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15.2001.53 ΓÇó Attachment after certificate of default; supervisory review denied
15.2001.53Outro Tribunal27 de mar. de 2001Dismissed
A debtor filed a supervisory complaint against the Lugano enforcement office after the office attached the portion of his wages exceeding the subsistence minimum. He argued that one creditor’s claim had partly been paid and partly set off. The supervisory authority held that the office had correctly acted on a continuation request based on a certificate of default and that the debtor’s objections related only to the merits of the claim, which are not reviewable in supervisory proceedings. The complaint was dismissed. No fees or indemnities were charged.
Art. 149 Abs. 1 und 3 SchKG, Art. 89 SchKG; continuation of enforcement after a certificate of default and scope of supervisory review. A participating creditor may request continuation within six months of receipt of the certificate of default without a new summons; the enforcement office must then proceed directly to attachment. In supervisory proceedings, objections that the claim has been extinguished by payment or set-off concern the merits and are inadmissible for review by the supervisory authority (consid. 2-4).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 15.2001.53
Data decisione, Autorità: 27.03.2001, CEF
Incarto n. 15.2001.00053
Lugano 27 marzo 2001 EC/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 24/27 febbraio 2001 di
contro
l’operato dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro il pignoramento 15 dicembre 2000/19 gennaio 2001 nel gruppo di pignoramento n. __________ dipendente da diverse esecuzioni promosse nei confronti del ricorrente da
rappr. dall’avv. __________
rappr. dal Municipio, __________
rappr. da __________
rappr. da __________
rappr. da __________
viste le osservazioni:
5 marzo 2001 di __________;
7 marzo 2001 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto: A. Diversi creditori procedono nei confronti di __________ per l’incasso dei propri crediti. In data 15 dicembre 2000 l’UE di Lugano ha stabilito il pignoramento della quota del reddito eccedente il minimo di esistenza del debitore.
B. Il 19 gennaio 2001 l’UE ha trasmesso alle parti il relativo verbale di pignoramento.
C. Contro siffatto provvedimento si è aggravato __________ sostenendo, in sostanza, che la pretesa dedotta in esecuzione da uno dei creditori procedenti, ossia dalla __________, sarebbe in parte estinta per avvenuto pagamento e in parte compensata con pretese dello stesso ricorrente nei confronti di questa creditrice.
D. Delle osservazioni 5 marzo 2001 di __________ 7 marzo 2001 dell’UE di Lugano, entrambe postulanti la reiezione del ricorso, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto:
Nel caso di specie __________ non contesta il conteggio del minimo d’esistenza allestito dall’UE di Lugano nel verbale di pignoramento del 15 dicembre 2000 e neppure contesta la reale consistenza dei crediti della __________, del Comune di __________, del Comune di __________, dello __________, della cassa malati __________ e di __________. Oggetto del contendere è unicamente il fondamento della pretesa dedotta in esecuzione dalla __________.
Per l’art. 149 cpv. 1 LEF, il creditore partecipante al pignoramento riceve per l’ammontare rimasto scoperto del suo credito un attestato di carenza beni; per il cpv. 3 entro sei mesi dal ricevimento di tale attestato, il creditore può proseguire l’esecuzione senza bisogno di un nuovo precetto. Il creditore deve in tal caso presentare solo la domanda di proseguimento.
Per l’art. 89 LEF se il debitore è soggetto all’esecuzione in via di pignoramento l’ufficio di esecuzione, ricevuta la domanda di continuazione, procede senza indugio al pignoramento.
Orbene, nel caso in esame __________ ha chiesto il 4 ottobre 2000 il proseguimento dell’esecuzione n. __________ sulla base dell’attestato di carenza beni del 3 ottobre 2000. Di conseguenza l’UE di Lugano ha agito correttamente emettendo dapprima in data 21 novembre 2000 l’avviso di pignoramento poi procedendo in data 15 dicembre 2000 all’allestimento del relativo verbale di pignoramento.
Il ricorso è di conseguenza respinto.
richiamati gli art. 17, 89 e149 cpv. 1 e 3 LEF, art. 61 e 62 OTLEF
pronuncia:
Il ricorso 24/27 febbraio 2001 __________, è respinto.
Non si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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