AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2001.2
Data decisione, Autorità:
04.12.2002, CEF
Incarto n.
15.2001.2
Lugano
4 dicembre
2002
/LG/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Cassina
statuendo sulla segnalazione/denuncia 27 dicembre 2001
di
contro
l’operato dell’amministratore speciale del suo
fallimento
ritenuto
in
fatto:
A. Nel 1995 __________ è stato dichiarato fallito dal __________.
B. Il
12 settembre 1995 l'Ufficio ha allestito, dopo quasi 6 mesi di ricerche,
l'inventario nel fallimento __________. Da rilevare che dei 49 oggetti mobili
inventariati per 47 di questi il fallito ha annunciato la proprietà della
__________ e __________, __________, per un autoveicolo a lui intestato ha
annunciato la proprietà della __________, __________ e per un natante
motorizzato pure a lui intestato ha annunciato la proprietà di tale __________,
__________.
C. Il 14 novembre 1995 il lic. oec. __________, __________, è stato
nominato dall'assemblea dei creditori amministratore del fallimento __________
(FUCT n. __________). Nel contempo è stata nominata una delegazione dei
creditori composta di:
D. La
procedura di fallimento si è prolungata nel tempo non tanto per le numerose
aste immobiliari tenute dall’amministratore del fallimento, quanto piuttosto
per i diversi ricorsi interposti dal fallito alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d'Appello e di seguito alla Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale federale (CEF [15.00.77], [15.00.159], [15.00.168]),
dalla Spar- und Hypothekenbank Luzern in Nachlassliquidation (di seguito: SHBL;
cfr. CEF [15.95.158], [15.95.193], [15.98.97], [15.99.92]) e da tale __________
(CEF [15.98.192]).
E. In
seguito alle ricerche fatte dalla __________, è risultato che il fallito non
aveva indicato tutti i suoi beni in occasione dell'inventario del 1995; di
conseguenza l'amministrazione speciale del fallimento ha allestito il 5 giugno
2000 un complemento di inventario, che prevedeva i seguenti beni:
-
diritto di
abitazione a favore del fallito sulla part. __________ del Comune di __________
(Ct__________)
-
diritto di
ricupera a favore del fallito al prezzo di CHF 210'000.-- sulla part. 411 del
Comune di __________ Ct. __________).
Da
rilevare che la particella in questione apparteneva a quel momento alla
ex-moglie del fallito__________.
F.
Alla luce di questo fatto occorre pertanto
ripercorrere i fatti salienti relativi al mapp. 411 di __________.
Il
14 novembre 1990 il fallito ha venduto alla moglie il mapp. __________ di
__________, tramite ripresa del debito ipotecario; egli si è riservato un
diritto di ricupera per CHF 210'000.-- e ha chiesto l'iscrizione di un'ipoteca
massimale di CHF 300'000.-- a garanzia del suo diritto di ricupera.
Il
18 febbraio 1991 il fallito si è garantito sul medesimo fondo un diritto di
abitazione vita natural durante. Questo diritto è poi stato modificato il 10
dicembre 1997, senza l'autorizzazione dell'amministratore del fallimento, nel
senso che il fallito prendeva a suo carico tutte le spese di manutenzione,
nonché le spese di amministrazione della casa, tra le quali gli interessi
ipotecari, la corrente, l'acqua, le imposte, i premi assicurativi, ecc.
Il 5 novembre 1998 è stato pronunciato il divorzio tra il fallito e la signora
__________.
G. Il
12 ottobre 2000 l'amministratore del fallimento ha inviato a tutti i creditori
ammessi in graduatoria una circolare con la quale li informava delle difficoltà
sorte nel Canton __________ per far iscrivere a Registro fondiario la massa del
fallimento quale beneficiaria del diritto di abitazione e del diritto di
ricupera a favore del fallito sul mapp. __________ di __________. Egli ha
chiesto ai creditori l'autorizzazione a stare in giudizio dinanzi le autorità
di ricorso lucernesi in materia di Registro fondiario, e ha ceduto il diritto
di abitazione e il diritto di ricupera (CEF [15.00.149]).
Il ricorso 18 ottobre 2000 del fallito che tendeva a contestare questo modo di
procedere è stato respinto dalla CEF del Tribunale d'Appello di Lugano e dal
Tribunale federale. Dal momento che soltanto la __________ aveva chiesto in
cessione il diritto di ricupera, quest'ultimo gli è stato ceduto.
H. Ancora
prima dell'emissione della decisione del TF (13 dicembre 2000), il fallito ha
scritto di proprio pugno all'intenzione dell'amministratore del fallimento una
lettera fatta poi firmare dalla ex-moglie, con la quale quest'ultima avrebbe
autorizzato l'amministratore a trasferire i diritti messi in cessione dal
fallito alla massa del fallimento.
I. Il
13 dicembre 2000 la ex-moglie del fallito, rappresentata dal fallito stesso, ha
venduto a tale __________, __________, il mapp. __________ di __________. Il
fondo è stato venduto a CHF 200'000.-- con la ripresa del debito ipotecario
garantito dalle prime 3 cartelle ipotecarie iscritte dal 1° al 3° rango. Il
fallito ha poi acconsentito alla cancellazione immediata dell'ipoteca a suo
nome di massimali CHF 300'000.-- iscritta in IV. rango, nonché la cancellazione
del diritto di abitazione e del diritto di ricupera, già precedentemente ceduti
dalla massa fallimentare alla __________. Tuttavia il fallito ha fatto
iscrivere i seguenti diritti:
L. Il
22 dicembre 2000 l'amministratore del fallimento ha allestito un
ulteriore complemento di inventario, inserendo l'ipoteca massimale di CHF
300'000.-- iscritta in IV. sul mapp__________ di __________; a mente
dell'amministratore l'inventarizzazione non ha potuto essere effettuata prima,
poiché ai ricorsi pendenti era stato concesso effetto sospensivo con divieto di
procedere ad ulteriori atti.
