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Numero d'incarto:
15.2001.49
Data decisione, Autorità:
14.03.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00049
Lugano
14 marzo 2001
B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
Segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla procedura di accertamento della nullità della
comminatoria di fallimento 8/14 novembre 2000 emessa dall'Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Mendrisio nell'esecuzione n. 544'471
promossa dalla
(rappr. __________)
contro
__________;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto
che
l'8/14 novembre 2000 l'UEF di Mendrisio ha emesso nell'esecuzione n. __________
promossa dalla Fondazione collettiva LPP __________ contro __________ la
comminatoria di fallimento;
che
con scritti 6 marzo 2001 gli Uffici Controllo abitanti dei Comuni di
__________ e di __________ hanno confermato la partenza di __________ da
__________ il 31 ottobre 2000 e il suo arrivo __________ il 1. novembre 2000;
che
ex art. 22 cpv. 1 LEF l'Autorità di vigilanza deve verificare in ogni stadio
della procedura che le disposizioni relative alla competenza vengano ossequiate
e intervenire d'ufficio se l'interesse pubblico o l'interesse di un terzo viene
violato, per esempio nel caso dell'emissione di una comminatoria di fallimento
(Amonn/ Gasser, Grundriss des
Schuldbetreibungs– und Konkursrechts, Berna 1997, n. 44 p. 76);
che
la comminatoria di fallimento emessa al vecchio domicilio nonostante questo sia
stato cambiato è nulla anche nel caso in cui il debitore non ha annunciato
all'Ufficio esecuzione il suo cambiamento di domicilio e non ha impugnato
l'emissione del relativo atto entro il termine ordinario di ricorso (Ernst F. Schmid, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 5 ad art. 53 LEF);
che
l'8 novembre 2000, giorno dell'emissione della comminatoria di fallimento,
__________ era già domiciliato a __________, per cui competente per l'emissione
della comminatoria di fallimento non era l'Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Mendrisio, bensì l'Ufficio esecuzione di Lugano;
che
di conseguenza la comminatoria di fallimento in oggetto va dichiarata nulla;
che
non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati
gli art. 22 e 53 LEF
pronuncia: 1. La
comminatoria di fallimento 8/14 novembre 2000 emessa dall'Ufficio esecuzione e
fallimento di Mendrisio nell'esecuzione n. __________ promossa da Fondazione
Collettiva LPP __________, contro __________, __________, è annullata.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale, Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, in
conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione:
–
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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