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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.264
Data decisione, Autorità:
10.10.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00264
Lugano
10 ottobre 2001
FP/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 aprile 2001 di
rappr. __________
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di __________ nelle esecuzioni n. __________,
n. __________ e n. __________ promosse nei confronti della ricorrente da
patr.
viste
le osservazioni
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che la __________ e la __________ procedono nei confronti di
__________ per l’incasso del proprio credito;
che
in data 10 settembre 2001 veniva fatto spiccare dalla __________, nei confronti
dell’escussa, il PE n. __________ dell’UE di __________;
che
il 14 settembre 2001 venivano fatti spiccare dalla __________, nei confronti
della debitrice, i precetti esecutivi n. __________ e n. __________ dell’UE di
__________;
che
con ricorso 24 settembre 2001 __________ si aggrava contro l’emissione dei PE
in oggetto sostenendo di essere domiciliata all’estero e quindi di non poter
essere escussa in Svizzera;
che
delle osservazioni delle società creditrici e dell’UE di __________ si dirà, se
necessario, in seguito;
che
per l’art. 46 cpv.1 LEF il debitore deve essere escusso al suo domicilio;
che
giusta l’art. 53 LEF se il debitore cambia domicilio dopo la notificazione del
pignoramento, della comminatoria di fallimento o del precetto nell’esecuzione
cambiaria, l’esecuzione si prosegue al domicilio precedente;
che
in caso di trasferimento di domicilio all’estero l’esecuzione può essere proseguita
in Svizzera solo in presenza di un foro speciale di esecuzione (cfr. Ernst F. Schmid, Basler Kommentar
zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 7 ad art. 53 LEF);
che
nel caso di specie, come risulta dagli atti, __________ al momento
dell’emissione dei precetti esecutivi, avvenuta il 10 e il 14 settembre 2001,
era domiciliata a __________;
che
la debitrice ha trasferito il proprio domicilio all’estero il 19 settembre
2001, come si evince dalla dichiarazione 25 settembre 2001 del Comune di
__________;
che
di conseguenza l’emissione dei PE in oggetto è corretta e conforme a quanto
sancito dall’art. 46 cpv. 1 LEF;
che
il gravame deve quindi essere respinto;
che
sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation juidiciaire, vol. II, Berna 1990, n.2.10 all'art. 81, p. 804) -
siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125
III 383 cons. 2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art.
62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati
gli art. 17, 46 e 53 LEF
pronuncia:
-
Il
ricorso 24 settembre 2001 di __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità
dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione
a: - __________;
Comunicazione
all'UE di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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