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15.2001.90 ΓÇó Appeal against refusal to continue enforcement partially upheld
15.2001.90Outro Tribunal10 de dez. de 2001Partially Granted
The supervisory appeal was brought against the Lugano enforcement office's refusal to continue an enforcement proceeding concerning radio/TV reception fee claims. In light of a later Federal Tribunal ruling confirming the competence of the fee-collecting entity and the possibility of rejecting SchKG objections, the appellate court held that the refusal rested on superseded case law and had to be annulled. However, it could not itself order continuation of enforcement because the office had first to reassess the request and verify consistency between the enforcement order, the collection decision, and the continuation request. The appeal was therefore partially upheld, with no costs or indemnities.
Art. 17, 88 SchKG; Art. 55 cpv. 3 LRTV; Art. 48 cpv. 2 let. c ORTV; supervisory complaint against refusal to continue enforcement. Where the challenged office decision is based solely on jurisprudence superseded by binding Federal Tribunal case law, it must be annulled. The supervisory authority may not itself order continuation of enforcement in the absence of a prior office decision; it may only remit the matter for renewed examination, in particular as to the identity of the debtor, the basis of the claim and the amount stated in the enforcement request and the enforcement order. Proceedings are free of charge under Art. 20a cpv. 1 SchKG and Art. 61 cpv. 2 let. a OTLEF.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.90
Data decisione, Autorità: 10.12.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00090
Lugano 10 dicembre 2001 CJ/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 8 marzo 2001 di
rappr. dalla __________ patr. dall'avv. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro la decisione 23 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
preso atto della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo la quale __________ è competente ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per conto della Confederazione;
rilevato che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;
considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere annullata;
atteso che questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;
ritenuto che spetta all’Ufficio di esecuzione di Lugano nuovamente esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione dell’esecuzione;
ricordato che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c ORTV;
pronuncia: 1. Il ricorso 8 marzo 2001 __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, è annullata la decisione 23 febbraio 2001 dell’UE di Lugano di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________.
1.2. È fatto ordine all’UE di Lugano di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________ ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a:
– __________
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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