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Numero d'incarto:
15.2002.00005
Data decisione, Autorità:
28.01.2002, CEF
Incarto n.
15.2002.00005
Lugano
28 gennaio
2002
CJ/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il
presidente della Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 3 dicembre 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Bellinzona, e meglio la trattenuta 21 novembre 2001 dell’importo
spettante al ricorrente nell’ambito del fallimento n. __________, ora revocato,
di
procedura che,
segnatamente, concerne anche
viste le
osservazioni 17 dicembre 2001 di __________ e 7 gennaio 2002 dell’UEF di
Bellinzona;
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
il 25 luglio 1997 è stato decretato il fallimento della ditta __________ della
quale __________ è stato amministratore unico fino al 30 luglio 1997 ed il ricorrente
uno degli azionisti;
che
la procedura fallimentare, sospesa per mancanza di attivi il 30 settembre 1997,
è stata ripresa con decreto 25 aprile 2000, a seguito del versamento di fr.
3'000.-- da parte di __________
che
in base ad una sentenza 7 marzo 2001 del Pretore del distretto di Bellinzona,
il ricorrente è stato ammesso nella graduatoria in III classe per un credito di
fr. 36'186.50;
che
il 20 novembre 2000, __________ ha provveduto a versare all’UEF di Bellinzona
l’importo complessivo di fr. 61'208.85 equivalente alla totalità dei crediti
insinuati nella graduatoria, di modo che il fallimento è stato potuto essere
revocato (ai sensi dell’art. 195 LEF) mediante decreto 27 novembre 2001;
che
con petizione dello stesso 20 novembre 2001, __________ ha chiesto al Pretore
del distretto di Bellinzona che il ricorrente venisse condannato a versargli in
solido con __________, altra azionista della società fallita, la somma di fr.
41'672.35;
che
egli fa in sostanza valere che per porre fine ad un procedimento penale contro
di lui avviato per i reati fallimentari degli art. 167 CP (favori concessi ad
un creditore) e 169 CP (distrazione di valori patrimoniali sottoposti a
procedimento giudiziale) in relazione con la vendita dell’inventario
dell’esercizio pubblico gestito dalla società __________ vendita asseritamente
sottoscritta da __________, sarebbe stato costretto a tacitare i creditori per
ottenere la revoca del fallimento;
che
con il provvedimento 21 novembre 2001 qui impugnato, l’UEF di Bellinzona ha comunicato
a __________ di aver provveduto ad effettuare i versamenti ai creditori,
trattenendo in deposito l’importo di fr. 36'186.50 spettante al ricorrente, ed
inoltrato l’istanza di revoca del fallimento presso la Pretura di Bellinzona;
che
l’ufficio deve procedere, d’ufficio, al riparto, nella procedura ordinaria appena
lo stato di ripartizione ed il conto finale sono definitivi (cfr. art. 264 cpv.
1 LEF), e nella procedura sommaria appena tali atti sono stati allestiti, dato
che essi non vengono depositati (cfr. art. 231 cpv. 3 n. 4 LEF);
che,
eccettuate le ipotesi di deposito ex art. 9 LEF, ogni creditore ha diritto di
ricevere in contanti o sul proprio conto postale o bancario il dividendo che
gli spetta, senza che l’ufficio possa sindacarne l’impiego (cfr. Pierre-Robert Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. III, Losanna 2001, op. cit., n. 13 ad art. 264);
che
il rimedio del ricorso ex art. 17 LEF è dato contro il rifiuto dell’ufficio di
versare il dividendo dovuto (cfr. Matthias
Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. III, Basilea/Ginevra/Monaco
1998, n. 8 ad art. 264; Gilliéron,
op. cit., n. 12 ad art. 264);
che
nel caso di specie non appaiono realizzate le condizioni per un deposito ai
sensi degli art. 264 cpv. 3 LEF e 82 cpv. 2 RUF (per un elenco dei – numerosi –
casi in cui entra in considerazione un deposito, cfr. Gilliéron, op. cit., n. 21 ad art.
264);
che
nemmeno l’art. 168 CO (al quale il Tribunale federale si è riferito in alcune
decisioni, in cui un dividendo era conteso tra il creditore iscritto nella
graduatoria ed un sedicente cessionario, risp. surrogato, cfr. Charles Jaques, Le “rang” des
créances dans l’exécution forcée, le cas des subordinations de créance (postpositions),
tesi Losanna 1999, n. 1555 ss. e 1603 ss.) appare applicabile, poiché
__________ non rivendica alcun diritto reale sulla pretesa del ricorrente collocata
in graduatoria, ma vanta solo verso quest’ultimo un credito (diritto personale)
diverso;
che
una compensazione è poi da escludere, per difetto di identità dei titolari dei
crediti che entrano in considerazione: __________ vanta un credito contro il ricorrente,
mentre quest’ultimo vanta un credito non contro __________ ma contro la
fallita;
che
non è stato allegato che il Pretore abbia vietato all’Ufficio il riparto a
favore del ricorrente, misura che appare comunque esclusa, poiché i
provvedimenti destinati ad assicurare il pagamento di un credito sono regolati
a titolo esclusivo dalla LEF (cfr. art. 38 cpv. 1 LEF; Stefan Grundmann, Anerkennung und
Vollstreckung ausländischer einstweiliger Massnahmen nach IPRG und
Lugano-Übereinkommen, tesi Berna 1995, p. 38 ad 2.2; Oscar Vogel, Grundriss
des Zivilprozessrechts, 6a ed., Berna 1999, n. 194 ad cap. 12; Cocchi/Trezzini, CPC commentato,
Lugano 2000, n. 21 ss. ad art. 376);
che
non risulta dall’incarto che la pretesa del ricorrente sia stata pignorata o sequestrata;
che
pertanto il ricorso è da accogliere;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria al
sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17
LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990,
n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per
espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2
lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati
gli art. 17, 264 LEF; 61 OTLEF
pronuncia:
- Il
ricorso 3 dicembre 2001 __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza, è fatto ordine all’UEF di Bellinzona di versare indilatamente il
riparto spettante a __________ nel fallimento n. __________ della ditta
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
all’UEF di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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