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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2001.187
Data decisione, Autorità:
19.12.2001, CEF
Incarto n.
15.2001.00187
Lugano
19 dicembre
2001
/CJ/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Rusca
segretario:
Jaques, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 marzo 2001 di
__________ (rappr. da __________
patrocinata dall’avv. __________)
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e meglio contro la
decisione 27 febbraio 2001 di non dar seguito alla domanda di prosecuzione
dell’esecuzione n. __________ promossa dalla ricorrente contro
preso atto
della sentenza 5 novembre 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del
Tribunale federale (inc. 7B.205/2001), secondo la quale __________ è competente
ex art. 55 cpv. 3 LRTV e 48 cpv. 2 lett. c ORTV per emanare decisioni
amministrative in materia di riscossione delle tasse di ricezione di programmi
radiotelevisivi nonché per rigettare le opposizioni fondate sull’art. 74 LEF
interposte alle esecuzioni promosse da questa medesima società a nome e per
conto della Confederazione;
rilevato
che la decisione impugnata indica quale sola motivazione la giurisprudenza
contraria di questa Camera, ora superata da quella del Tribunale federale;
considerato che la decisione impugnata deve pertanto essere
annullata;
atteso che
questa Camera non può tuttavia, a questo stadio, pronunciarsi sulla prosecuzione
dell’esecuzione, in assenza di una decisione dell’Ufficio di esecuzione;
ritenuto
che spetta all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona nuovamente
esaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione, verificando che le
indicazioni relative all’escusso, alla causa del credito ed all’importo
richiesto figuranti sul precetto esecutivo corrispondano a quelle menzionate
nella decisione della __________ e nella domanda di prosecuzione
dell’esecuzione;
ricordato
che – benché la gratuità della procedura sia contraria al sistema di diritto amministrativo
in cui si muove il ricorso secondo l'art. 17 LEF (Jean-François Poudret /Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi
fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.10 all'art. 81,
p. 804) – siffatto principio è stato codificato per espressa volontà del
legislatore (art. 20a cpv. 1 primo periodo LEF e 61 cpv. 2 lett. a OTLEF; DTF
125 III 383 cons. 2a).
Richiamati gli art. 17, 88 LEF; 55 cpv. 3 LRTV; 48 cpv. 2 lett. c
ORTV;
pronuncia:
- Il ricorso 12 marzo 2001 __________, è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza, è annullata la decisione 27 febbraio 2001 dell’UEF di Bellinzona
di non dar seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione n. __________.
1.2. È fatto ordine
all’UEF di Bellinzona di riesaminare la domanda di prosecuzione dell’esecuzione
n. __________ ai sensi dei considerandi.
-
Non si prelevano spese, né si assegnano indennità.
-
Contro
questa decisione è dato ricorso entro dieci giorni alla Camera delle esecuzioni
e dei fallimenti del Tribunale federale a Losanna, per il tramite della
scrivente Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello, in
conformità dell’art. 19 LEF.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione all’UEF
di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
Il
presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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