AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.107
Data decisione, Autorità:
26.08.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00107
Lugano
26 agosto 2002 /LG/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 26 luglio 2002 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano,
nell'ambito di diverse procedure esecutive (inventari di ritenzione) promosse
nei suoi confronti da
rappr. da Studio legale __________
richiamati le
osservazioni 8 agosto 2002 della __________, le osservazioni 9 agosto 2002 dell'UE
di Lugano e lo scritto 19 agosto 2002 della __________ con la quale ritira le
esecuzioni nei confronti della ricorrente;
considerato che
la dichiarazione 19 agosto 2002 di ritiro delle esecuzioni nei confronti della
ricorrente rende superflua l'analisi del ricorso, mancando ormai l'interesse
allo stesso;
che
di conseguenza il ricorso 19 agosto 2002 va stralciato dai ruoli;
che
tuttavia a titolo abbondanziale occorre ricordare che qualora una parte
all'esecuzione chiede che sia rivista la stima di un oggetto pignorato,
inventariato o sequestrato, l'ufficio dovrà fissare un termine pari a quello di
ricorso per effettuare un anticipo sufficiente per coprire le spese per una
perizia di tali oggetti; se il richiedente non presta tale anticipo entro il
termine impartito, l'Ufficio riterrà evasa la richiesta nel senso di una sua
rinuncia; se al contrario l'anticipo interviene tempestivamente, l'Ufficio
incaricherà un perito di valutare gli oggetti e se del caso ridepositerà l'atto
che contiene le stime riviste dal perito;
che
sulle spese e sulle ripetibili, protestate dai ricorrenti, occorre ricordare a
futura memoria che - benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Poudret, Jean-François/Sandoz-Monod, Suzette, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p.804) - siffatto
principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a
cpv.1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons.2a); per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OLEF);
pronuncia: 1. Il ricorso 26 luglio 2002 __________, è
stralciato dai ruoli.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all’UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster