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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2002.00088
Data decisione, Autorità:
31.07.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00088
Lugano
31 luglio
2002
/JC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 giugno 2002 di
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Locarno, e meglio contro il verbale di pignoramento 11 dicembre 2001
allestito nell’ambito dell’esecuzione n. __________ promossa contro il
ricorrente da
viste le
osservazioni 27 giugno 2002 del__________, e 28 giugno 2002 dell’UEF di
Locarno;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che il
pignoramento impugnato verte sulla part. __________ RFD __________, sulla quota
di fr. 8'000.-- versata dall’escusso quale socio della __________ nonché su
diversi beni mobili dichiarati di proprietà della società;
che il
resistente contesta la tempestività del ricorso, mentre l’UEF di Locarno giunge
alla conclusione inversa;
che il
pignoramento avversato essendo stato eseguito l’11 dicembre 2001 in presenza
dell’escusso, che ne ha firmato il verbale interno (manoscritto), il termine di
ricorso, tenuto conto delle ferie natalizie, scadeva il 4 gennaio 2002;
che i
ricorsi 5 e 14 giugno 2002 sono quindi ampiamente tardivi, salvo su un punto;
che
infatti, è unicamente nel verbale definitivo, spedito solo il 27 maggio 2002 ed
asseritamente ricevuto dal ricorrente il 4 giugno 2002, che è stato indicato il
valore di stima dell’immobile;
che i
ricorsi 5 e 14 giugno 2002 si rivelano quindi ricevibili limitatamente a questo
punto;
che
tuttavia sul verbale interno di pignoramento figura la dicitura seguente:
“L’escusso dichiara che si rifiuta di firmare il presente verbale perché
pignorate le quote. L’escusso firma per il pignoramento dell’immobile e basta.
L’immobile è largamente sufficiente. Il pignoramento delle quote è superfluo e
serve solo a danneggiare l’attività della ditta. Firmo solo per l’immobile.
__________ ”;
che l’UEF
di Locarno avrebbe dovuto considerare tale dichiarazione quale ricorso ex art.
17 LEF, che indubbiamente è da considerare tempestivo;
che nel
merito, va rilevato che a fronte di un valore di stima ufficiale di fr.
102'195.-- risultante a registro fondiario, il fondo pignorato risulta gravato
da oneri ipotecario per complessivi fr. 345'000.--, cifra non contestata dal
ricorrente;
che il
valore di stima ufficiale attuale risulta però essere in realtà di fr.
356'445.--, come si evince dall’estratto di catastrino fiscale prodotto
dall’escusso con il ricorso 14 giugno 2002;
che può
essere lasciata aperta la questione di sapere se si debba tenere conto di
quest’ultima stima e se la stessa debba o no essere ridotta del 30% in
conformità degli art. 47 e 48 L. stima del 13 novembre 1996;
che
infatti, anche nell’ipotesi più favorevole all’escusso, il valore dell’immobile
è insufficiente per – ai sensi dell’art. 97 cpv. 2 LEF – coprire il credito del
resistente, pari a fr. 51'681.15 oltre interessi e spese;
che per
quanto attiene al pignoramento della quota sociale di nominali fr. 8'000.--, va
confermato per il semplice fatto che l’art. 92 cpv. 1 n. 3 LEF, già in virtù
del suo testo, si applica solo ad oggetti corporei mobili (cfr. Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. II, Losanna 2000, n. 87 ad art. 92) e non a crediti;
che
comunque la quota sociale in una società a garanzia limitata non appare indispensabile
(su tale nozione, cfr. Georges vonder
Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol.
III, n. 18 ad art. 92; Gilliéron, op. cit., n. 93 ad art.
92) all’attività lucrativa dell’escusso – a prescindere dalla questione di sapere
se essa sia da considerare quale “professione” o “impresa”, cfr. vonder Mühll, op. cit., n. 15-17 ad
art. 92; Gilliéron, op.
cit., n. 94-102 ad art. 92) –, poiché quest’ultimo potrebbe continuare a
lavorare per la ditta anche se la quota in questione fosse trasferita a terza
persona (in particolare ad uno dei due altri soci);
che
pertanto i ricorsi, in quanto ricevibili, sono da respingere;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de
la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 ad art.
81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a);
che per
lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 92 e 97 LEF; 61 e 62 OTLEF;
pronuncia:
I ricorsi 11 dicembre 2001 e 5/14 giugno
2002 __________, in quanto ricevibili, sono respinti.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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