale importo a titolo di alimenti dovuti dall’escusso, a patto che risultino
effettivamente versati. La decisione 5 settembre 2002 fissante in fr. 600.--
l’eccedenza pignorabile è però cresciuta in giudicato ed una revisione ai sensi
dell’art. 93 cpv. 3 LEF non appare possibile. L’UEF controllerà tuttavia che
l’escusso versi effettivamente il contributo alimentare di fr. 6'500.--.
3.2. Occorre
inoltre rendere attento l’Ufficio di Riviera sul fatto che solo i redditi
dell’escusso possono essere pignorati. Le rendite d’invalidità per i figli
versate da __________ (fr. 3'984.-- all’anno per ogni figlio) non potevano
quindi essere pignorate se, com’è probabile, gli aventi diritto sono i figli
stessi. Un terzo di siffatte indennità sarebbe però dovuto essere dedotto dalla
parte del minimo di esistenza dell’escusso riferita ai figli (cfr. vonder Mühll, op. cit., n. 24 i.f. e 35 ad art. 93, con rif.),
parte equivalente in concreto a 2/3 degli alimenti, ossia a fr. 4'333.-- (fr.
6'500.-- x 2/3) al mese.
3.3. Non occorre
però ordinare all’Ufficio una revisione del calcolo del minimo di esistenza nel
senso indicato al considerando 3.2, visto che comunque è stato erroneamente
considerato nel minimo di esistenza dell’escusso l’intero importo degli
alimenti pronunciati dal Pretore del distretto di Riviera (cfr. supra cons.
3.1): i due errori si compensano, con addirittura un saldo sicuramente positivo
a favore dell’escusso.
- Ne consegue
la reiezione del gravame.
Sulle spese
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean–François Poudret/Suzette
Sandoz–Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II,
Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo
LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso
motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
- Il
ricorrente chiede di essere messo al beneficio del gratuito patrocinio. Risulta
dalla legge cantonale sul patrocinio d’ufficio e sull’assistenza giudiziaria
(Lag, RL 3.1.1.7) che l’assistenza giudiziaria è concessa alle condizioni
cumulative seguenti:
– il richiedente
è una persona fisica indigente (art. 3);
– la procedura
per la persona richiedente presenta probabilità di esito favorevole e una
persona ragionevole e di condizioni agiate non rinuncerebbe alla procedura a
causa delle spese che questa comporta (art. 14 cpv. 1 a contrario);
– la persona
richiedente non è in grado di procedere con atti propri (art. 14 cpv. 2 a
contrario);
– la
designazione di un patrocinatore è necessaria alla corretta tutela dei suoi
interessi (art. 14 cpv. 2 a contrario);
– la causa
presenta difficoltà particolari (art. 14 cpv. 2 a contrario).
L’assistenza
di un avvocato è di regola superflua nella procedura di ricorso ex art. 17 LEF,
che è retta dalla massima inquisitoria (cfr. DTF 122 I 10, cons. 2c; Flavio
Cometta, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol. I, n. 14 ad art. 20a; critico: Franco
Lorandi,
Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, n. 27 ad art. 20a). Nel caso
di specie, l’assistenza di un avvocato non appare in ogni caso essere stata
necessaria, poiché bastava al ricorrente ricordare che __________ versa le
indennità trimestrali in anticipo, fatto peraltro non contestato dall’UEF di
Riviera. La causa non presentava quindi difficoltà particolari. L’istanza va
quindi respinta.
Richiamati gli
art. 93 LEF.; 7 cpv. 2 e 9 cpv. 4 LPR; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
-
Il
ricorso 23 settembre 2002 __________ è respinto.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
L’istanza
di ammissione al gratuito patrocinio è respinta.
-
Contro
questa sentenza è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, Lugano, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________
Comunicazione
all'Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Riviera, Biasca.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di
vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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