Hourly remuneration for creditors’ committee member fixed under OTLEF

15.2001.239Outro Tribunal13 de ago. de 2001Granted

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Resumo

A lawyer applied to have his remuneration for work performed in the creditors’ delegation in a bankruptcy estate fixed. The supervisory chamber held that such activity is subject to the federal enforcement-and-bankruptcy fee tariff and not to commercial professional rates, because membership in the creditors’ delegation is a public function. Given the complexity of the liquidation, the claimed hourly rate of CHF 150 was considered appropriate. The court therefore granted the application, fixed the fee at CHF 3,623.90 for 23 hours 35 minutes plus expenses, and ordered no costs.

Regest

Art. 1 ss. and 47 OTLEF; Art. 19 LEF; remuneration of members of a creditors’ delegation in bankruptcy. Functions performed in the creditors’ delegation constitute the exercise of public duties and are therefore subject to the federal fee tariff governing enforcement and bankruptcy proceedings. Remuneration is determined according to a social, administrative-law tariff aimed at equitable compensation, not according to commercial professional fees. The supervisory authority must ensure faithful application of the federal tariff regime and cannot substitute a different rate policy de lege lata, even where the creditors have opted for extraordinary administration. In assessing the amount, the complexity of the liquidation and the extent of the services rendered remain relevant considerations.

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 15.2001.239

Data decisione, Autorità: 13.08.2001, CEF

Incarto n. 15.2001.00239

Lugano 13 agosto 2001 /FP/fc/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini, Rusca

segretario:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulll’istanza 25 luglio 2001 di


chiedente

la determinazione della rimunerazione per l’attività svolta in seno alla delegazione dei creditori nel fallimento dott. __________

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che Il 27 febbraio 1997 la prima assemblea dei creditori del fallimento dr__________ nominava un’amministrazione speciale composta degli avv.ti __________ __________ __________ e il lic. rer. pol. __________;

che nel contempo veniva pure nominata una delegazione dei creditori nelle persone degli avv.ti __________ e __________;

che con istanza 25 luglio 2001 l’avv. __________ ha chiesto il riconoscimento dell’importo di fr. 150.– quale tariffa oraria applicata alle prestazioni effettuate nel fallimento del dott. __________;

che per il periodo 24 novembre 1997 / 25 luglio 2001 l’avv __________ ha esposto il seguente onorario:

23 h 35’ a fr. 150.–/h fr. 3'537.--

Spese fr. 86.90

Totale fr. 3'623.90

che nel caso di specie si tratta di procedura complessa e tale da richiedere indagini defatiganti sul piano dei diritti e dei fatti (cfr. DTF 114 III 44 cons. 1);

che i valori indicati appaiono congrui, avuto riguardo alle peculiarità della liquidazione fallimentare riferita al dott. __________;

che per consolidato principio giurisprudenziale (cfr. DTF 108 III 68 ss. e 103 III 65 ss.) le funzioni di membro della delegazione dei creditori del fallimento costituiscono esercizio di incombenze di natura pubblica e di conseguenza le prestazioni connesse sono sottoposte alla OTLEF e al principio di esclusività dedotto dall’art. 1 OTLEF;

che siffatte prestazioni vanno rimunerate non in funzione di tariffe calcolate su base commerciale bensì con emolumenti di diritto amministrativo volti a procurare solo un equo indennizzo (cfr. DTF 103 III 67) nell’ossequio del carattere sociale della normativa dedotta dalla OTLEF (cfr. DTF 3 settembre 1998 in re Afs E. A. B. c. Cassa S. cons. 3; DTF 120 III 100 cons. 2; DTF 108 III 69 cons. DTF 103 III 68 n. 4; Lettera 30 novembre 1977 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti all'Autorità di vigilanza del Cantone Ginevra ; CEF 6 maggio 1998 in re Cassa S. c. Afs E. A. B. cons. 2; CEF 10 gennaio 1989 in re S. B.; CEF 20 aprile 1988 in re R. B. e G. F. cons. 7a; Michel Ochsner / Jacques Reymond, La saisie et la réalisation, in: La LP révisée, Collana CEDIDAC vol. 35, Losanna 1997, p. 89; Léon Strässle, Der neue Gebührentarif, in: BlSchK 1971, p. 130–132);

che de lege ferenda sarebbe opportuno modificare la OTLEF nel senso di prevedere l’applicazione della tariffa sociale solo nel caso di amministrazione fallimentare ordinaria, ritenuto che per quella straordinaria si dovrebbe far capo alle tariffe professionali di chi è stato designato dall’assemblea dei creditori;

che non si vede infatti, dal profilo della politica del diritto, il motivo di imporre tariffe sociali quando i creditori deliberano – a maggioranza qualificata ed in piena autonomia – di far capo all’amministrazione fallimentare straordinaria (di regola un libero professionista), invece di ricorrere a quella ordinaria (funzionari dello Stato);

che questa Camera non può comunque prescindere de lege lata dall’applicazione della OTLEF quale tariffa sociale, ritenuto che l’Autorità cantonale di vigilanza è chiamata a vegliare affinché si dia corretta attuazione della normativa tariffale federale in materia di esecuzione e fallimento ( cfr. DTF 108 III 69);

richiamati gli art. 1 ss. e 47 OTLEF

pronuncia: 1. L’istanza 25 luglio 2001 dell’ avv. __________, è accolta.

2.1. La rimunerazione oraria per l’attività svolta dall’avv. __________ in seno alla delegazione dei creditori del fallimento dott. __________ __________, per il periodo dal 24 novembre 1997 fino al 25 luglio 2001 è determinata in fr. 150.––

2.2. La rimunerazione dell’avv. __________ per l’attività svolta nell’ambito del fallimento dott. __________, __________, per il periodo dal 24 novembre 1997 fino al 25 luglio 2001 è determinata come segue:

23 h 35’ a fr. 150.–/h fr. 3'537.--

Spese fr. 86.90

Totale fr. 3'623.90

  1. Non si prelevano spese.

  2. Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF

  3. Intimazione a:

– __________

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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