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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.199
Data decisione, Autorità:
22.05.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00199
Lugano
22 maggio
2001
FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 24 aprile 2001 di
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e
meglio contro il verbale di pignoramento 2/4 aprile 2001 nelle esecuzioni n.
__________ e n. __________ promosse nei confronti della ricorrente da
viste le
osservazioni
3 maggio
2001 del Comune __________
9 maggio
2001 dell’UE di Lugano
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Il Comune __________ procede nei confronti di __________ per
l’incasso dei propri crediti. In data 2/4 aprile 2001 l’UE di Lugano ha
provveduto al pignoramento a favore del creditore dell’importo di fr. 1'578.40
relativo all’eccedenza incassata dall’UE nel gruppo precedente.
B. Con
ricorso 27 marzo 2001 __________ insorge contro tale provvedimento
contestandone la legittimità.
C. Delle
osservazioni del Comune __________ e dell’UE di Lugano si dirà, se necessario,
in seguito.
Considerando
in diritto:
-
Per l’art. 110 cpv. 3 LEF i beni già pignorati possono nuovamente
essere oggetto di un successivo pignoramento, ma soltanto nella misura in cui
la somma ricavatane non spetti ai creditori che procedettero al pignoramento
anteriore. Tale procedura è indipendente dalla natura dell’oggetto pignorato e
può essere applicata anche in caso di pignoramento di redditi (cfr. Ingrid Jent
Sörensen, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n.61 ad art.
110 LEF).
-
Nel
caso in esame l’UE di Lugano avendo constatato l’esistenza di un’eccedenza di
fr. 1'570.40 nel precedente gruppo n. __________, relativo ad un pignoramento
di reddito, ha provveduto a pignorare tale importo a favore del Comune
__________ che ha promosso le esecuzioni n. __________ e n. __________. L’agire
dell’Ufficio è quindi da ritenere corretto e conforme a quanto sancito
dall’art. 110 cpv. 3 LEF.
-
Ne
consegue la reiezione del gravame.
Sulle
tasse occorre ricordare che – benché la gratuità della procedura sia contraria
al sistema di diritto amministrativo in cui si muove il ricorso secondo l’art.
17 LEF (cfr. Jean-François
Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale
d’organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all’art. 81, p. 804) –
siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del legislatore
(art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF 125
III 383 cons. 2a). Per lo stesso motivo non si assegnano indennità (art. 62
cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art. 17 e 110 LEF
pronuncia:
-
Il
ricorso 24 aprile 2001 __________, è respinto.
-
Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a:
Comunicazione
all'UE di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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