AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.30
Data decisione, Autorità:
20.04.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00030
Lugano
20 aprile
2001
/LG/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 12 febbraio 2001 di
patr. da: St.leg. __________
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
e meglio contro l'avviso di pignoramento 6 febbraio 2001 nell'ambito della
procedura esecutiva n. __________ promossa nei suoi confronti da
patr. da: St.leg. avv. __________
richiamata l'ordinanza vice-presidenziale 12 febbraio
2001 con la quale non è stato concesso effetto sospensivo;
esaminati gli atti
e i documenti;
viste le
osservazioni:
ritenuto
in fatto:
A. Il 5 dicembre 2000 l'UE di Lugano ha allestito tre precetti
esecutivi - n. __________, __________ e __________ - su richiesta della
__________ e destinati rispettivamente alla __________, a __________ e
__________. Tutti e tre i PE indicano il medesimo titolo di credito, nonché lo
stesso importo e gli stessi interessi.
B. Il
PE n. __________ destinato alla __________ è stato notificato l'11 dicembre
2000 per il tramite del suo dipendente, __________, che ha interposto
immediatamente opposizione firmando la relativa rubrica sul PE stesso.
- I PE
- __________ e __________ destinati l'uno al signor __________ e l'altro alla
signora __________ non sono stati ritirati; l'UE di Lugano ha pertanto
incaricato la Polizia comunale di __________ di provvedere alla loro notifica.
- I PE
- __________ e __________ sono stati retrocessi all'UE di Lugano, dopo la
loro notifica avvenuta il 21 dicembre 2000; sul primo non figura opposizione,
mentre sul secondo figura l'opposizione interposta dal signor __________ per la
signora __________.
E. Il
22 gennaio 2001 la __________ ha richiesto il proseguimento dell'esecuzione n.
__________.
F. Il 6
febbraio 2001 l'UE di Lugano ha inviato al signor __________ l'avviso di
pignoramento, previsto per il 12 febbraio 2001 nel pomeriggio.
G. Con
ricorso 12 febbraio 2001, presentato alle ore 10.00 all'UE di Lugano e
inoltrato a questa Camera il pomeriggio del medesimo giorno, il signor
__________ chiede che gli venga restituito il termine per interporre
opposizione al PE n. __________ e che venga annullato l'avviso di pignoramento
6 febbraio 2001.
H. Il
pomeriggio del 12 febbraio 2001 l'UE di Lugano ha effettuato il pignoramento
della quota di comproprietà dell'escusso sul mapp. __________ RFD di __________
e di una quota mensile di CHF 1'510.--.
I. Con
osservazioni 19 febbraio 2001 la __________ ha rilevato in ordine che il
ricorrente non ha indicato quale sia il motivo di ricorso, così come richiesto
dall'art. 2 LPR e che il suo rappresentante non ha prodotto la procura. Nel
merito rileva che l'escusso non si è opposto al PE n. __________ e che pertanto
la creditrice procedente è legittimata a chiedere il proseguimento
dell'esecuzione; rileva inoltre che dagli altri due PE, ai quali l'escusso si è
opposto in rappresentanza della __________ e della moglie, si può desumere che
egli era a conoscenza del diritto e del modo di opporsi; da ultimo rileva che
l'escusso stesso ammette di essere incorso in un errore non firmando anche il
precetto a lui destinato.
L. Con
osservazioni 20 febbraio 2001 l'UE di Lugano chiede che il ricorso sia
respinto, sposando le tesi della __________.
M. All'udienza
di interrogatorio del teste __________, appuntato della Polizia comunale di
__________, che ha fisicamente notificato il PE n. __________ destinato al
signor __________, è emerso che egli, pur non avendo ricordato all'escusso il
suo diritto di opporsi a motivo che quest'ultimo aveva già ricevuto altri PE ai
quali si era di regola sempre opposto, ha sentito l'escusso pronunciare la
frase "faccio opposizione" non appena gli sono stati rimessi i
precetti esecutivi PE n. __________ e __________.
considerando
in diritto:
- Il
ricorso ex art. 17 LEF all'Autorità di vigilanza cantonale ha per oggetto non
l'accertamento con giudizio di merito di un diritto materiale posto a
fondamento di un'esecuzione forzata, bensì il provvedimento di un organo
amministrativo. Il ricorso LEF è un istituto di natura amministrativa, il cui
scopo è quello di controllare la legalità e la proporzionalità di una misura
esecutiva (Flavio Cometta, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 1 ss. ad art. 17; Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.c
pag. 14 s.).
1.1. In
casu la __________ sostiene che il ricorrente non abbia soddisfatto il
requisito d'ordine di indicare il motivo di ricorso. Dall'analisi del ricorso
12 febbraio 2001 si comprende invece assai chiaramente quale sia l'atto
impugnato e il motivo di impugnazione: a mente del ricorrente l'opposizione al
PE n. __________ è stata fatta, al contrario dei PE n. __________ e __________,
in forma verbale all'appuntato __________ della Polizia comunale di __________
(cfr. ricorso pag. 3 ultimo paragrafo). Ne consegue che l'escusso si è trovato
nella necessità di presentare un ricorso contro il primo atto esecutivo
notificatogli dopo la ricezione del PE (in casu l'avviso di pignoramento 6
febbraio 2001) per poter fornire la prova dell'avvenuta opposizione tramite
l'audizione testimoniale dell'appuntanto __________ (cfr. più in dettaglio il
cons. 2).
