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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.205
Data decisione, Autorità:
13.09.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00205
Lugano
13 settembre
2001
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
Composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
Segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 7 maggio 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio esecuzione di Lugano e
meglio contro la comminatoria di fallimento emessa il 23/25 aprile 2001 nell'esecuzione
n. __________ promossa contro il ricorrente da
richiamata
l'ordinanza presidenziale 8/9 maggio 2001 di concessione dell'effetto sospensivo;
viste
le osservazioni 28 maggio 2001 dell'Ufficio esecuzione di Lugano;
ritenuto
in fatto e considerando in diritto:
che
__________ procede con PE n. __________ dell'UE di Lugano contro __________ per
il pagamento di un suo credito;
che
l'escusso ha interposto tempestiva opposizione;
che
con decisione amministrativa 27 febbraio 2001 ("decisione secondo art. 80 LAMaL-
precetto esecutivo N° __________) __________ ha determinato in fr. 307.90 il ritardo
contributivo dell'assicurato, rigettando contestualmente per tale importo
l'opposizione interposta da __________ al precetto esecutivo;
che
con domanda 12 aprile 2001 __________ ha chiesto all'UE di Lugano il
proseguimento dell'esecuzione;
che
il 23 aprile 2001 l'UE di Lugano ha emesso la comminatoria di fallimento, la
quale è stata notificata a __________ il 25 aprile 2001;
che
con ricorso 7 maggio 2001 __________ ha chiesto l'annullamento della
comminatoria di fallimento ed in via subordinata la conferma dell'opposizione
al PE n. __________;
che
__________ non prova di avere inviato per raccomandata la decisione amministrativa
27 febbraio 2001 e nemmeno dimostra che la descrizione per invio semplice è
giunta all’escusso;
che
nemmeno su richiesta esplicita di questa Camera con raccomandate 30 maggio 2001
e 25 giugno 2001 __________ ha dimostrato di avere inviato la predetta decisione;
che
pertanto non può essere ritenuto che la decisione amministrativa 27 febbraio
2001 di __________ sia cresciuta in giudicato, così come il contestuale rigetto
definitivo dell'opposizione interposto da __________ al precetto esecutivo n.
__________, per cui l'esecuzione è sospesa ex art. 88 cpv. 1 LEF e di conseguenza
l'UE di Lugano non poteva ex art. 159 LEF emettere la comminatoria di
fallimento in esame;
che
il ricorso di __________ va di conseguenza accolto e la comminatoria di
fallimento 23/25 aprile 2001 emessa nell'esecuzione n. __________ dell'UE di
Lugano annullata;
che
sulle spese occorre ricordare a futura memoria che - benché la gratuità della
procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il
ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciare, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81, p. 804) - siffatto
principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore (art. 20a
cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125 III 383
cons. 2a);
che
per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
richiamati
gli art. 17 e 88 LEF
pronuncia:
- Il ricorso 7 maggio 2001 __________ è accolto.
1.1. La
comminatoria di fallimento 23/25 aprile 2001 emessa dall'UE di Lugano nell'esecuzione
n. __________ promossa da __________ contro __________ è annullata.
-
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per
il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello, in conformità dell'art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità
di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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