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Numero d'incarto:
15.2001.295
Data decisione, Autorità:
28.11.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00295
Lugano
28 novembre
2001
FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 17 agosto 2001 di
__________ rappr. dall’avv. __________
contro
__________ nell’ambito del fallimento
viste le
osservazioni
28 agosto 2001
della __________
20 novembre 2001
dell’UF di Lugano
esaminati
atti e documenti
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
l'8 aprile 1993 è stato dichiarato dal Pretore del Distretto di Lugano il
fallimento di __________;
che il 22 novembre 1993 ha
avuto luogo presso l’Ufficio dei fallimenti di Lugano, __________, la Prima
assemblea dei creditori, in occasione della quale è stata designata la
__________, __________, quale Amministrazione fallimentare speciale;
che
fra gli attivi del fallimento figura la part. __________ RFP di __________;
che
la graduatoria e l’elenco oneri dell’immobile in oggetto sono stati depositati
il 5 luglio 1996 e il 27 marzo 1998;
che
a seguito di cessione del credito __________ è divenuta creditrice ipotecaria
nel fallimento __________;
che con decisione 31
agosto 1999 questa Camera dichiarava decaduta la __________ quale Amministrazione
fallimentare speciale nella liquidazione fallimentare riferita a __________,
__________;
che competente per liquidare
in via sommaria siffatto fallimento veniva dichiarato l’Ufficio dei fallimenti
del Distretto di Lugano (di seguito: UF Lugano);
che con ricorso per
ritardata/denegata giustizia 17 agosto 2001 __________ si aggrava contro la
mancata realizzazione, da parte dell’UF di Lugano, della part. __________ di
__________;
che nelle proprie
osservazioni l’UF di Lugano giustifica il ritardo nella realizzazione
dell’immobile in oggetto con il fatto che, essendo pendente presso questa
Camera un’istanza di tassazione della nota di onorario della precedente
amministrazione fallimentare, l’Ufficio non sarebbe in grado di quantificare i
costi di amministrazione dello stabile, non disponendo della necessaria
documentazione;
che in particolare l’UF di
Lugano lamenta la mancanza del protocollo del fallimento dal quale desumere i
costi delle singole operazioni a carico di ogni singolo immobile;
che delle osservazioni
della __________ si dirà, se del caso, in seguito;
che per l’art. 8
RUF gli ufficiali dei fallimenti e di
conseguenza anche
gli amministratori speciali, devono tenere un protocollo per ogni fallimento
anche se sospeso per mancanza di attivo, nonché per ogni richiesta di
fallimento proveniente da altro ufficio;
che il protocollo
verrà iniziato appena ricevuto il decreto di fallimento o la richiesta e dovrà
essere tenuto costantemente a giorno, iscrivendovi immediatamente e per ordine
cronologico tutte le operazioni come pure i fatti che possano avere influenza
sulla procedura di fallimento;
che le iscrizioni
devono indicare soltanto il contenuto essenziale di ogni singola operazione o
fatto, nella misura necessaria per l’intelligenza del protocollo o per la prova
(cfr. art. 9, prima proposizione RUF);
che nel caso di specie è
stato accertato che l’amministrazione fallimentare speciale __________ ha
omesso la tenuta del protocollo;
che l’allestimento delle
condizioni d’incanto ex art. 45 ss. RFF della part __________ di __________
dovrà di conseguenza avvenire unicamente sulla base della documentazione in
possesso dell’UF di Lugano;
che malgrado il ritardo
nella realizzazione dell’immobile in questione sia dovuto, almeno in parte, a
fattori non imputabili all’UF di Lugano, s’impone tuttavia, avuto riguardo al
lungo tempo trascorso dall’apertura del fallimento, la tenuta dell’incanto
della part. __________ di __________ in tempi brevi;
che
il ricorso è deve quindi essere accolto;
che
occorre ricordare che – benché la gratuità della
procedura
sia contraria al sistema di diritto amministrativo in
cui
si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10
all'art.
81, p. 804) – siffatto principio è stato codificato per
espressa
volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo
periodo
LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons.
2a).
Richiamati
gli art. 17 LEF; 45 ss RFF, 8 e 9 RUF
pronuncia:
-
Il
ricorso 17 agosto 2001 __________ __________, __________, è accolto.
-
Di
conseguenza, è fatto ordine all’Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano,
, di pubblicare l’avviso d’incanto della part di __________
entro 30 giorni dalla crescita in giudicato di questa decisione.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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