Di conseguenza, nell'ipotesi che tale fattispecie potesse essere comprovata
dinanzi questa Camera, l'escusso ha chiesto l'annullamento dell'avviso di
pignoramento.
Il ricorso è sotto questo punto di vista ricevibile.
1.2. La
__________ sostiene di seguito che il patrocinatore del ricorrente non avrebbe
prodotto la procura come impone l'art. 7 cpv. 2 LPR e non avrebbe indicato
l'autorità competente ad evadere il ricorso secondo l'art. 3 LPR.
Per quanto riguarda la produzione della procura, l'art. 7 cpv. 2 LPR essa trova
applicazione unicamente nei casi di quei patrocinatori ai quali non è
riconosciuta una rappresentanza legale, che non sono avvocati o loro praticanti
ammessi all'esercizio della professione nel Cantone, o che non sono fiduciari a
beneficio dell'autorizzazione cantonale (cfr. art. 15 LPR; Cometta, Commentario alla LPR,
n. 3.4.a pag. 128). Rilevato inoltre come l'escusso si sia presentato
all'udienza del 29 marzo 2001 accompagnato dal proprio patrocinatore e che ha
pertanto in ogni caso ratificato l'atto di quest'ultimo, la contestazione della
__________ è da ritenersi evasa.
Per
quanto riguarda poi la non citazione dell'autorità di ricorso, va rilevato che
secondo l'art. 3 risp. 7 LPR non vi è obbligo alcuno di menzionare questa
Camera quale destinataria finale dell'atto di ricorso, ritenuto unicamente che
il ricorso va presentato all'Ufficio che ha emanato la decisione contestata
(art. 7 cpv. 1 LPR). Pure questa contestazione d'ordine è pertanto da ritenersi
evasa.
- In
virtù dell'art. 74 cpv. 1 LEF, l'escusso che intende opporsi ad un precetto
esecutivo deve dichiarare la sua intenzione per iscritto entro il termine
indicato sul precetto esecutivo all'Ufficio d'esecuzione o a voce
immediatamente a chi gli consegna il precetto. Con la revisione della LEF del
1994 la facoltà dell'escusso di interporre opposizione in forma verbale
all'Ufficio di esecuzione è stata allargata anche alle persone che pur non
lavorando per l'Ufficio esplicano funzioni di esecuzione forzata, quali in
particolare il funzionario postale o l'agente di polizia (Balthasar Bessenich, Basler Kommentar
zum SchKG, n. 8 ad art. 74, Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, Losanna 1999, n. 26 ad art. 74): tale novità
legislativa ha sostituito, in materia postale, il vecchio art. 153a dell'Ordinanza
sul traffico postale (abrogata il 1° gennaio 1998 con l'introduzione
dell'Ordinanza sulle poste [OPO; RS 173.01]), che prevedeva espressamente la
possibilità di comunicare al funzionario postale l'opposizione ad un precetto
esecutivo e l'obbligo di quest'ultimo di annotare l'opposizione (cfr. pure DTF
119 III 8 cons. 2.a).
Nel caso
in cui l'escusso abbia comunicato verbalmente l'opposizione alla persona che
gliel'ha notificato, e che quest'ultima abbia omesso di indicare tale
circostanza sul precetto o comunicarla all'Ufficio di esecuzione, l'escusso non
patisce danno alcuno per il fatto che nei registri dell'organo di esecuzione
forzata non è stata annotata la sua opposizione, poiché in ogni caso egli la
può far accertare nell'ambito di una procedura di ricorso ex art. 17 LEF (cfr. DTF
119 III 8 cons. 2.a; Bessenich,
op. cit., n. 9 ad art. 74). Se l'escusso, a cui di principio incombe
l'onere della prova dell'avvenuta opposizione (Bessenich, op. cit., n. 27 ad art. 74, e Gilliéron, op. cit., n. 26
ad art. 74 secondo il quale l'escusso sopporta il rischio della non
trasmissione dell'opposizione verbale fatta all'agente notificatore), riesce a
dimostrare di aver interposto opposizione verbale o pur non riuscendovi riesce
comunque a rendere verosimile tale circostanza beneficiando del principio in
dubio pro debitore, si deve ritenere che l'opposizione esplica i suoi
effetti a partire dal giorno in cui - secondo gli accertamenti esperiti nella
procedura di ricorso - è stata formulata (cfr. art. 78 LEF; Bessenich, op. cit., n. 27
ad art. 74; cfr. Gilliéron,
op. cit., n. 11 ad art. 78). Pertanto, supposto che durante la procedura
ricorsuale abbiano avuto luogo operazioni di esecuzione forzata, accertata
l'opposizione nel termine di legge, tutti gli atti susseguenti diventano nulli,
a meno che nel frattempo l'escusso non abbia aperto azione di accertamento
dell'inesistenza del debito ex art. 85a LEF: in tal caso occorrerà considerare
che un eventuale pignoramento definitivo debba essere mantenuto a titolo provvisorio
(Gilliéron, op. cit.,
n. 11 ad art. 78).