M. Alla
luce di questi fatti, occorre pure rilevare che a detta dell'amministratore del
fallimento e del presidente della delegazione dei creditori, il fallito
continua a vivere in maniera agiata, frequentando il campo da golf di
__________ e facendo uso di macchine di particolare valore. Interrogato in
proposito, il fallito ha dichiarato che tutti i beni mobili di cui lui è in
possesso appartengono alla __________ (di seguito __________). A mente degli
organi del fallimento __________, dietro questa società si nasconderebbe il
fallito stesso. Sintomatici sono infatti alcuni elementi, qui brevemente
riassunti:
-
fino al 7
gennaio 1998 l'amministratrice unica della __________ era la ex-moglie di
__________;
-
dal 13 febbraio 1998 l’amministratore della __________ è
diventato il signor __________ (cfr. CEF [15.98.192] in cui __________
ricorreva per far valere i propri diritti di locatore di un bar, locatogli
proprio dall'amministratore del fallimento);
considerando
in
diritto:
-
L'Autorità cantonale di vigilanza esercita il potere disciplinare
sugli organi d'esecuzione forzata in conformità dell'art. 14 LEF (art. 11
LALEF). Il procedimento disciplinare, che riveste una natura amministrativa, ha
quale funzione il mantenimento dell’ordine così come la salvaguardia della
considerazione nei confronti delle autorità nonché la fiducia in esse (cfr. Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde
und Nichtigkeit, n. 12-13 ad art. 14).
-
Il
procedimento disciplinare – per il quale non si applica l'art. 6 § 1 CEDU (cfr.
Joëlle Pralus-Dupuy, Discipline: Application de l'article 6
de la Convention EDH devant le conseil de l'Ordre [des avocats], in: JCP G
1999, II, 10102, ad A n. 1 e nota 6 [p. 1091]), non trattandosi di contenzioso
di carattere penale o civile, tanto per i funzionari e gli impiegati dello
Stato (art. 2 cpv. 3 LALEF) quanto per gli organi di esecuzione e fallimento
non sottoposti alla LORD (art. 7 LALEF) – è retto dalla LPR (art. 11 cpv. 2
LALEF) e può essere promosso d'ufficio dall'Autorità cantonale di vigilanza o
su segnalazione/denuncia di ogni interessato al corretto funzionamento del
diritto esecutivo federale (Flavio
Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.5.a-b ad
art. 3, p. 86).
-
Giusta
l’art. 14 cpv. 2 LEF possono essere prese le misure disciplinari seguenti:
l’ammonimento, la multa sino a 1’000 franchi, la sospensione dall’ufficio per
una durata non maggiore di sei mesi, la destituzione.
-
Mentre
la lista delle misure disciplinari è precisa ed esaustiva, i fatti costituitivi
dell’infrazione disciplinare non sono definiti nella legge – e non devono
esserlo, a differenza di quanto è la regola nel diritto penale. Ogni violazione
dei doveri di funzione in generale, che la stessa sia stata commessa durante le
ore di lavoro o di riposo (compresi i delitti di diritto comune perpetrati
fuori l’orario di servizio), nonché ogni violazione dei doveri particolari che
impone una sana applicazione del diritto esecutivo – comprese eventuali
direttive impartite dalle autorità di vigilanza – sono passibili di una
sanzione disciplinare (cfr. Pierre-Robert
Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 32
ad art. 14). In casi eccezionali pure un’infrazione grave, quand’anche non in
relazione con l’attività di servizio, può giustificare una sanzione
disciplinare qualora sia idonea a distruggere la considerazione e la fiducia
nei confronti dell’autorità (cfr. Lorandi,
op. cit., n. 35 ad art. 14).
Sebbene
la legge non lo precisi, la colpa è una condizione sine qua non della
repressione disciplinare (cfr. Gilliéron,
op. cit., n. 14 e 32 ad art. 14; Franck Emmel, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
Basilea/Ginevra/ Monaco 1998, n. 8 ad art. 14; Lorandi, op. cit., n. 33 e 36 ad art. 14).
La
sanzione disciplinare deve rispettare il principio della proporzionalità, ciò
che significa che, da una parte, essa deve essere idonea a garantire
l’osservanza dei doveri di servizio, la corretta ed efficace esecuzione delle
mansioni pubbliche nonché la salvaguardia della fiducia nell’amministrazione, e
dall’altra, la misura deve essere commisurata alla gravità oggettiva
dell’infrazione e al grado di colpa dell’agente (cfr. Lorandi, op. cit., n. 40 ad
art. 14).
-
Nel
caso in esame occorre rilevare che il segnalante non dimostra in alcun modo le
colpe o le mancanze dell’amministrazione speciale del suo fallimento. Al
contrario, dall’analisi dei fatti presentati e accertati da questa Camera
risulta semmai il contrario, ritenuto che la questione relativa al fondo sito
nel Comune di __________ sarebbe semmai meritevole di ulteriori approfondimenti
in altra sede.
-
Non si prelevano spese (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv.
2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati
gli art. 14 cpv. 2 LEF, art. 11 LALEF;
pronuncia:
-
La
segnalazione/denuncia 27 dicembre 2001 di __________, __________, è evasa,
nel senso che non vi sono elementi per la pronuncia di sanzioni disciplinari
nei confronti di __________, __________.
-
Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale a
Losanna, per il tramite della scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello, in conformità dell’art. 19 LEF.
- Intimazione a: - __________
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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