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Numero d'incarto:
15.2001.241
Data decisione, Autorità:
08.08.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00241
Lugano
8 agosto 2001
/LG/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 luglio 2001 di
rappr. da __________
contro
__________, e meglio contro l'avviso di convocazione
25 luglio 2001 nell'ambito del pignoramento dipendente dai PE n. __________ e
__________ fatti spiccare contro di lei rispettivamente da
esaminati atti e
documenti,
ritenuto in fatto e
considerato in
diritto:
che
il ricorso 27 luglio 2001 è stato presentato da persona che non si legittima
quale avvocato o rappresentante autorizzato per legge a patrocinare in materia
esecutiva;
che
questa Camera ha già stabilito che in virtù dell'art. 15 LPR, seppure la parte
interessata abbia conferito mandato ad una persona non abilitata al patrocinio
in materia esecutiva, tale procura non esplica effetti giuridici dinanzi le
autorità giudiziarie; ritenuto inoltre che le ipotesi previste all'art. 15 LPR
sono esaustive e che tale rigore è comune nell'ordinamento svizzero, non può
essere riconosciuta la rappresentanza processuale di __________ (CEF
[15.2001.52] cons. 3]. Pertanto il ricorso da lui presentato per la signora
__________ va dichiarato irricevibile;
che
tale giudizio può essere preso anche prima della decisione sull'effetto sospensivo
e della ricezione delle osservazioni di tutte le parti al procedimento
esecutivo, così come previsto all'art. 9 cpv. 2 LPR;
che
abbondanzialmente occorre ricordare che i termini che vengono fissati durante
un periodo precluso cominciano a correre il giorno dopo la fine di tale periodo
(CEF [15.2001.21] cons 1.3.);
che
la convocazione qui in esame è stata inviata il 25 luglio 2001, giorno compreso
nel periodo precluso delle ferie estive (15-30 luglio), e che pertanto il
termine impartito dall'UEF di Locarno iniziava a decorrere il 1° agosto 2001;
che di conseguenza il termine scadrebbe lunedì 6 agosto 2001;
che
in considerazione del comune senso di giustizia e per ragioni di equità,
nonostante questo ricorso vada dichiarato irricevibile per carenza di
rappresentanza processuale, occorre ripristinare il termine di cui allo scritto
25 luglio 2001 dell'UEF di Locarno a partire dalla notifica della presente
decisione;
che
sulle tasse occorre ricordare che ‑ benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François
Poudret / Suzette Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna
1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) ‑ siffatto principio è stato
codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo
LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo
non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati gli art. 17, 20a, 56 LEF,
art. 9 e 15 LPR, art. 61 e 62 OTLEF,
pronuncia:
-
Il
ricorso 27 luglio 2001 __________, __________, è dichiarato irricevibile.
-
Il
termine impartito dall'UEF di __________ a __________, __________, per
presentarsi entro 5 giorni presso tale Ufficio è ripristinato a partire dalla
notifica della presente decisione.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, in conformità
dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione
a:
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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