2.1. Nel
caso in esame, il ricorrente ha chiesto l'audizione testimoniale dell'appuntato
__________, che ha proceduto alla notifica del PE n. __________, qui in esame.
In occasione dell'audizione di questo teste, è stato accertato che l'escusso ha
ricevuto per il tramite del teste il 21 dicembre 2000 almeno 2 precetti
esecutivi: uno era il PE __________ (destinato al ricorrente), l'altro era il
__________ (destinato alla moglie). Il teste ha poi riferito che il ricorrente,
non appena ricevuti i precetti esecutivi ha dichiarato "faccio
opposizione". Occorre pertanto interpretare tale dichiarazione.
2.2. In
virtù dell'art. 75 cpv. 1 LEF l'opposizione ad un precetto esecutivo non deve
essere motivata. Tuttavia l'escusso, nel comunicare la sua intenzione di
opporsi, deve fare uso di espressioni sufficientemente riconoscibili da tutte
le parti coinvolte in un'esecuzione forzata: l'uso della terminologia legale
(d'altronde ben evidenziata sul precetto esecutivo nella parte bassa) evita gli
evidenti problemi di interpretazione della dichiarazione dell'escusso (Bessenich, op. cit., n. 21
ad art. 74 e n. 7 ad art. 75). Se l'escusso non fa uso del termine
"opposizione", essa potrà essere ammessa unicamente se dall'espressione
da lui usata e dalla motivazione addotta si può chiaramente individuare la
contestazione del credito posto in esecuzione (cfr. in particolare le
espressioni ammesse giurisprudenzialmente e citate in: Bessenich, op. cit., n. 4 ad
art. 75, con rimandi); pur non essendo sancito in una norma precisa della LEF,
l'interpretazione delle espressioni usate dall'escusso beneficiano del
principio in dubio pro debitore (Bessenich,
op. cit., n. 21 ad art. 74).
2.3. In
casu, è stato accertato, tramite l'audizione testimoniale del funzionario di
polizia che gli ha notificato il PE n. __________ (nonché il PE n. __________
destinato alla moglie dell'escusso), che il signor __________ ha proferito le
parole "faccio opposizione" immediatamente dopo aver ricevuto i due
menzionati precetti esecutivi. Occorre preliminarmente rilevare che l'opinione
del funzionario di polizia secondo il quale l'opposizione si riferiva ad
entrambi i precetti non è sufficiente per dimostrare l'avvenuta opposizione
anche al PE n. __________.
Determinante
per l'interpretazione delle parole usate dall'escusso risulta pure il
comportamento precedente di quest'ultimo: il teste ha infatti riferito che
l'escusso in passato aveva ricevuto altri precetti e che di regola si era
sempre opposto, come per esempio nel caso del PE n. __________ destinato alla
moglie. Questo fatto dimostra pertanto che l'escusso sapeva che l'opposizione
scritta ad un precetto esecutivo doveva avvenire perlomeno con la firma di tale
atto nella sua parte bassa.
Tuttavia, come considerato in precedenza (cons. 2), l'escusso che intende
opporsi ad un precetto esecutivo può farlo anche verbalmente dichiarando tale
volontà alla persona che gli notifica l'atto. Orbene, nel caso in esame
l'escusso ha firmato la rubrica destinata all'opposizione del PE n. __________
(destinato a sua moglie), ma ha pure dichiarato l'intenzione generica di
opporsi: non essendo dato di sapere a quali precetti egli si riferisse,
occorrerà dunque applicare il principio in dubio pro debitore ed ammettere
l'opposizione anche al PE n. __________. Il pignoramento avvenuto il 12
febbraio 2001 è pertanto nullo.
2.4. Di
conseguenza il ricorso 12 febbraio 2001 di __________ è accolto, e l'Ufficio di
esecuzione di Lugano iscriverà l'opposizione dell'escusso in data 21 dicembre
2000 e annullerà tutti gli atti di esecuzione forzata avvenuti dopo tale data.
- Sulle
tasse, occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean -
François Poudret / Suzette
Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto
principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore ( art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a).
richiamati gli art. 17, 20a, 74, 75, 77 e 78 LEF,
art. 61 e 62 OTLEF, art. 3, 7 e 15 LPR,
pronuncia:
- Il ricorso 12 febbraio 2001 di __________, è accolto.
1.1. Di
conseguenza l'UE di Lugano iscriverà l'opposizione di __________ in data 21
dicembre 2000 al PE n. __________.
1.2. È
fatto ordine all'UE di Lugano di annullare tutti gli atti di esecuzione forzata
esperiti nell'ambito della procedura esecutiva dipendente dal PE n. __________
posteriori al 21 dicembre 2000.
-
Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
all'UE di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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